Corte costituzionale
Sentenza n. 164/2023
Corte cost., sent. 27 luglio 2023, n. 164
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 164/2023
- Data di deposito
- 27 luglio 2023
- Data di decisione
- 6 giugno 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Filippo Patroni Griffi
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:164
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, legge della Regione Umbria n. 5 del 4 aprile 2014
Parametri
Massime
Massima n. 45758
L’oggetto del giudizio costituzionale è definito dalla motivazione dell’ordinanza di rimessione; se da quest’ultima si evince che i dubbi di illegittimità costituzionale sono rivolti a un solo comma della disposizione censurata, lo scrutinio di costituzionalità va condotto in relazione ad esso. ( Precedenti: S. 88/2022 – mass. 44801; S. 7/2022; S. 270/2020 – mass. 42913; S. 267/2020 – mass. 43083 ).
Massima n. 45759
Quando la motivazione dell’ordinanza di rimessione argomenta diffusamente sulla violazione di un dato parametro costituzionale ma nel dispositivo ne è riportato uno diverso, si tratta di un mero lapsus calami che non pregiudica la corretta individuazione della doglianza. ( Precedenti: S. 61/2022; S. 35/2021 – mass. 43687; S. 228/2017 – mass. 42085 ).
Massima n. 45760
Ai fini dell’ammissibilità delle questioni è sufficiente che la norma censurata sia applicabile nel giudizio a quo e che la pronuncia di accoglimento possa influire sull’esercizio della funzione giurisdizionale, quantomeno sotto il profilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale; il presupposto della rilevanza non si identifica, invece, nell’utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare. Il giudizio sulla rilevanza è riservato al rimettente e rispetto a esso la Corte costituzionale effettua un controllo meramente “esterno”, limitato ad accertare l’esistenza di una motivazione non implausibile, non palesemente erronea o contraddittoria, senza spingersi fino a un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice a quo a determinate conclusioni, potendo interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento. (Precedenti: S. 193/22; S. 192/2022; S. 183/22; S. 88/2022 – mass. 44802 e 44803; S. 249/2021 – mass. 44409; S. 247/2021 – mass. 44378; S. 183/2021 – mass. 44160; S. 172/2021 – mass-44072; S. 215/2021; S. 154/2021; S. 59/2021 – mass. 43751; S. 32/2021 – mass. 43580; S. 218/2020 – mass. 43002; O. 194/2022 – mass. 44996).
Massima n. 45761
Oggetto dell’imposizione IMU è, tra l’altro, il possesso di un’area fabbricabile; è fiscalmente rilevante tanto l’edificabilità di diritto, derivante dalle scelte del piano urbanistico anche solo validamente adottato, quanto quella di fatto, sussistente quando il terreno, pur non essendo urbanisticamente qualificato, ha vocazione edificatoria per effetto di elementi oggettivi.
Massima n. 45762
Quando il giudice [nel caso di specie: tributario] si trovi a dover fare applicazione di una norma già sospettata di illegittimità costituzionale, e condivida la valutazione di non manifesta infondatezza della questione, sarà tenuto a sua volta a sollevare la questione davanti la Corte costituzionale, anche per garantire alle parti del processo dinanzi a sé la partecipazione al giudizio costituzionale. ( Precedente: S. 218/2021 ). Nel caso di ordinanze successive a una previa rimessione della questione, la motivazione degli atti introduttivi risulta idonea se – pur ripetendo pedissequamente la motivazione in diritto della prima ordinanza – vi antepone un sunto sufficiente degli accadimenti processuali, idoneo a consentire alla Corte costituzionale il controllo esterno sulla rilevanza.
Massima n. 45763
L’art. 89 t.u. edilizia – la cui ratio consiste nella tutela dell’interesse generale alla sicurezza delle persone – è norma di principio nelle materie del governo del territorio e della protezione civile. In forza della posizione fondante che riveste nell’ordinamento – attesa la rilevanza del bene protetto, che involge i valori di tutela dell’incolumità pubblica – esso non tollera alcuna differenziazione collegata ad ambiti territoriali, richiedendo l’uniformità della disciplina a livello nazionale. ( Precedenti: S. 6/2023; S. 264/2022; S. 166/2021-mass. 44124; S. 44/2021; S. 68/2018-mass. 41439; S. 167/2014-mass. 38012; S. 78/2020; S. 94/2018; S. 16/2010 ) L’art. 89 t.u. edilizia è norma di principio sia con riferimento alle funzioni ascritte agli uffici tecnici regionali, cui spetta il parere sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, sia con riferimento al momento di acquisizione di tale parere: la sua ratio può essere soddisfatta solo se, nel corso del procedimento pianificatorio, e prima della finale emanazione delle relative previsioni urbanistiche, sia possibile rendere queste ultime consone alle condizioni geomorfologiche del territorio municipale, nei termini indicati dall’organo tecnico competente. Le norme di garanzia della tutela dell’incolumità pubblica contenute nell’art. 89 t.u. edilizia trovano applicazione sia nella disciplina fisiologica della funzione pianificatoria sia (e ancor di più) nella eventuale disciplina della sua patologia. (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 3 e 97 Cost., l’art. 22, comma 2, della legge reg. Umbria n. 5 del 2014 che prevede che i comuni, a certe condizioni ed entro un certo termine, possano esprimere il parere sismico sul piano regolatore generale già approvato, con valore di conferma in via retroattiva della sua validità. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con il principio fondamentale delle materie del governo del territorio e della protezione civile, dettato dall’art. 89 t.u. edilizia, ai sensi del quale il parere sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati deve essere reso dall’apposito ufficio tecnico regionale quanto meno in una fase antecedente l’approvazione dello strumento urbanistico. La norma regionale configura anche una irragionevole inversione procedimentale in quanto – consentendo l’acquisizione del parere posticipata rispetto al provvedimento da valutare – prevede una scansione palesemente incongrua rispetto al fine della tutela della incolumità pubblica).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, della legge della Regione Umbria 4 aprile 2014, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di spese -Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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