Corte costituzionale

Sentenza n. 185/2023

Corte cost., sent. 5 ottobre 2023, n. 185

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
185/2023
Data di deposito
5 ottobre 2023
Data di decisione
25 maggio 2023
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Filippo Patroni Griffi
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:185

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021
  • legge n. 76 del 28 maggio 2021
  • art. 1, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021
  • legge n. 3 del 21 gennaio 2022

Parametri

Massime

Massima n. 45785

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Genova, sez. prima civile, in riferimento agli artt. 2 e 4 Cost., dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come conv. e come sostituito, «nella parte in cui impone l’obbligo vaccinale – pena la sospensione dall’albo – indistintamente a tutti gli esercenti le professioni sanitarie diversi dagli operatori sanitari, ed in particolare agli iscritti nell’albo dei Chimici e dei Fisici, o comunque lo impone senza alcuna verifica rispetto alle concrete tipologie di svolgimento della professione. Il giudice a quo non svolge alcuna adeguata argomentazione a supporto delle censure, limitandosi l’apparato argomentativo a un passaggio dell’ordinanza di rimessione che assume carattere eminentemente tautologico, il contrasto con il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l’ordinanza di rimessione deve contenere una autonoma illustrazione delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato. (Precedenti: S. 108/2023 – mass. 40636 – 45553; S. 237/2021 – mass. 40636 – 44419 ).

Massima n. 45786

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Genova, sez. prima civile, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e come sostituito, «nella parte in cui impone l’obbligo vaccinale – pena la sospensione dall’albo – indistintamente a tutti gli esercenti le professioni sanitarie diversi dagli operatori sanitari, ed in particolare agli iscritti nell’albo dei Chimici e dei Fisici, o comunque lo impone senza alcuna verifica rispetto alle concrete tipologie di svolgimento della professione». La scelta del legislatore – censurata per la dedotta irragionevolezza della scelta di imporre la vaccinazione anti COVID-19 indistintamente a tutti gli esercenti le professioni sanitarie, senza alcuna considerazione delle specifiche tipologie di professione e dell’attività lavorativa in concreto svolta – non può ritenersi irragionevole e lesiva degli evocati parametri costituzionali. Deve considerarsi che la scelta per categorie predeterminate costituisce una delle possibili modalità di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute. Essa, infatti, rappresentava una risposta alla emergenza pandemica portatrice di una serie di vantaggi, in considerazione della situazione sanitaria in atto, per affrontare la quale era indispensabile assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell’obbligo vaccinale. Né spetta alla Corte costituzionale valutare quali fossero le misure maggiormente rispondenti alle finalità perseguite mediante l’imposizione dell’obbligo vaccinale, essendo tale scelta rimessa alla responsabilità e, quindi, alla discrezionalità del legislatore, pur dovendo, però, valutare se la scelta del legislatore sia rispettosa dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, in particolare quando, come nella specie, vengano in rilievo diritti fondamentali che richiedano di essere ponderati e bilanciati tra loro. Ebbene, l’imposizione dell’obbligo vaccinale per categorie predeterminate di soggetti rappresenta una scelta non irragionevolmente mossa dall’esigenza di garantire linearità e automaticità all’individuazione dei destinatari, così da consentire un’agevole e rapida attuazione dell’obbligo e da prevenire il sorgere di dubbi e contrasti in sede applicativa. Non è secondario, poi, che l’individuazione direttamente per legge dei destinatari dell’obbligo vaccinale sia coerente con l’esigenza – che trae origine dall’art. 32 Cost. – di determinare con certezza i soggetti la cui libertà di autodeterminazione venga compressa nell’interesse della comunità. Infine, la scelta dell’imposizione dell’obbligo vaccinale per categorie risulta non sproporzionata, stante la portata della conseguenza dell’inadempimento (sospensione del rapporto lavorativo, priva di conseguenze di tipo disciplinare) e la natura transitoria dell’imposizione, correlata alla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l’andamento della situazione pandemica in corso. ( Precedenti: S. 15/2023 – mass. 4063645318; S. 14/2023 – mass. 45312; S. 268/2017 – mass. 40636 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia dal COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, «nella parte in cui impone l'obbligo vaccinale - pena la sospensione dall'albo - indistintamente a tutti gli esercenti le professioni sanitarie diversi dagli operatori sanitari, ed in particolare agli iscritti nell'albo dei Chimici e dei Fisici, o comunque lo impone senza alcuna verifica rispetto alle concrete tipologie di svolgimento della professione», sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 4 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Genova, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e come sostituito, «nella parte in cui impone l'obbligo vaccinale - pena la sospensione dall'albo - indistintamente a tutti gli esercenti le professioni sanitarie diversi dagli operatori sanitari, ed in particolare agli iscritti nell'albo dei Chimici e dei Fisici, o comunque lo impone senza alcuna verifica rispetto alle concrete tipologie di svolgimento della professione», sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., dal Tribunale ordinario di Genova, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 5 ottobre 2023

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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