Corte costituzionale

Sentenza n. 197/2023

Corte cost., sent. 30 ottobre 2023, n. 197

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
197/2023
Data di deposito
30 ottobre 2023
Data di decisione
10 ottobre 2023
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:197

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 45842

Il principio di proporzionalità della pena, desunto dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. esige che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo, il quale a sua volta dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell’autore, rendendolo più o meno rimproverabile. (Precedenti: S. 73/2020 - mass. 43274; S. 94/2023 - mass. 45533; S. 55/2021 - mass. 43738).

Massima n. 45843

Il principio della “personalità” della responsabilità penale, sancito dal primo comma dell’art. 27 Cost., richiede che la pena applicata a ciascun autore di reato costituisca una risposta – oltre che non sproporzionata – il più possibile “individualizzata”, e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato. (Precedente: S. 222/2018 - mass. 40938).In materia di commisurazione della pena, il divieto di irragionevoli equiparazioni di trattamento tra situazioni tra loro dissimili derivante dall’art. 3 Cost. deve essere letto alla luce del principio di “personalità” della responsabilità penale sancito dall’art. 27, primo comma, Cost., il quale esige che la pena costituisca una risposta il più possibile “individualizzata” rispetto alla situazione del singolo condannato. (Precedente: S. 26/1979 – mass. 13292).

Massima n. 45844

Non può ritenersi precluso al legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità, introdurre deroghe al regime del bilanciamento delle circostanze di cui all’art. 69 cod. pen., sempre che non risultino in contrasto con i principi costituzionali. (Precedenti: S. 143/2021 - mass. 44024; S. 205/2017 - mass. 39668).Il principio di proporzionalità delle pene è violato laddove il divieto legislativo di bilanciamento tra circostanze impedisca al giudice di attribuire adeguato rilievo, sul piano della commisurazione della sanzione, a circostanze attenuanti espressive, oltre che di una minore offensività, di una minore colpevolezza dell’autore, che è componente essenziale per la determinazione del disvalore complessivo del fatto di reato. (Precedenti: S. 73/2020 - mass. 43274; S. 55/2021- mass. 43738).

Massima n. 45845

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., l’art. 577, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche e quella della provocazione (artt. 62, primo comma, n. 2, e 62-bis cod. pen.). Le attenuanti indicate svolgono un ruolo essenziale per assicurare che la pena per l’omicidio volontario (compresa nella forma base in un compasso edittale particolarmente angusto che va dai ventuno ai ventiquattro anni di reclusione) possa essere ridotta rispetto al minimo in casi caratterizzati da una minore offensività del fatto o minore colpevolezza dell’autore, ovvero dalla presenza di ragioni significative che comunque rivelano un minor bisogno di pena. Imponendo al giudice, in assenza di altre attenuanti, di applicare una pena non inferiore a ventuno anni per tutti i fatti di omicidio commessi in contesti familiari e affettivi, indipendentemente dal grado di colpevolezza e di pericolosità degli autori, la disposizione censurata dalla Corte d’assise di Cagliari e dalla Corte d’assise d’appello di Torino, sez. prima – pur sostenuta dalla legittima finalità di rafforzare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere perseguita con il “Codice Rosso” (legge n. 69 del 2019) – determina una risposta sanzionatoria manifestamente sproporzionata e incoerente rispetto al suo stesso scopo in casi, come quelli oggetto dei giudizi a quibus, del tutto eterogenei rispetto alle situazioni avute di mira dal legislatore e in cui è proprio la persona vulnerabile, vittima di reiterati comportamenti aggressivi all’interno del proprio contesto familiare, a compiere l’atto omicida, sospinta dall’esasperazione per una situazione percepita come non più tollerabile. In queste ipotesi, caratterizzate da significativi elementi che diminuiscono la colpevolezza degli imputati, al giudice è infatti impedito di adeguare la sanzione al ridotto disvalore soggettivo del fatto e agli imputati di beneficiare di una sensibile attenuazione di pena rispetto al minimo edittale. È inoltre violato il principio di uguaglianza anche sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento rispetto alla generalità degli omicidi volontari, ai quali il divieto in esame non è applicabile, senza che sussista alcuna ragione plausibile per considerare sempre e necessariamente più grave un fatto riconducibile alla tipologia di omicidi “familiari”. Per effetto della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale si riespandono i poteri discrezionali di cui dispongono le corti d’assise in forza della previsione generale dell’art. 69 cod. pen. (Precedenti: S. 141/2023 - mass. 45820; S. 188/2023 - mass. 45839, 45840, 45841; S. 207/2022 - mass. 45068; O. 214/2021 - mass. 44330; S. 260/2020 - mass. 43108, 43109; S. 186/2020 - mass. 43203; S. 102/2020 - mass. 43101; S. 20/2019 - mass. 42499; S. 166/2018 - mass. 40102; S. 184/2013; S. 68/2012 - mass. 36174; S. 183/2011 - mass. 35683).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 577, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, numero 2), e 62-bis cod. pen.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2023

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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