Corte costituzionale
Sentenza n. 140/2023
Corte cost., sent. 11 luglio 2023, n. 140
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 140/2023
- Data di deposito
- 11 luglio 2023
- Data di decisione
- 19 aprile 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:140
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, secondo periodo, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 8 del 30 maggio 2022
- art. 3, comma 2, terzo periodo, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 8 del 30 maggio 2022
Parametri
- art. 2, comma 1, lett. a), statuto regione Valle d'Aosta n. 4 del 26 agosto 1948
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 35, comma 3, lett. a), decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994
Massime
Massima n. 45642
Non viola il principio di buon andamento una norma regionale che consente la selezione per soli titoli e prova orale, e non anche mediante prova scritta, anziché per titoli ed esami, quando la previsione di un metodo selettivo concorsuale più snello è giustificata dal carattere temporaneo delle necessità organizzative da soddisfare e dalla conseguente esigenza di maggiore rapidità nello svolgimento delle selezioni. (Precedenti: S. 200/2020 - mass. 42778; S. 235/2010 - mass. 34797).Se gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia dell’ordinamento civile, si devono per converso ricondurre alla materia residuale dell’organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono “a monte”, in una fase antecedente all’instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale. Non sono pertanto ascrivibili alla materia «ordinamento civile» le disposizioni regionali rivolte a disciplinare le procedure concorsuali dirette all’assunzione e i relativi bandi: esse attengono invece alla competenza legislativa residuale di cui all’art. 117, quarto comma, Cost. (Precedenti: S. 267/2022 - mass. 45254; S. 84/2022 - mass. 44761; S. 39/2022 - mass. 44653; S. 9/2022 - mass. 44496; S. 195/2021 - mass. 44312; S. 42/2021 - mass. 43705; S. 25/2021 - mass. 43609; S. 20/2021 - mass. 43602; S. 200/2020 - mass. 42778).Le norme statali che regolano le procedure concorsuali per l’accesso all’impiego pubblico possono contribuire a enucleare e a definire i contorni del principio di buon andamento che le regioni devono comunque rispettare nell’esercizio della propria competenza legislativa residuale; ma non ne rappresentano l’unica declinazione possibile, sicché non ogni difformità della disciplina regionale rispetto alle regole dettate dallo Stato denota la violazione dell’art. 97 Cost. (Precedenti: S. 267/2022 - mass. 45254; S. 58/2021 - mass. 43759; S. 273/2020 - mass. 43075; S. 126/2020 - mass. 43224; S. 241/ 2018 - mass. 40601).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lett. l, Cost., nonché all’art. 2, lett. a, dello statuto speciale, dell’art. 3, comma 2, secondo periodo, della legge reg. Valle d’Aosta n. 8 del 2022, che autorizza l’assunzione, in via straordinaria e urgente, di due unità di personale a tempo determinato per l’Azienda regionale per l’edilizia residenziale – ARER –, pur non prevedendo la prova scritta. Nello specifico contesto normativo valdostano, l’ARER e il personale da essa dipendente fanno parte del comparto unico del pubblico impiego regionale, per cui l’intervento legislativo in esame va ricondotto alla materia residuale dell’organizzazione amministrativa regionale. Né risulta violato il parametro statutario, in quanto la competenza legislativa residuale in materia di organizzazione amministrativa del personale, in virtù della c.d. clausola di maggior favore di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, spetta anche alla Regione autonoma Valle d’Aosta, in quanto rappresenta, in questo specifico contesto, una forma di autonomia più ampia di quella primaria già attribuitale dall’art. 2 dello statuto speciale. Infine, la disciplina regionale, imponendo che venga comunque effettuata la comparazione dei concorrenti, non irragionevolmente contempera le esigenze di celerità del reclutamento con l’obiettivo di selezionare soggetti in possesso della necessaria qualificazione professionale).
Massima n. 45643
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. e all’art. 2, lett. a ), dello statuto speciale, dell’art. 3, comma 2, terzo periodo, della legge reg. Valle d’Aosta n. 8 del 2022, il quale prevede che la pubblicazione dei bandi delle predette procedure selettive per l’assunzione di due unità di personale a tempo determinato per l’Azienda regionale per l’edilizia residenziale (ARER) avvenga entro il 31 dicembre 2022, nell’Albo notiziario e nel sito istituzionale dell’ARER per quindici giorni consecutivi. Nello specifico contesto normativo valdostano, l’ARER e il personale da essa dipendente fanno parte del comparto unico del pubblico impiego regionale, per cui l’intervento legislativo in esame va ricondotto alla materia residuale dell’organizzazione amministrativa regionale.
Massima n. 45644
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., l’art. 3, comma 2, terzo periodo, della legge reg. Valle d’Aosta n. 8 del 2022, il quale prevede che la pubblicazione dei bandi delle predette procedure selettive per l’assunzione di due unità di personale a tempo determinato per l’Azienda regionale per l’edilizia residenziale (ARER) avvenga entro il 31 dicembre 2022, nell’Albo notiziario e nel sito istituzionale dell’ARER per quindici giorni consecutivi. La normativa statale di riferimento (art. 35, comma 3, lett. a , del d.lgs. n. 165 del 2001 e art. 4 del d.P.R. n. 487 del 1994) esprime il carattere indefettibile del pubblico concorso, che ritrova nella natura aperta della procedura selettiva un suo elemento essenziale. È di tutta evidenza che tale natura aperta implica adeguate modalità di pubblicazione dei bandi concorsuali, perché solo un’ampia conoscibilità della loro indizione può permettere la partecipazione alla selezione di chiunque abbia i requisiti richiesti. La disposizione censurata dal governo non assicura, invece, un’idonea diffusione dei bandi e si pone dunque in contrasto con i suddetti principi costituzionali. La pubblicazione unicamente nell’Albo notiziario e nel sito istituzionale dell’ARER mina, infatti, la possibilità, per il quivis de populo , di venire a conoscenza delle procedure in parola e restringe eccessivamente l’accessibilità delle stesse da parte dei potenziali candidati. La pubblicazione nel BUR avrebbe consentito, quindi, tempi ragionevolmente compatibili anche con l’esigenza della tempestività delle assunzioni. ( Precedenti: S. 95/2021 - mass. 43881; S. 227/2013 - mass. 37337; S. 299/2011 - mass. 35917; S. 225/2010 - mass. 34771; S. 293/2009 - mass. 34070 ).
Per questi motivi
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, terzo periodo, della legge della Regione Valle d'Aosta 30 maggio 2022, n. 8 (Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica); 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, secondo periodo, della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché all'art. 2, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, terzo periodo, della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2022, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e all'art. 2, lettera a), della legge cost. n. 4 del 1948, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Luca ANTONINI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2023 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto Milana
Testo integrale
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