Corte costituzionale
Sentenza n. 177/2023
Corte cost., sent. 28 luglio 2023, n. 177
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 177/2023
- Data di deposito
- 28 luglio 2023
- Data di decisione
- 17 luglio 2023
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:177
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, legge n. 69 del 22 aprile 2005
- art. 18-bis, legge n. 69 del 22 aprile 2005
Parametri
Massime
Massima n. 45770
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte d’appello di Milano, sez. quinta pen., in riferimento all’art. 3 Cost. – degli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005, nella parte in cui non prevedono quale motivo di rifiuto della consegna, nell’ambito delle procedure di mandato d’arresto europeo, ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta. La disciplina dell’estradizione non costituisce un tertium comparationis omogeneo, in quanto nel sistema introdotto dalla decisione quadro 2002/584/GAI – fondato sul principio di fiducia reciproca sotteso alla spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, per ciò che concerne in particolare il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell’UE – sussiste una presunzione di adeguatezza delle cure e dei trattamenti offerti da ciascuno Stato per le patologie di cui soffra la persona richiesta, che di regola preclude alle autorità giudiziarie di rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto. Tale presunzione non opera invece in radice nei tradizionali strumenti di estradizione, e ciò rende impraticabile la comparazione tra le due tipologie di strumenti di cooperazione.
Massima n. 45771
L’esecuzione di un mandato d’arresto europeo non può mai comportare l’esposizione della persona a un rischio di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del proprio stato di salute, e a fortiori di una riduzione dell’aspettativa di vita, perché ciò determinerebbe – come affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza E. D.L., a seguito di rinvio pregiudiziale – una violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti sancito dall’art. 4 CDFUE, nonché una lesione del diritto inviolabile alla salute, tutelato dagli artt. 2 e 32 Cost.(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte d’appello di Milano, sez. quinta pen., in riferimento agli artt. 2, 32 e 111 Cost. – degli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005, nella parte in cui non prevedono quale motivo di rifiuto della consegna, nell’ambito delle procedure di mandato d’arresto europeo, ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia E. D.L. è infatti possibile un’interpretazione sistematica della legge n. 69 del 2005 che, integrando nel particolare contesto normativo italiano il meccanismo procedurale delineato dalla Corte di giustizia, ne assicuri la conformità ai parametri costituzionali evocati. In ipotesi eccezionali di grave rischio per la salute della persona, la Corte d’appello in composizione collegiale – già competente a decidere sulla consegna del ricercato ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 69 del 2005, e le cui decisioni sono ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 22 – dovrà sospendere la decisione e sollecitare le autorità giudiziarie dello Stato richiedente a trasmettere informazioni sulle condizioni nelle quali la persona verrà perseguita o detenuta, in modo da assicurare adeguata tutela alla sua salute, eventualmente anche collocandola in una struttura non carceraria. Soltanto nell’ipotesi in cui le interlocuzioni non consentano di individuare entro un termine ragionevole una simile soluzione, l’esecuzione del mandato d’arresto potrà essere rifiutata. Resta ferma, invece, la competenza del presidente della corte d’appello, o del giudice da questi delegato, ai sensi dell’art. 23, commi da 2 a 4, della legge n. 69 del 2005, per l’eventuale sospensione della consegna in relazione a situazioni di pericolo per la vita o per la salute di natura transitoria, o comunque sorte successivamente alla decisione favorevole alla consegna). (Precedenti: O. 217/2021 – mass. 44360; O. 216/2021 – mass. 44272).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano, sezione quinta penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 32 e 111 Cost., dalla Corte d'appello di Milano, sezione quinta penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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