Corte costituzionale
Sentenza n. 108/2023
Corte cost., sent. 1° giugno 2023, n. 108
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 108/2023
- Data di deposito
- 1° giugno 2023
- Data di decisione
- 5 aprile 2023
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:108
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 6, decreto-legge n. 133 del 30 novembre 2013
- legge n. 5 del 29 gennaio 2014
- art. 1, comma 148, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
- art. 4, comma 12, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- legge n. 89 del 23 giugno 2014
Parametri
Massime
Massima n. 45552
Il fenomeno della reviviscenza delle norme è circoscritto a casi tassativi, corrispondenti alle ipotesi di annullamento di norme meramente abrogatrici di altre disposizioni, di annullamento di una disposizione legislativa per vizio procedurale e di declaratoria di illegittimità costituzionale di singole parole di una disposizione. ( Precedenti: S. 8/2022 - mass. 44474; S. 220/2021 - mass. 44293; S. 95/2020; S. 106/2018 - mass.40747; S. 10/2018 - mass. 39714; S. 218/2015; S. 148/2016; S. 23/2016; S. 32/2014; S. 58/2006; O. 184/2017 - mass. 39996 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, sez. seconda, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53 Cost. dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come conv., in combinato disposto con l'art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013, nella versione originaria, che, a seguito dell'aumento di capitale della Banca d'Italia, ai maggiori valori iscritti nel bilancio dei partecipanti, relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, prevedeva l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali, da versarsi in tre soluzioni, pari al 12% del valore nominale delle quote di nuova emissione, al netto del valore fiscalmente riconosciuto. L'art. 4, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014, come conv., non ha disposto la mera abrogazione del comma 148, ma ne ha integralmente sostituito il contenuto, sicché l'eventuale annullamento della disposizione risultante dalla sostituzione non produrrebbe l'effetto di far tornare in vita quella precedente, per cui il giudice a quo non sarebbe comunque chiamato a farne applicazione).
Massima n. 45553
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, sez. seconda, in riferimento all'art. 41 Cost., dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, in combinato disposto con l'art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013, come sostituito dall'art. 4, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014, come conv., il quale ha previsto che, a seguito dell'aumento di capitale della Banca d'Italia, ai maggiori valori iscritti nel bilancio dei partecipanti, relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali, da versarsi in unica soluzione, entro il 16 giugno 2014, pari al 26% del valore nominale delle quote di nuova emissione, al netto del valore fiscalmente riconosciuto L'ordinanza di rimessione è priva di una autonoma illustrazione delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato; il rimettente infatti non dà conto in alcun modo delle ragioni per cui la lamentata immediatezza della tassazione, con un'aliquota comunque inferiore a quella ordinaria (del 26 a fronte di quella ordinaria del 27,5%), inciderebbe sulla libertà di iniziativa economica. Né tale conseguenza sarebbe, in alcun altro modo, nemmeno implicitamente desumibile dal tenore della censura. ( Precedenti: S. 237/2021 - mass. 44419; S. 54/2020 - mass. 41658 ).
Massima n. 45554
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, sez. seconda, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost., dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come conv., in combinato disposto con l'art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013, come sostituito dall'art. 4, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014, come conv., il quale ha previsto che, a seguito dell'aumento di capitale della Banca d'Italia, ai maggiori valori iscritti nel bilancio dei partecipanti, relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali, da versarsi in unica soluzione, entro il 16 giugno 2014, pari al 26% del valore nominale delle quote di nuova emissione, al netto del valore fiscalmente riconosciuto. Il giudice a quo non chiarisce le ragioni per cui la supposta retroattività della normativa censurata, relativa all'innalzamento dell'aliquota e alle meno favorevoli modalità di pagamento dell'imposta, violerebbe i parametri invocati. Né, del resto, stante il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, è possibile colmare tali lacune facendo ricorso alle integrazioni al riguardo ricavabili dalle memorie delle parti costituite. Né è indicata la pertinenza dell'invocato parametro dell'art. 41 Cost., che così risulta inconferente. ( Precedenti: S. 237/2021 - mass. 44419; S. 239/2019 - mass. 41413 ).
Massima n. 45555
L'art. 53 Cost. costituisce, per costante giurisprudenza costituzionale, espressione specifica in materia tributaria del più generale principio di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. ( Precedenti: S. 149/2021 - mass. 44031; S. 142/2014 - mass. 37967; S. 116/2013 - mass. 37111; O. 341/2000 - mass. 25571 ). Per capacità contributiva, ai sensi dell'art. 53 Cost., si deve intendere l'idoneità del soggetto all'obbligazione d'imposta, desumibile dal presupposto economico cui l'imposizione è collegata, presupposto che consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di legittimità costituzionale sotto il profilo della loro arbitrarietà o irrazionalità. Pertanto, così come l'ampia discrezionalità riservata al legislatore in relazione alle varie finalità cui, di volta in volta, si ispira l'attività di imposizione fiscale, gli consente, sia pure con il limite della non arbitrarietà, di determinare i singoli fatti espressivi della capacità contributiva, allo stesso modo non è di per sé lesivo del principio di uguaglianza e di capacità contributiva il fatto che il legislatore individui, di volta in volta, quali indici rivelatori di capacità contributiva, le varie specie di beni patrimoniali sia di natura mobiliare che immobiliare. In particolare, ricorrendo determinate condizioni, nelle peculiari caratteristiche del mercato finanziario può essere non irragionevolmente individuato uno specifico e autonomo indice di capacità contributiva, idoneo a giustificare una regola differenziata di determinazione della base imponibile. ( Precedenti: S. 288/2019 - mass. 41903; S. 111/1997 - mass. 23271; S. 42/1992 - mass. 18096 ). In materia tributaria, al legislatore spetta un'ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità alle quali s'ispira l'attività di imposizione fiscale, essendogli consentito, sia pure con il limite della non arbitrarietà, di determinare i singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all'obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza. Sicché il controllo della Corte costituzionale sul rispetto dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 53 Cost. si risolve in un giudizio sull'uso ragionevole o meno che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali, diretto a verificare la coerenza interna della struttura dell'imposta con il suo presupposto economico, come pure la non arbitrarietà dell'entità dell'imposizione. La possibilità di imposizioni differenziate, dunque, anche se non vietata dai parametri indicati, deve pur sempre ancorarsi a una adeguata giustificazione obiettiva, la quale deve essere coerentemente, proporzionalmente e non irragionevolmente tradotta nella struttura dell'imposta; in particolare, ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione. ( Precedenti: S. 240/2017 - mass. 40616; S. 10/2015 - mass. 38224; S. 142/2014 - mass. 37967; S. 116/2013 - mass. 37111; S. 223/2012 - mass. 36633; S. 21/2005 - mass. 29063 ). In tema di ammissibilità delle c.d. discriminazioni qualitative dei redditi, la pur ampia discrezionalità di cui gode in astratto il legislatore nell'identificare gli indici di capacità contributiva si riduce laddove sul piano comparativo vengano in evidenza, in concreto, altre situazioni in cui lo stesso legislatore, in difetto di coerenza nell'esercizio della stessa, ha effettuato scelte impositive differenziate a parità di presupposti, dal momento che in questi casi viene in causa il principio dell'eguaglianza tributaria. Nondimeno, ricorrendo determinate condizioni, nelle peculiari caratteristiche del mercato finanziario può essere non irragionevolmente individuato uno specifico e autonomo indice di capacità contributiva, idoneo a giustificare una regola differenziata di determinazione della base imponibile. ( Precedenti: S. 288/2019 - mass. 41903; S. 269/2017 - mass. 41950; S. 201/2014 - mass. 38081 ). Il fatto che alla stessa categoria di soggetti si applichi, per effetto di un sopravvenuto mutamento di disciplina, un trattamento differenziato non contrasta con il principio di eguaglianza, poiché il trascorrere del tempo costituisce già di per sé un elemento idoneo a giustificare un diverso trattamento. ( Precedenti: S. 240/2019 - mass. 41641; S. 104/2018 - mass. 40767; S. 18/1994 - mass. 20273 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, sez. seconda, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost., dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come conv., in combinato disposto con l'art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013, come sostituito dall'art. 4, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014, come conv. Le disposizioni censurate disciplinano le conseguenze contabili e fiscali, per i partecipanti, dell'aumento di capitale della Banca d'Italia, a seguito della riforma del 2013, che ha previsto, nella sua versione definitiva, che ai maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2013 si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali, da versarsi in unica soluzione, entro il 16 giugno 2014, pari al 26% del valore nominale delle quote di nuova emissione, al netto del valore fiscalmente riconosciuto. Da un punto di vista esclusivamente fiscale, la disciplina determina un disallineamento tra il maggior valore nominale della partecipazione al capitale della Banca d'Italia e quello fiscalmente riconosciuto, "riallineato" con l'applicazione di un'imposta sostitutiva. Tali misure, che hanno colpito un'unica ristretta cerchia di soggetti, sono dirette al perseguimento di finalità di tipo specificamente pubblicistico, quali eliminare ogni potenziale rischio di influenza nella gestione della Banca; nondimeno comportano effetti sicuramente benefici per i detentori di quote del suo capitale - derivanti sia direttamente dalla definizione del nuovo, enormemente più elevato, valore di questo, sia da una serie di modifiche attinenti al regime delle partecipazioni - che si risolvono in un indubitabile nuovo valore economico della partecipazione detenuta, elemento rivelatore di nuova ricchezza. Non appare pertanto in sé censurabile che, nell'esercizio della sua ampia discrezionalità, il legislatore abbia ravvisato nella descritta vicenda uno specifico indice di capacità contributiva. Per le stesse ragioni, va escluso che l'imposta contestata dia luogo a una doppia tassazione della medesima ricchezza, poiché la capacità contributiva a base dell'imposta censurata è ricollegabile a un presupposto diverso dal possesso di un reddito. Trattandosi, nel caso in esame, di una vicenda del tutto particolare, legata alle peculiari condizioni del capitale partecipato e delle stesse modalità di partecipazione ad esso, non sussiste disparità di trattamento rispetto ai detentori di partecipazioni durevoli in altri enti e società commerciali. Infine, l'indicato collegamento dell'imposta in esame a un diverso indice di capacità contributiva smentisce l'assunto che, mancando una nuova ricchezza, la normativa censurata determini un illegittimo effetto ablatorio della proprietà).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, in combinato disposto con l'art. 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella versione originaria, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, sezione seconda, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, in combinato disposto con l'art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013, come sostituito dall'art. 4, comma 12, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, sollevate, in riferimento all'art. 41 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, sezione seconda, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, in combinato disposto con l'art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013, come sostituito dall'art. 4, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, sezione seconda, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, in combinato disposto con l'art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013, come sostituito dall'art. 4, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, sezione seconda, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Daria de PRETIS, Redattrice
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 giugno 2023.
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 4 aprile 2023ORDINANZAVisti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5 e dell'art. 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», come sostituito dall'art. 4, comma 12, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché del combinato disposto dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, e dell'art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013 nella versione originaria, promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, seconda sezione, con ordinanza del 27 maggio 2022 (reg. ord. n. 74 del 2022).Rilevato che nel giudizio è intervenuta ad adiuvandum, con atto depositato il 18 luglio 2022, Banca Carige spa - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (società incorporante la Cassa di Risparmio di Carrara spa, titolare di quote del capitale della Banca d'Italia), che si afferma legittimata all'intervento per il fatto di avere instaurato un diverso giudizio tributario, ora pendente in appello, al fine di ottenere il rimborso dell'imposta sostitutiva versata dalla società incorporata in esecuzione delle norme della cui legittimità costituzionale si discute in questa sede;che, secondo l'interveniente, la completa assimilazione della sua posizione a quella di Generali Italia spa, parte del giudizio a quo, la renderebbe titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio, giacché la definizione della questione di legittimità costituzionale risolverebbe direttamente e immediatamente anche la controversia di cui essa è parte.Considerato che l'interveniente sopra indicata non è parte del giudizio principale;che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi in via incidentale «[p]ossono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio»;che tale disposizione recepisce la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative);che a ciò è possibile derogare, senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio, soltanto a favore di terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (ex plurimis, ordinanze n. 225 del 2021, n. 271 e n. 37 del 2020) e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 46 del 2021, n. 206, n. 159, n. 106, n. 98 e n. 13 del 2019; ordinanze n. 225, n. 191 e n. 24 del 2021, n. 202 del 2020 e n. 204 del 2019);che tale interesse qualificato sussiste allorché si configuri una «posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale» (sentenza n. 159 del 2019, ordinanze n. 271 e n. 111 del 2020);che non è sufficiente, al fine di rendere ammissibile l'intervento, la circostanza che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale o che, come nella specie, sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, sul quale la decisione di questa Corte possa influire (sentenza n. 106 del 2019; ordinanze n. 225 e n. 191 del 2021 e n. 202 del 2020);che, infatti, l'intervento di un simile terzo, ove ammesso, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto il suo accesso a tale giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale da parte del rispettivo giudice a quo (ex plurimis, sentenze n. 106 del 2019, n. 35 del 2017 e n. 71 del 2015, con allegate ordinanze dibattimentali, nonché ordinanze n. 191 del 2021 e n. 202 del 2020);che l'intervento va pertanto dichiarato inammissibile.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento di Banca Carige spa - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia.F.to: Silvana Sciarra, Presidente
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