Corte costituzionale
Sentenza n. 139/2023
Corte cost., sent. 10 luglio 2023, n. 139
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 139/2023
- Data di deposito
- 10 luglio 2023
- Data di decisione
- 10 maggio 2023
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:139
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 2, prima parte, legge n. 110 del 18 aprile 1975
Parametri
Massime
Massima n. 45712
L’oggetto della tutela della norma incriminatrice del divieto di porto di armi improprie è rappresentato dall’ordine pubblico e dalla pacifica convivenza sociale. ( Precedenti: S. 79/1982 – mass. 9694 ).
Massima n. 45713
Nella determinazione delle fattispecie tipiche di reato il legislatore tiene conto non soltanto della struttura e della pericolosità astratta dei fatti che va ad incriminare, ma anche della concreta esperienza nella quale quei fatti si sono verificati e dei particolari inconvenienti provocati, in precedenza, dai fatti stessi, in relazione ai beni che intende tutelare. ( Precedenti: S. 333/1991; S. 132/1986 – mass. 12388 ).
Massima n. 45714
Il principio di necessaria offensività del reato – la cui matrice costituzionale è ricavabile dall’art. 25, secondo comma, Cost., in una lettura sistematica cui fa da sfondo l’insieme dei valori connessi alla dignità umana – opera su due piani distinti; da un lato, cioè, come precetto rivolto al legislatore, diretto a limitare la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, esprimano un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (offensività “in astratto”); dall’altro, come criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, il quale, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, dovrà evitare che ricadano in quest’ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva (offensività “in concreto”). (Precedenti: S. 211/2022 – mass. 45138; S. 278/2019 – mass. 41830; S. 141/2019 –mass. 41823; S. 109/2016 – mass. 38865; S. 225/2008 – mass. 32613; S. 265/2005 – mass. 29512; S. 263/2000 – mass. 25484; S. 360/1995)Il principio di offensività in astratto non implica che l’unico modello, costituzionalmente legittimo, sia quello del reato di danno, rientrando nella discrezionalità del legislatore optare per forme di tutela anticipata, le quali colpiscano l’aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo, nonché, correlativamente, individuare la soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva: prospettiva nella quale non è precluso, in linea di principio, il ricorso al modello del reato di pericolo presunto. (Precedenti: S. 211/2022 – mass. 45138; S. 278/2019 – mass. 41830; S. 141/2019 – mass. 41823; S. 109/2016 – mass. 38865; S. 225/2008 –mass. 32613; S. 360/1995-mass. 22565; S. 133/1992; S. 333/1991- mass. 17541).Compete alla Corte costituzionale verificare se le soluzioni adottate dal legislatore siano rispettose del principio di offensività “in astratto”, acclarando se la fattispecie da quest’ultimo delineata esprima un reale contenuto offensivo: esigenza che, nell’ipotesi del reato di pericolo – e, segnatamente, di pericolo presunto – presuppone che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all’id quod plerumque accidit. Ove tale condizione risulti soddisfatta, il compito di uniformare la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza applicativa resta affidato al giudice ordinario, nell’esercizio del proprio potere ermeneutico. Quest’ultimo – rimanendo impegnato ad una lettura teleologicamente orientata degli elementi di fattispecie, tanto più attenta quanto più le formule verbali impiegate dal legislatore appaiano, in sé, anodine o polisense – dovrà segnatamente evitare che l’area di operatività dell’incriminazione si espanda a condotte prive di un’apprezzabile potenzialità lesiva. (Precedenti: S. 211/2022 – mass. 45138; S. 278/2019 – mass. 41830; S. 141/2019 – mass. 41823; S. 109/2016 – mass. 38865; S. 225/2008 – mass. 32613; S. 247/1997).
Massima n. 45715
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lagonegro, sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 4, secondo comma, prima parte, della legge n. 110 del 1975, nella parte in cui, ai fini della punibilità della condotta del porto di armi c.d. “improprie” fuori della propria abitazione o delle sue appartenenze, senza giustificato motivo, non richiede, per il caso di bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni e sfere metalliche (c.d. strumenti “nominati”) la sussistenza di circostanze di tempo e luogo dimostrative del pericolo di offesa alla persona. La distinzione che la norma censurata opera rispetto agli strumenti “innominati” – per i quali la seconda parte del medesimo comma richiede, invece, la sussistenza delle dette circostanze – non è priva di ratio, avendo il legislatore incluso tra gli strumenti “nominati” quelli che, per le loro caratteristiche, si presentano oggettivamente più pericolosi e strutturalmente prossimi alle armi proprie “bianche” nonché quelli che, in base all’esperienza, si prestano ad essere impiegati, più facilmente e con maggior frequenza, per l’offesa alla persona. La detta condizione svolge, peraltro, anche una insostituibile funzione di delimitazione del fatto tipico, al fine di escludere l’indeterminatezza della categoria degli strumenti “innominati. La norma censurata non confligge nemmeno con il principio di offensività: nella sua declinazione “in astratto”, infatti, la presunzione di pericolo sottesa alla norma incriminatrice non può essere ritenuta irrazionale o arbitraria, trattandosi di oggetti che presentano un significativo rischio di poter essere utilizzati in modo illecito: l’anticipazione della tutela risulta giustificata – anche in chiave di proporzionalità dell’intervento – pure dall’elevato rango degli interessi in gioco, al culmine dei quali si pone la salvaguardia della vita e dell’integrità fisica delle persone. Con riferimento alla declinazione “in concreto” del citato principio, il rimettente muove da una interpretazione non condivisibile della sua valenza: se, rispetto ai reati di pericolo presunto, il giudice dovesse accertare la concreta pericolosità della condotta verrebbe meno la distinzione con i reati di pericolo concreto mentre il principio in esame opera nel senso che il giudice deve escludere la punibilità di fatti, pure corrispondenti alla formulazione della norma incriminatrice, quando, alla luce delle circostanze concrete, manchi ogni (ragionevole) possibilità di produzione del danno. Infine, la censura di violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost. appare priva di autonomia rispetto a quella di violazione del principio di offensività del reato, per cui cade insieme a quest’ultima. (Precedenti: S. 62/1986 – mass. 12302; S. 79/1982 – mass. 9694)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, prima parte, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lagonegro, sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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