Corte costituzionale

Sentenza n. 155/2023

Corte cost., sent. 20 luglio 2023, n. 155

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
155/2023
Data di deposito
20 luglio 2023
Data di decisione
6 giugno 2023
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:155

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 11, legge della Regione siciliana n. 16 del 10 agosto 2022
  • art. 13, comma 20, legge della Regione siciliana n. 16 del 10 agosto 2022
  • art. 13, comma 21, legge della Regione siciliana n. 16 del 10 agosto 2022
  • art. 13, comma 57, legge della Regione siciliana n. 16 del 10 agosto 2022
  • art. 20, comma 1, lett. l), legge della Regione siciliana n. 16 del 10 agosto 2022
  • art. 13, comma 73, legge della Regione siciliana n. 13 del 25 maggio 2022
  • art. 13, comma 92, legge della Regione siciliana n. 16 del 10 agosto 2022

Parametri

Massime

Massima n. 45751

L’esigenza di un’adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria d’illegittimità costituzionale si pone in termini più pregnanti nei giudizi proposti in via principale, rispetto a quelli instaurati in via incidentale. Il ricorrente, pertanto, ha non solo l’onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva. Il ricorso deve cioè contenere l’indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione a supporto delle censure. (Precedenti: S. 119/2022 – mass. 44774; S. 171/2021 – mass. 44135; S. 219/2021; S. 95/2021 – mass. 43880)(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, perché formulate in modo generico e assertivo, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97, secondo e quarto comma, e 117, secondo comma, lett. l, Cost., dell’art. 13, comma 11, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, che prevede una deroga al divieto, contenuto nell’art. 12, comma 15, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, di procedere, fino al 31 dicembre 2022, a nuove assunzioni, promozioni e modifiche della pianta organica in società partecipate, in IRFIS-FinSicilia spa ed in enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione. Il ricorrente non ha chiarito il meccanismo attraverso cui si realizzerebbe il preteso vulnus).

Massima n. 45752

Sono dichiarate inammissibili, perché formulate in modo generico senza considerare il complessivo quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, dell’art. 13, commi 20, 21 e 57, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, che estendono l’indennità prevista dall’art. 5, comma 8, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020 agli operatori del SSR impegnati nell’emergenza epidemiologica da COVID-19 presso l’Azienda ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, la Società servizi ausiliari spa, l’Ospedale Buccheri La Ferla-Fatebenefratelli e l’Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione (ISMETT) di Palermo. Il ricorrente evoca i parametri costituzionali ritenuti lesi in modo meramente assertivo ed omette la ricostruzione del complessivo quadro normativo di riferimento con particolare riferimento ai rapporti tra i vincoli derivanti dal piano di rientro – per cui le regioni ad essi sottoposte sono obbligate a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e, comunque, a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla loro piena attuazione – e le esigenze derivanti dalla situazione di emergenza da COVID-19.

Massima n. 45753

È dichiarata inammissibile, per insufficienza della motivazione e incompleta ricostruzione del quadro normativo, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, dell’art. 20, comma 1, lett. l), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022 che, nel modificare il comma 73 dell’art. 13 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, stabilisce l’erogazione di un contributo una tantum dell’importo massimo di euro 300,00 per l’anno 2022 per l’acquisto di una parrucca in favore delle donne colpite dallo stato patologico della perdita dei capelli, in conseguenza, tra l’altro, di trattamenti chemioterapici o alopecia. Il ricorrente fa riferimento al piano di rientro – che preclude alle regioni sottoposte l’adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla sua attuazione – in termini del tutto generici, rimanendo così assertiva la tesi per cui il detto contributo regionale graverebbe sulla spesa sanitaria della Regione. Inoltre, l’impugnativa è inammissibile anche per la tardività del ricorso, considerato che riguarda, in realtà, previsioni normative contenute nel testo originario del detto comma 73 e non già le disposizioni successivamente introdotte dalla disposizione impugnata, riguardando, nella sostanza, l’autorizzazione di spesa per l’esercizio finanziario 2022.

Massima n. 45754

La fase attinente alla determinazione delle risorse disponibili è distinta e a monte rispetto a quella volta alla concreta determinazione del trattamento economico accessorio del personale, riservata alla contrattazione collettiva, e ricadente nella materia dell’ordinamento civile.(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l, Cost., dell’art. 13, commi 20, 21 e 57, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022 che estendono l’indennità prevista dall’art. 5, comma 8 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020 agli operatori del SSR impegnati nell’emergenza epidemiologica da COVID-19 presso l’Azienda ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, la Società servizi ausiliari spa, l’Ospedale Buccheri La Ferla-Fatebenefratelli e l’Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione-ISMETT di Palermo. Le disposizioni impugnate operano un rinvio al citato art. 5, comma 8, il quale non stabilisce l’attribuzione diretta di un’indennità ma autorizza solo le aziende a liquidarla, previo accordo tra l’Assessorato regionale della salute e le rappresentanze sindacali dei lavoratori. Essa, pertanto, non contiene previsioni direttamente incidenti sulla regolamentazione del rapporto di lavoro, attribuita alla contrattazione collettiva e, quindi, sulla disciplina in materia di ordinamento civile.) (Precedenti: S. 155/2022-mass. 45008).

Massima n. 45755

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, dell’art. 13, comma 57, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, il quale estende la corresponsione dell’indennità agli operatori sanitari che hanno prestato servizio, in costanza dell’emergenza pandemica, presso strutture sanitarie private accreditate (Ospedale Buccheri La Ferla-Fatebenefratelli e ISMETT di Palermo). La disposizione impugnata non contrasta con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica – ai sensi del quale i rapporti del SSN con i soggetti privati accreditati sono regolati da appositi accordi contrattuali che remunerano le prestazioni rese attraverso la corresponsione di tariffe omnicomprensive – in quanto dal relativo capitolo di bilancio risulta, in modo inequivoco, si tratti di una indennità direttamente attribuita, per finalità di politica sociale, agli operatori sanitari, e non di erogazioni destinate alle strutture sanitarie private accreditate.

Massima n. 45756

Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne altri che siano di ostacolo alla sua piena attuazione, in quanto le vigenti disposizioni in materia e la vincolatività dei detti piani sono espressione del principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e del correlato principio di coordinamento della finanza pubblica. (Precedenti: S.130/2020 – mass. 43489).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, l’art. 13, comma 92, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, che dispone l’applicazione delle forme di ristoro previste dal legislatore statale con il d.l. n. 18 del 2020, come conv., ai centri di riabilitazione e a quelli diurni per i soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico che hanno temporaneamente sospeso l’attività a causa dell’emergenza da COVID-19 e non abbiano attivato le procedure di cassa integrazione. La norma lede il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, discendente dall’art. 2, comma 80 della legge n. 191 del 2009, secondo il quale, in costanza di piano di rientro dal disavanzo sanitario, è preclusa alla regione l’adozione di provvedimenti che siano di ostacolo alla sua attuazione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 92, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie);

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 11, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 97, commi secondo e quarto, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 20, 21 e 57, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, lettera l), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, promossa, in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 20, 21 e 57, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 57, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, promossa, in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2023

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo integrale

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