Corte costituzionale
Sentenza n. 101/2023
Corte cost., sent. 23 maggio 2023, n. 101
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 101/2023
- Data di deposito
- 23 maggio 2023
- Data di decisione
- 22 marzo 2023
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Filippo Patroni Griffi
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:101
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, comma 7, decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014
- art. 32, comma 10, decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014
- legge n. 114 del 11 agosto 2014
Parametri
Massime
Massima n. 45581
Un isolato precedente giurisdizionale del Consiglio di Stato o un unico precedente di merito del giudice ordinario non integrano il diritto vivente, che richiede una interpretazione giurisprudenziale consolidata, in quanto reiterata e uniforme. ( Precedenti: S. 54/2023 - mass. 45420; S. 243/2022; S. 20/2022 - mass. 44656; S. 192/2020; S. 123/2020 - mass. 43485; S. 141/2019 - mass. 41816; S. 122/2017 - mass. 40041 ).
Massima n. 45582
Non costituiscono diritto vivente linee guida dell'ANAC che, in difetto di apposita "delega di disciplina" da parte di fonti primarie e di natura regolamentare, sono prive di valore vincolante e, ove fatte proprie dai provvedimenti dei prefetti, possono integrare, al più, atti di indirizzo interpretativo alla base di una prassi amministrativa. ( Precedenti: S. 188/1998; S. 83/1996; ).
Massima n. 45583
La riserva di legge relativa posta dall'art. 23 Cost. è rispettata quando la fonte primaria stabilisce sufficienti criteri direttivi e linee generali di disciplina, richiedendosi in particolare che la concreta entità della prestazione imposta sia desumibile chiaramente dai pertinenti precetti legislativi. ( Precedenti: S. 139/2019 - mass. 41881; S. 69/2017 - mass. 39900; S. 83/2015 - mass. 38371; S. 115/2011 - mass. 35551 ).
Massima n. 45584
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 42 Cost., del combinato disposto dell’art. 32, commi 7 e 10, del d.l. n. 90 del 2014, come conv., nella parte in cui, secondo il rimettente, il diritto vivente lo interpreta nel senso che gli utili contrattuali dell’impresa sottoposta a informazione interdittiva antimafia, accantonati dai commissari prefettizi in apposito fondo vincolato, siano retrocessi alle stazioni appaltanti in caso di rigetto dell’impugnazione dell’informazione anziché corrisposti all’impresa. Le disposizioni censurate si prestano a una interpretazione conforme a Costituzione, che consente di restituire all’impresa, al termine dell’efficacia delle misure disposte (nel caso di specie, per aggiornamento liberatorio), l’importo delle somme accantonate pari al valore della prestazione nei l8imiti dell’utilità conseguita dall’amministrazione (al netto dei costi già versati); ciò, comunque, fatte salve le eventuali ritenzioni per compensazioni con somme dovute dall’appaltatrice per risarcimenti da inadempimento, per confische penali o confische della prevenzione (artt. 240, 240-bis, 416-bis, comma 7, cod. pen., artt. 24 e 34, comma 7, cod. antimafia). È così esclusa la “retrocessione” alle stazioni appaltanti dell’intero guadagno accantonato. Tale opzione ermeneutica trova riscontro: a) nella lettura sistematica delle disposizioni censurate con quelle relative all’incidenza dell’interdittiva sui contratti in corso; b) nella natura lecita degli utili accantonati in costanza di commissariamento; b) nei princìpi sottesi alla logica del sistema, che si rinvengono anche nell’istituto dell’arricchimento ingiustificato, posto che, da un lato, vi è la natura lecita degli utili accantonati in costanza di commissariamento (perché prodotti su richiesta dell’amministrazione e sotto il suo controllo) e, dall’altro, la fattispecie è accostabile, con i dovuti distinguo, a quelle ipotesi in cui il legislatore compensa lo spostamento patrimoniale del “depauperato” in favore dell’“arricchito” con il suo valore anziché con la sola diminuzione subita (artt. 935, 936, 939, 940 e 1150 cod. civ); c) nel dato letterale delle disposizioni censurate. Il riversamento delle somme accantonate in favore dell’impresa interdetta che le ha prodotte trova così chiaro fondamento in norme primarie, integrando la “base legale” richiesta dal dettato costituzionale e convenzionale per fondare i limiti alla libertà di impresa e al diritto di proprietà. Inoltre, l’interpretazione adottata esclude la configurabilità di una ablazione amministrativa del ricavato priva della necessaria previsione legislativa. Infine, in applicazione del principio di legalità posto a presidio dell’attività amministrativa, si evita di estendere gli effetti restrittivi dell’interdittiva oltre ai casi legislativamente previsti. Né il facere richiesto all’impresa trova imposizione pubblicistica, avendo la sua fonte nell’originario contratto e quest’ultimo, come il suo “valore”, sono determinati da norma primaria nel rispetto della riserva di legge. Il congelamento degli utili per il tempo di durata della misura commissariale e sino al successivo momento della definizione del giudizio amministrativo, del resto, costituisce già sufficiente garanzia per l’interesse pubblico, in quanto assicura sia l’esatto adempimento sia la realizzabilità delle misure dei sequestri e delle confische, anche solo della prevenzione, laddove ne ricorressero i relativi presupposti. (Precedenti: S. 180/2022 – mass. 45049; S. 150/2022 – mass. 45005; S. 118/2022 – mass. 44817; S. 113/2022 – mass. 44773; S. 65/2022 – mass. 44639; S. 218/2021 – mass. 44288; S. 213/2021 – mass. 44354; S. 178/2021 – mass. 44157; S. 85/2020 – mass. 43541; S. 57/2020 – mass. 43070; S. 24/2019 – mass. 42490; S. 12/2019 – mass. 41723; S. 206/2015 – mass. 38569; S. 115/2011 – mass. 35551; S. 198/2003 – mass. 27736; S. 316/2001 – mass. 26528; S. 113/2000 – mass. 25223).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 32, commi 7 e 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 42 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima ter, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2023.
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo integrale
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