Corte costituzionale
Sentenza n. 188/2023
Corte cost., sent. 12 ottobre 2023, n. 188
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 188/2023
- Data di deposito
- 12 ottobre 2023
- Data di decisione
- 27 settembre 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:188
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 45838
Ai fini della verifica della rilevanza della questione incidentale è necessario e sufficiente che il rimettente motivi in modo non implausibile sulle ragioni, in fatto e in diritto, che lo conducono a ritenere applicabile la norma della cui legittimità costituzionale dubita nel giudizio principale. (Precedenti: S. 139/2023; S. 94/2023; S. 192/2022).
Massima n. 45839
Il principio della proporzionalità della pena fondato sugli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. si oppone a che siano comminate dal legislatore – e conseguentemente applicate dal giudice – pene manifestamente sproporzionate rispetto al disvalore oggettivo e soggettivo del reato. (Precedente: S. 141/2023 - mass. 45820).
Massima n. 45840
Il principio di offensività di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. esige che la pena sia sempre essenzialmente concepita come risposta a un singolo “fatto” di reato, e non sia invece utilizzata come misura primariamente volta al controllo della pericolosità sociale del suo autore, rivelata dalle sue qualità personali. (Precedenti: S. 205/2017 - mass. 39668; S. 105/2014 - mass. 37899; S. 251/2012 - mass. 36711; S. 249/2010 - mass. 34820).
Massima n. 45841
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., l’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 648-ter.1, secondo comma, cod. pen. – nella versione introdotta dall’art. 3, comma 3, della l. n. 186 del 2014 e vigente fino alla sua sostituzione a opera dell’art. 1, comma 1, lett. f), n. 3), del d.lgs. n. 195 del 2021 – sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. Il legislatore – prevedendo per l’autoriciclaggio una pena dimezzata, tanto nel massimo quanto nel minimo, allorché il delitto presupposto sia di minore gravità, cioè quando è punito con pena inferiore a cinque anni – ha inteso differenziare nettamente il disvalore oggettivo di questa ipotesi rispetto alla fattispecie base, caratterizzata da un quadro sanzionatorio di notevole severità (da due a otto anni di reclusione), calibrato su fenomeni criminosi ben più gravi, anche per la loro dimensione offensiva del sistema economico, imprenditoriale e finanziario. L’intento legislativo è tuttavia frustrato dalla disposizione censurata dal Tribunale di Firenze che – vincolando il giudice, in presenza della recidiva reiterata (statisticamente assai frequente allorché il reato presupposto sia, come nella specie, un furto), all’irrogazione di una pena non inferiore al minimo previsto per la fattispecie base – conduce a conseguenze sanzionatorie contrarie ai principi di proporzionalità della pena e di offensività, in quanto determina addirittura il raddoppio della pena minima, a parità di disvalore oggettivo del fatto, in considerazione dei soli precedenti penali dell’autore. (Precedenti: S. 141/2023 - mass. 45820; S. 94/2023 - mass. 45533).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648-ter.1, secondo comma, cod. pen. - nella versione introdotta dall'art. 3, comma 3, della legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio), e vigente fino alla sua sostituzione a opera dell'art. 1, comma 1, lettera f), numero 3), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale» - sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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