Corte costituzionale

Sentenza n. 11/2023

Corte cost., sent. 2 febbraio 2023, n. 11

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
11/2023
Data di deposito
2 febbraio 2023
Data di decisione
29 novembre 2022
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:11

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, comma 1, ultimo periodo, legge della Regione Emilia Romagna n. 23 del 23 dicembre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 45309

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. quarta, in riferimento agli artt. 23, 117, secondo comma, lett. s ) ed e ), e 119, secondo comma, Cost., dell'art. 16, comma 1, ultimo periodo, della legge reg. Emilia-Romagna n. 23 del 2011, che, nella determinazione della c.d. "tariffa al cancello" - la quale, nella fase finale del ciclo integrato dei rifiuti, deve essere versata a titolo di corrispettivo ai proprietari degli impianti di smaltimento (come i termovalorizzatori) dai comuni che vi conferiscono i rifiuti urbani -, comprende la dizione «e considerando anche gli introiti», in modo da renderne possibile la riduzione mediante lo scomputo dei finanziamenti pubblici a fondo perduto e gli ammortamenti dei costi relativi al capitale fornito dal pubblico. La base normativa della tariffa si rinviene sia nel d.lgs. n. 22 del 1977 - il quale, dando attuazione al principio europeo "chi inquina paga", ha previsto la copertura integrale dei costi relativi al ciclo integrato dei rifiuti -, sia nel d.l. n. 1 del 2012, come conv., sia del d.P.R. n. 158 del 1999; pertanto, essa non determina una violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente. In questo contesto normativo, inoltre, la riduzione, a valle, della "tariffa al cancello", determina un minor peso dei costi sostenuti dai comuni e, di conseguenza, permette una riduzione, a monte, della TARI richiesta ai propri cittadini, costituendo una esternalità positiva che può concorrere in modo significativo a spingere la popolazione interessata ad accettare la decisione di realizzare il termovalorizzatore, determinando il successo dell'economia circolare, che presuppone l'attiva cooperazione della popolazione interessata. Va peraltro considerato che, in assenza della suddetta regolazione pubblica, sfruttando le economie di scala, si verificherebbe un abnorme vantaggio per il privato proprietario; considerazione che vale anche con riferimento agli ammortamenti, che la norma regionale consente di inserire nell'ampio genus degli «introiti». La descritta logica della ripartizione dei benefici risponde, del resto, alla consapevolezza della complessità della tutela dell'ambiente, che oggi trova una specifica valorizzazione, «anche nell'interesse delle future generazioni», nel novellato art. 9, terzo comma, Cost. Né, infine, la disposizione impugnata realizza un prelievo coattivo configurabile come un'imposizione tributaria o una prestazione patrimoniale imposta, in quanto essa inerisce esclusivamente al metodo di calcolo matematico della "tariffa al cancello" e si pone su un piano che, di per sé, è concettualmente estraneo a quello evocato dal rimettente. Non vengono, quindi, in questione né l'ambito entro cui si può muovere l'autonomia impositiva regionale - cui, peraltro, non è preclusa, in determinati casi, la possibilità di stabilire, nel rispetto dei principi di coordinamento, tributi propri in materia ambientale -, né il rispetto dei criteri inerenti alla base legale della riserva relativa di cui all'art. 23 Cost. ( Precedenti: S. 82/2021 - mass. 43789; S. 16/2017 - mass. 39246 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, ultimo periodo, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente), sollevate, in riferimento agli artt. 23, 117, secondo comma, lettere s) ed e), e 119, secondo comma, Cost., dal Consiglio di Stato, sezione quarta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2023.

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo integrale

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