Corte costituzionale
Ordinanza n. 214/2023
Corte cost., ord. 4 dicembre 2023, n. 214
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 214/2023
- Data di deposito
- 4 dicembre 2023
- Data di decisione
- 8 novembre 2023
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:214
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 45868
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Terni in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 73 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui prevede come reato – e non già come illecito amministrativo – la guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, commessa da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione personale. Il rimettente non apporta nuovi argomenti rispetto a quelli già vagliati, né aggiunge profili nuovi rispetto a quelli già esaminati nella sentenza n. 211 del 2022 , successiva all’ordinanza di rimessione, che ha già dichiarato non fondate identiche questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento ai medesimi parametri e sostenute dalle stesse censure. ( Precedenti: O. 220/2022 - mass. 45160 , O. 165/2021 - mass. 44119 , O. 111/2021 - mass. 43877 , O. 204/2020 - mass. 42950 , O. 93/2020 - mass. 43421 , O. 110/2019 - mass. 40484 , O. 21/2019 - mass. 40401 ) .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione dal Tribunale ordinario di Terni, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2023.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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