Corte costituzionale

Sentenza n. 124/2023

Corte cost., sent. 16 giugno 2023, n. 124

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
124/2023
Data di deposito
16 giugno 2023
Data di decisione
25 maggio 2023
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:124

Norme oggetto del giudizio

  • art. 126, comma 2, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 9 giugno 2022
  • art. 128, comma 7, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 9 giugno 2022
  • art. 128, comma 9, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 9 giugno 2022
  • art. 128, comma 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 9 giugno 2022
  • art. 128, comma 2, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 9 giugno 2022
  • art. 128, comma 3, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 9 giugno 2022
  • art. 128, comma 4, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 9 giugno 2022

Parametri

Massime

Massima n. 45637

Quando la legge di una regione ad autonomia speciale è impugnata per violazione di una competenza esclusiva statale che non trova alcuna corrispondenza nello statuto, l’indicazione in ricorso delle competenze statutarie diviene superflua e la relativa omissione non determina l’inammissibilità della questione; la motivazione del ricorso sull’estraneità della materia alle competenze statutarie risulta invece tanto più necessaria, quanto più, in linea astratta, le disposizioni impugnate appaiano inerenti alle attribuzioni dello statuto di autonomia. ( Precedenti: S. 112/2022 - mass. 42770; S. 39/2022 - mass. 44653; S. 21/2022 - mass. 44447; S. 5/2022 - mass. 44458; S. 25/2021 - mass. 43608 ).

Massima n. 45638

Il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale, pur essendo inquadrabile nella categoria della parasubordinazione, condivide con il lavoro pubblico contrattualizzato l’esigenza di uniformità sottesa all’integrazione tra normativa statale e contrattazione collettiva nazionale, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, sicché la relativa disciplina appartiene all’ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale, restando precluso al legislatore regionale di regolamentare in via autonoma il trattamento economico e giuridico del rapporto in convenzionamento. ( Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45050; S. 106/2022 - mass. 44810; S. 157/2019 - mass. 41750 ). Il discrimine tra la materia dell’ordinamento civile e quella residuale dell’organizzazione amministrativa regionale sta nel fatto che quest’ultima si arresta “a monte”, cioè alla fase antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro, riguardando solo i profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale, mentre ogni intervento legislativo “a valle”, incidente cioè sui rapporti lavorativi in essere, va ascritto alla materia dell’ordinamento civile. ( Precedenti: S. 267/2022 - mass. 45254; S. 255/2022 - mass. 45237; S. 84/2022 - mass. 44761 ). Per individuare la materia cui ricondurre la norma impugnata occorre tenere conto della sua ratio , della finalità che persegue e del suo contenuto, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, in modo da identificare precisamente l’interesse tutelato, secondo il cosiddetto criterio di prevalenza. ( Precedenti: S. 6/2023; S. 267/2022 - mass. 45253; S. 193/2022 - mass. 44922; S. 70/2022- mass. 44854 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett l , Cost. e 4, primo comma, n. 1, statuto speciale, dell’art. 126, comma 2, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022, il quale, prevede che per i medici che accettano incarichi in zone rimaste carenti per almeno due anni consecutivi e che abbiano garantito una permanenza in tali zone di minimo quattro anni, le Aziende sanitarie riconoscono la priorità di scelta in fase di trasferimento. Per quanto possa produrre effetti secondari sull’andamento dei rapporti convenzionali, la disposizione regionale ha anzitutto una ratio organizzativa, in funzione di tutela della salute, che persegue cercando di assicurare la medicina di prossimità anche agli abitanti delle zone carenti. In funzione dell’assolvimento di questa precisa responsabilità organizzativa dell’ente territoriale, la ricaduta della norma sull’evoluzione del singolo rapporto in convenzionamento ha carattere riflesso e strumentale).

Massima n. 45639

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81, 117, commi secondo, lett. l ), e terzo, Cost. e 4, primo comma, n. 1), statuto speciale, dell’art. 128, comma 7, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022, che prevede che ciascun ente del SSR può destinare i risparmi derivanti dalla mancata attuazione del piano triennale dei fabbisogni all’incremento delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale. Il principio di invarianza della spesa per il trattamento accessorio dei dipendenti pubblici, quale si evince dall’art. 23 del d.lgs. n. 75 del 2017, è principio di coordinamento della finanza pubblica, vincolante anche per le autonomie speciali, dato che la finanza delle regioni a statuto speciale è parte della finanza pubblica allargata; tuttavia, per le regioni a statuto speciale che provvedono in autonomia al finanziamento del proprio servizio sanitario, come la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, lo Stato non ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario; quindi, la norma regionale in esame non soggiace al principio di coordinamento della finanza pubblica sancito dall’art. 23 del d.lgs. n. 75 del 2017, e non può dunque violarlo. Quanto alla denunciata invasione dell’ordinamento civile, sotto il profilo della riserva di contrattazione collettiva sul trattamento retributivo, l’impugnata disposizione non opera un’attribuzione diretta dei fondi ai prestatori d’opera, anche perché il successivo comma 8 assicura il rispetto dello spazio di autonomia della contrattazione collettiva. ( Precedenti: S. 241/2018 - mass. 40601; S. 115/2012 - mass. 36309 ).

Massima n. 45640

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lett. l ), Cost. e 5, primo comma, n. 16), statuto speciale, dell’art. 128, comma 9, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022, per cui gli infermieri dipendenti degli enti del Servizio sanitario regionale possono effettuare, al di fuori dell’orario di lavoro e in deroga a quanto previsto in materia di esclusività del rapporto di impiego, attività professionale presso le strutture sociosanitarie per anziani anche oltre il limite di quattro ore settimanali. La disposizione impugnata non introduce una deroga al principio di esclusività dell’impiego pubblico più ampia rispetto a quella concessa a livello nazionale a tutti gli infermieri del servizio sanitario. La disciplina statale di riferimento (da ultimo, art. 13, comma 1, d.l. n. 34 del 2023, come conv., ha prorogato l’esonero dalle incompatibilità fino al 31 dicembre 2025, senza fare più esplicito riferimento a uno specifico tetto orario, ma istituendo un monitoraggio ministeriale periodico sull’attuazione della norma), cosicché la deroga regionale impugnata – che, ex comma 10 dell’art. 128, si applica fino al 31 dicembre 2023 – è stata riassorbita. Quanto al disallineamento presente fino a prima dell’ultima segnalata modifica, la norma impugnata contiene una clausola di salvaguardia idonea ad assicurare l’osservanza del nucleo essenziale del regime delle incompatibilità di servizio, in quanto sono fatti salvi la garanzia dell’orario svolto alle dipendenze dell’ente pubblico e il rispetto dell’orario massimo di lavoro e dei prescritti riposi. In ogni caso, si tratta di rimedi organizzativi straordinari, finalizzati a garantire la continuità assistenziale in settori nevralgici, pregiudicati dalla carenza di personale, che non investono se non di riflesso l’ordinamento civile. ( Precedenti: S. 112/2023 - mass. 45612; S. 6/2022 - mass. 44490 ).

Massima n. 45641

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost. e 5, primo comma, n. 16), statuto speciale, dell’art. 128, commi da 1 a 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022, il quale dispone che gli enti sanitari regionali possono conferire, in via eccezionale fino al 31 dicembre 2023 incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a laureati in medicina e chirurgia abilitati, medici in formazione specialistica del primo e secondo anno di corso e personale medico in quiescenza. Il comma 4 impugnato assoggetta la facoltà di conferire gli incarichi de quibus al previo accertamento dell’impossibilità oggettiva di utilizzare personale interno e reperire medici specializzati. Si tratta di una condizionalità aderente alla ratio del divieto statale, quella di prevenire abusi nel ricorso al lavoro flessibile da parte degli enti pubblici; circa la proiezione temporale della deroga, la normativa statale di riferimento (art. 4, commi 3 e 3-bis, d.l. n. 198 del 2022, come conv.), ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di conferire gli incarichi flessibili ai laureati abilitati e agli specializzandi, essendosi in tal modo verificato un allineamento tra norma impugnata e norma interposta. In ordine alla posizione degli specializzandi, il principio di esclusività dell’attività formativa non è da intendere in modo astratto, bensì in funzione della ratio orientata alla qualità della formazione. Inoltre, il comma 3 impugnato garantisce che lo svolgimento degli incarichi straordinari avvenga fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l’assolvimento degli obblighi formativi, sicché non vi è alcuna evidenza di una lesione effettiva del nucleo finalistico del principio di esclusività. Limitato nella durata fino al 31 dicembre 2023, condizionato all’impossibilità oggettiva di provvedere altrimenti e rispettoso del canone di esclusività dell’impegno formativo, il conferimento degli incarichi di cui ai commi da 1 a 4 dell’art. 128 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022 si giustifica parimenti come un rimedio organizzativo straordinario, adeguatamente circoscritto nei presupposti, espressione della competenza concorrente regionale in materia di tutela della salute. (Precedenti: S. 112/2023 - mass. 45612; S. 250/2020 - mass. 43087; S. 174/2020 - mass. 43087).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 giugno 2022, n. 8, recante «Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022)», promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e 4, primo comma, numero 1), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 128, commi da 1 a 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost. e 5, primo comma, numero 16), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 128, comma 7, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 81, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost. e 4, primo comma, numero 1), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 128, comma 9, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera l), Cost. e 5, primo comma, numero 16), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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