Corte costituzionale

Sentenza n. 159/2023

Corte cost., sent. 21 luglio 2023, n. 159

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
159/2023
Data di deposito
21 luglio 2023
Data di decisione
4 luglio 2023
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:159

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 79 del 29 giugno 2022
  • art. 43, comma 3, decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022

Parametri

Massime

Massima n. 45662

L’immunità dei beni dello Stato estero dall’esecuzione forzata viene in rilievo quale limite alla pignorabilità, ma non incide sulla giurisdizione, che sussiste in sede di esecuzione con il limite riveniente dal canone dell’immunità ristretta degli Stati. Tale immunità “ristretta” opera, di norma, con riguardo sia ai giudizi di cognizione, sia alle procedure esecutive; tuttavia, per effetto della sentenza costituzionale n. 238 del 2014, conosce una regola derogatoria con riferimento alla particolare fattispecie dei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità quali quelli compiuti dalle forze del Terzo Reich, poiché deve riconoscersi il “diritto al giudice” – compreso fra i principi supremi dell’ordinamento costituzionale – ove l’oggetto dell’accertamento concerna il danno da crimini di guerra; pertanto, in tali casi, sussiste la giurisdizione del giudice comune quanto al giudizio di cognizione. ( Precedenti: S. 238/2014 - mass 38136; S. 277/2012 - mass 36751; S. 329/1992 - mass 18615; S. 18/1982 - mass 9566 ). È riconosciuta la giurisdizione dello Stato per le azioni di accertamento e condanna promosse in sede cognitiva nei confronti di Stati esteri, e nello specifico della Repubblica federale tedesca, rispetto ad atti annoverabili nell’ambito dei crimini internazionali e, dunque, costituenti delicta iure imperii piuttosto che acta iure imperii , commessi (o iniziati con atti come la deportazione forzata) sul territorio italiano. ( Precedente: S. 238/2014 - mass 38135 ). Se, nel giudizio di cognizione, vale la regola derogatoria all’immunità ristretta degli Stati nella particolare fattispecie dei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra, nella diversa sede del processo esecutivo il canone dell’immunità ristretta degli Stati vale a limitare i beni suscettibili di pignoramento e di esecuzione forzata. In tal caso, infatti, il diritto al giudice e alla tutela giurisdizionale, mediante azione in executivis di promovimento dell’espropriazione forzata, è comunque garantito, anche se esercitabile – sulla base della norma consuetudinaria di diritto internazionale come riconosciuta dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 3 febbraio 2012 –, solo sui beni che attengono all’attività iure gestionis dello Stato, con esclusione di quelli riferibili ad una funzione pubblicistica, ossia ad attività iure imperii , senza che a ciò sia di ostacolo alcun controlimite. ( Precedenti: S. 140/2022 - mass 44837; S. 128/2021 - mass. 43960 ).

Massima n. 45663

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma, sez. quarta civile, ufficio esecuzioni immobiliari, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost. dell’art. 43, comma 3, del d.l. n. 36 del 2022, come conv., che ha previsto, a fronte dell’istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945, che le procedure esecutive fondate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei relativi danni non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente promossi sono estinti. La disposizione censurata opera un non irragionevole bilanciamento tra l’obbligo di rispetto dell’Accordo di Bonn del 1961 tra Germania e Italia e la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra, tutti di rango costituzionale. Se la garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti assicurata dall’art. 24 Cost. comprende anche la fase dell’esecuzione forzata, tanto più vero quando leso è un diritto fondamentale, per altro verso costituisce un principio dell’ordinamento giuridico il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e quindi dai trattati – come, nel caso in esame, l’Accordo di Bonn del 1961 –, le cui disposizioni sono finanche elevate a parametri interposti della legittimità costituzionale della normativa interna (art. 117, primo comma, Cost.). Può allora dirsi che l’estinzione ex lege dei giudizi in sede esecutiva, ai quali comunque si applicherebbe l’immunità ristretta degli Stati quanto ai beni pignorabili, è compensata dalla tutela riconosciuta nei confronti del Fondo, che è di pari importo e anzi soddisfa maggiormente le aspettative dei creditori (eredi delle vittime dei crimini di guerra), perché non c’è l’incertezza legata all’operatività dell’immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva. La necessità di bilanciamento segna un non irragionevole punto di equilibrio nella complessa vicenda degli indennizzi e dei risarcimenti dei danni da crimini di guerra, senza che sussista neppure disparità di trattamento tra le procedure esecutive instaurate sulla base di titoli formati dall’autorità giudiziaria italiana e quelle promosse in forza di titoli costituiti da pronunce di un giudice straniero, ritualmente delibate dall’autorità giudiziaria italiana, visto che si è previsto anche per queste ultime, in sede di conversione della disposizione censurata, non possono essere proseguite e sono estinte d’ufficio. ( Precedenti: S. 102/2020 - mass 26872; S. 364/2007 - mass 31759; S. 349/2007 - mass 31727; S. 348/2007 - mass 31715; S. 522/2002; S. 103/1995 - mass 22056; S. 329/1992 - mass 18616; S. 185/1981 - mass. 11549 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, sezione quarta civile, ufficio esecuzioni immobiliari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2023

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo integrale

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