Corte costituzionale

Sentenza n. 134/2023

Corte cost., sent. 4 luglio 2023, n. 134

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
134/2023
Data di deposito
4 luglio 2023
Data di decisione
10 maggio 2023
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:134

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, legge della Regione Puglia n. 14 del 12 agosto 2022
  • art. 2, comma 1, legge della Regione Puglia n. 14 del 12 agosto 2022
  • art. 17, comma 3, lett. a), legge della Regione Puglia n. 14 del 12 agosto 2022
  • art. 17, comma 3, lett. b), legge della Regione Puglia n. 14 del 12 agosto 2022

Parametri

Massime

Massima n. 45667

Costituisce principio di diritto, per le Regioni assoggettate ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario, l’impossibilità di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e, dunque, per spese non obbligatorie. Il suddetto principio si applica anche per i piani di prosecuzione del rientro dal disavanzo sanitario o per le misure di monitoraggio equiparabili. (Precedenti: S. 256/2022 – mass. 45201; S. 242/2022 – mass. 45164; S. 190/2022 – mass. 45053; S. 161/2022 – mass. 44954; S. 142/2021 – mass. 44011; S. 36/2021 – mass. 43641; S. 177/2020 – mass. 43378; S. 166/2020 – mass. 42637-42639; S. 130/2020 – mass. 43489).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento al principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica recato dell’art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, l’art. 16 della legge reg. Puglia n. 14 del 2022. Le prestazioni previste dalla disposizione impugnata dal Governo non rientrano in quelle essenziali fissate dallo Stato con d.P.C.m. 12 gennaio 2017, in quanto prevedono un livello ulteriore di assistenza sanitaria – quali test non ricompresi nei programmi organizzati di screening definiti dalle raccomandazioni ministeriali cui rinvia l’Allegato 1, punto F8, dello stesso decreto – così ponendosi in violazione del divieto di effettuare spese non obbligatorie per le regioni impegnate in piani di rientro dal disavanzo sanitario).

Massima n. 45668

Secondo costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi in via principale deve sussistere una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l’organo legittimato si determina all’impugnazione e il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell’atto d’impugnazione. Di conseguenza, sono inammissibili le questioni promosse nei confronti di disposizioni non espressamente indicate nella delibera dell’organo politico che autorizza l’impugnazione, poiché tale omissione comporta l’esclusione della volontà del ricorrente di promuoverle. ( Precedenti: S. 128/2018 – mass. 41388; S. 154/2017 – mass. 41791; S. 110/2016 – mass. 38868; S. 46/2015 – mass. 38289; S. 198/2012 – mass. 36534; S. 278/2010 – mass. 34905 ). L’inidoneità dell’intervento evocato a garantire il raggiungimento del risultato perseguito dal ricorrente, in ragione della prevedibile inutilità della declaratoria di illegittimità costituzionale, determina l’inammissibilità delle questioni sollevate. ( Precedenti: S. 68/2022 – mass. 44629; S. 199/2014 – mass. 38077; S. 205/2011 – mass. 35727 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni, promosse dal Governo in riferimento agli art. 3, 32, 117, commi secondo, lettera l , e terzo, quest’ultimo in relazione al principio fondamentale recato dall’art. 3, comma 15, del d.lgs. n. 124 del 1998, nei confronti dell’art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 14 del 2022. Né la delibera all’impugnazione, né l’allegata relazione ministeriale contengono l’indicazione della disposizione impugnata. La declaratoria di inammissibilità produce la radicale conseguenza del difetto di interesse a ricorrere e, quindi, l’inammissibilità delle questioni sollevate anche sulle disposizioni effettivamente impugnate, quali gli artt. 3, comma 4, e 5, comma 4. Tali disposizioni, infatti, introducono un meccanismo sanzionatorio applicabile a prescindere dalla loro vigenza, in quanto coincidente con una precedente disposizione regionale, a sua volta sostanzialmente riproduttiva dell’art. 3, comma 15, del citato d.lgs. n. 124 del 1998, non impugnato. Pertanto permarrebbe comunque il potere di irrogare la sanzione che si voleva censurare anche in ipotesi di accoglimento delle questioni relative agli artt. 3, comma 4, e 5, comma 4, della legge reg. Puglia n. 14 del 2022).

Massima n. 45669

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica recati dall’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, dell’art. 17, comma 3, lettere a ) e b ), della legge della Regione Puglia n. 14 del 2022, che consente all’Assessorato regionale alle politiche della salute di fornire indicazioni alle ASL al fine di potenziare le risorse umane e strumentali delle strutture di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva coinvolte nel programma di screening , e organizzare una rete regionale hub e spoke in grado di adempiere alle maggiori necessità di colonscopie. Il programma operativo 2016-2018 cui è sottoposta la Regione Puglia, in attesa del redigendo programma operativo 2022-2024, costituisce una prosecuzione del piano di rientro e dei relativi obblighi di risparmio e ha ottenuto, nel 2017, l’approvazione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del comitato permanente per la verifica dei LEA. Pertanto, non sussiste il dedotto contrasto con le disposizioni regionali impugnate e tra queste ultime e il piano di rientro. ( Precedenti: S. 6/2022 – mass. 44490; S. 142/2021 – mass. 44011; S. 166/2020 – mass. 42638 ).

Massima n. 45670

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 11, comma 1, del d.l. n. 35 del 2019, come conv., dell’art. 17, comma 3, lettera a ), della legge reg. Puglia n. 14 del 2022, che consente all'Assessorato regionale alle politiche della salute di dettare atti di indirizzo alle ASL in ordine alle assunzioni di personale. La disposizione impugnata, in difetto di indici testuali che espressamente autorizzino la deroga ai limiti fissati dalla norma interposta, deve essere interpretata nel senso che, nelle assunzioni di personale sanitario, la Regione Puglia è tenuta al rispetto delle pertinenti previsioni statali. ( Precedenti: S. 6/2022 – mass. 44490 ).

Massima n. 45671

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost., nei confronti dell’art. 17, comma 3, lettera a ), della legge reg. Puglia n. 14 del 2022, che consente all’Assessorato regionale alle politiche della salute di dettare atti di indirizzo alle ASL in ordine alle assunzioni di personale. La disposizione impugnata non regola rapporti lavorativi già in essere – e, quindi, non attinge la materia dell’ordinamento civile – ma disciplina profili pubblicistico-organizzativi, rientranti nella materia dell’organizzazione amministrativa regionale, di competenza legislativa residuale delle regioni. ( Precedenti: S. 267/2022 – mass. 45254; S. 84/2022 – mass. 44761; S. 9/2022 – mass. 44495; S. 241/2021 – mass. 44338 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 14 (Tumore al colon-retto. Misure per il potenziamento dello screening di popolazione e consulenza oncogenetica);

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, 3, comma 4, e 5, comma 4, della legge reg. Puglia n. 14 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 3, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 3, comma 15, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, lettere a) e b), della legge reg. Puglia n. 14 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, lettera a), della legge reg. Puglia n. 14 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 11, comma l, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, lettera a), della legge reg. Puglia n. 14 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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