Corte costituzionale
Sentenza n. 18/2023
Corte cost., sent. 10 febbraio 2023, n. 18
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 18/2023
- Data di deposito
- 10 febbraio 2023
- Data di decisione
- 10 gennaio 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:18
Norme oggetto del giudizio
- art. 37, primo periodo, legge n. 161 del 17 ottobre 2017
Parametri
Massime
Massima n. 45347
La Corte costituzionale può individuare l'oggetto della questione da scrutinare, là dove lo stesso non coincida con la portata letterale del petitum formulato dal rimettente, interpretando il dispositivo dell'ordinanza di rimessione alla luce della sua motivazione. (Precedenti: S. 2/2023; S. 223/2022 - mass. 45134).
Massima n. 45348
Una disposizione può qualificarsi di interpretazione autentica quando opera la selezione di uno dei plausibili significati di una precedente disposizione, quella interpretata, la quale sia originariamente connotata da un certo tasso di polisemia e, quindi, sia suscettibile di esprimere più significati secondo gli ordinari criteri di interpretazione della legge. In tal senso, la disposizione interpretativa si limita ad estrarre una delle possibili varianti di senso dal testo della disposizione interpretata e la norma, che risulta dalla saldatura tra le due disposizioni, assume tale significato sin dall'origine, dando luogo ad una retroattività che, nella logica del sintagma unitario, è solo apparente. (Precedenti: S. 104/2022 - mass. 44724; S. 61/2022 - mass. 44609, mass. 44610; S. 133/2020 - mass. 42558, mass. 42559; S. 167/2018 - mass. 40114; S. 15/2018 - mass. 39782; S. 73/2017 - mass. 39503, mass. 39504; S. 525/2000 - mass. 25917).La qualificazione della norma censurata quale disposizione innovativa con efficacia retroattiva non ne comporta, per ciò solo, l'illegittimità costituzionale, in quanto al legislatore, al di fuori della materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.), non è precluso adottare leggi retroattive, sempre che non violino principio di eguaglianza o altri principi costituzionali. (Precedenti: S. 61/2022 - mass. 44609; S. 39/2021 - mass. 43650; S. 73/2017 - mass. 39503, mass. 39504; S. 118/1957 - mass. 497, mass. 498).
Massima n. 45349
Il difetto di congruità del termine, rilevante sul piano della violazione dell'art. 24, primo comma, Cost., si ha solo qualora esso, per la sua durata, sia inidoneo a rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce e, di conseguenza, tale da rendere inoperante o carente la tutela accordata al cittadino. (Precedenti: S. 94/2017 - mass. 40434; S. 44/2016 - mass. 38761; S. 117/2012 - mass. 36316; S. 30/2011 - mass. 35270).Il legislatore non può - senza violare il principio di eguaglianza e il diritto alla tutela giurisdizionale - introdurre un termine di decadenza per il compimento di un atto processuale nella misura in cui esso finisca per essere già in parte, o finanche interamente, decorso al momento dell'entrata in vigore della disposizione che lo prevede.(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 24, primo comma, Cost. - l'art. 37, primo periodo, della legge n. 161 del 2017, nella parte in cui non esclude che il termine di decadenza di cui all'art. 1, commi 199 e 205, della legge n. 228 del 2012 possa decorrere prima dell'entrata in vigore del menzionato art. 37. La disposizione censurata dalla Corte di cassazione - norma qualificata di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa con carattere retroattivo - estendendo alle confische penali allargate ex art. 12-sexies d.l. 306/1992 il termine di decadenza di 180 giorni per proporre domanda di ammissione del credito, già previsto per le confische di prevenzione, a far data dalla entrata in vigore della legge interpretata, ovvero il 1° gennaio 2013, viola il principio di uguaglianza e il diritto alla tutela giurisdizionale. Consentendo infatti che detto termine, introdotto per le confische penali solo nel 2017, possa decorrere retroattivamente, il denunciato art. 37 determina una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei creditori che propongono domanda in relazione ad una confisca divenuta definitiva, e da essi conosciuta, prima dell'entrata in vigore della legge n. 161 del 2017, per i quali il termine di decadenza può risultare in tutto o in parte già decorso, con conseguente pregiudizio della tutela loro accordata. Precedenti: S. 26/2019 - mass. 42238; S. 24/2019; S. 33/2018; S. 94/2015 - mass. 38387).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, primo periodo, della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate), nella parte in cui non esclude che il termine di decadenza di cui all'art. 1, commi 199 e 205, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» possa decorrere prima dell'entrata in vigore del menzionato art. 37.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 10 febbraio 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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