Corte costituzionale
Sentenza n. 192/2023
Corte cost., sent. 26 ottobre 2023, n. 192
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 192/2023
- Data di deposito
- 26 ottobre 2023
- Data di decisione
- 27 settembre 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:192
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 5, dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
- art. 7, patto internazionale dei diritti civili e politici
- art. 3, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- Preambolo, convenzione di New York
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 111, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 1, comma 1, convenzione di New York del 10 dicembre 1984
Massime
Massima n. 45792
La tortura è un delitto contro la persona e un crimine contro l’umanità, proibito sia dal diritto internazionale penale, sia dalle norme internazionali sui diritti umani, con tale costanza e univocità da attribuire al divieto carattere inderogabile, ascrivendolo allo ius cogens di formazione consuetudinaria (art. 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani; art. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; art. 3 CEDU; art. 7, par. 1, lettera f, dello Statuto della Corte penale internazionale). Lo statuto universale del crimine di tortura è infatti connaturato alla sua radicale incidenza sulla dignità della persona umana, messa al centro del preambolo della Convenzione di New York contro la tortura. L’accertamento dei crimini di tortura nelle forme pubbliche del dibattimento penale corrisponde così a un obbligo costituzionale e sovranazionale, e già solo per questo non è mai inutile, ove anche circostanze esterne lo privino del contraddittorio dell’imputato.
Massima n. 45793
Il diritto dell’imputato di presenziare al processo ha natura di diritto fondamentale, garantito dagli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, innanzitutto attraverso la pienezza del contraddittorio. Il diritto partecipativo dell’imputato è d’altronde funzionale all’esercizio della c.d. autodifesa, che è distinta e ulteriore rispetto alla difesa tecnica. (Precedente: S. 65/2023 - mass. 45451).
Massima n. 45794
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione alla Convenzione di New York contro la tortura (CAT), l’art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione stessa, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il suo diritto a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa. La norma censurata dal GUP del Tribunale di Roma rivela una lacuna ordinamentale che offende la dignità della persona e ne comprime il diritto fondamentale a non essere vittima di tortura. Infatti, impedendo sine die la celebrazione del processo per l’accertamento del reato di tortura, si annulla un diritto inviolabile della vittima. Ferma la presunzione di non colpevolezza che assiste, nel caso de quo, i funzionari egiziani imputati dei delitti commessi in danno di Giulio Regeni, trovato senza vita il 3 febbraio 2016 in Egitto, non può negarsi che, nella specie, a causa del rifiuto delle autorità egiziane di rendere noti i loro recapiti ai fini della notifica della vocatio in iudicium, si siano determinate obiettivamente le condizioni di una fattuale immunità extra ordinem, incompatibile con il diritto all’accertamento processuale, quale primaria espressione del divieto sovranazionale di tortura e dell’obbligo per gli Stati di perseguirla. La lacuna censurata inoltre apre irragionevolmente uno spazio di immunità penale, quale si riscontra in un quadro normativo che impedisce di compiere quegli stessi accertamenti giudiziali che sono stati previsti in sede pattizia. La decisione di accoglimento va tuttavia delimitata in coerenza sia con i presupposti di rilevanza delle questioni, sia con gli obblighi internazionali, che per il crimine di tortura giustificano una peculiare composizione delle garanzie partecipative. La necessità di emendare l’illegittima lacuna normativa con una pronuncia additiva non concerne quindi ogni ipotetica fattispecie nella quale la notifica personale della vocatio all’imputato sia resa impossibile dalla mancata assistenza dello Stato di appartenenza, ma inerisce esclusivamente alle imputazioni di tortura definite dall’art. 1, comma 1, CAT. Alla delimitazione oggettiva per il titolo di reato corrisponde una delimitazione soggettiva per la qualità dell’autore, che è soltanto l’agente della funzione pubblica, cui viene equiparata ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale delimitazione soggettiva assume una speciale valenza rispetto all’ipotesi in questione, atteso il vincolo che lega l’apparato pubblico ai propri funzionari.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, è impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell'imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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