Corte costituzionale

Ordinanza n. 196/2023

Corte cost., ord. 27 ottobre 2023, n. 196

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
196/2023
Data di deposito
27 ottobre 2023
Data di decisione
10 ottobre 2023
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Emanuela Navarretta
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:196

Norme oggetto del giudizio

  • art. 30, comma 1, legge della Regione Toscana n. 2 del 2 gennaio 2019
  • art. 30, comma 2, legge della Regione Toscana n. 2 del 2 gennaio 2019

Parametri

Massime

Massima n. 45825

La disciplina delle locazioni di edilizia residenziale pubblica è parte di una disciplina di settore con peculiari riflessi pubblicistici. ( Precedenti: S. 203/2003 – mass. 27765; S. 594/1990 – mass. 16772 ).

Massima n. 45826

La lacunosa descrizione della fattispecie impedisce alla Corte costituzionale di compiere il vaglio esterno circa il carattere non implausibile della motivazione sulla rilevanza delle questioni sollevate. ( Precedenti: S. 249/2022 – mass. 45192; S. 197/2022 – mass. 45033; S. 109/2022 – mass. 44932; O. 37/2023 – mass. 45406; O. 156/2022 – mass. 44941; O. 161/2015 – mass. 38499 ). L’insufficiente motivazione in punto di non manifesta infondatezza determina l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale. ( Precedenti: S. 225/2022 – mass. 45089; S. 75/2022 – mass. 44868; S. 34/2022 – mass. 44681; S. 114/2021 – mass. 43914; S. 87/2021 – mass. 43843: S. 39/2021 – mass. 43653; O. 37/2023 – mass. 45406; O. 13/2023; O. 224/2021 – mass. 44397; O. 159/2021 – mass. 44115; O. 250/2019 – mass. 40860 ). Quando evoca come parametro costituzionale l’art. 117 Cost. il rimettente ha l’onere di specificare quale sia il principio fondamentale ritenuto violato, pena l’inammissibilità della questione. ( Precedenti: S. 253/2022 – mass. 45225; S. 217/2022 – mass. 45115; S. 115/2021 – mass. 43928; O. 201/2017 – mass. 40414 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per plurime ragioni, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Siena in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 47 e 117, terzo e quarto comma , Cost., dell’art. 30, commi 1 e 2, della legge reg. Toscana n. 2 del 2019 che, nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica, prevedono, rispettivamente l’applicazione di una penale dell’1,5% del canone di locazione, per il caso di ritardato pagamento, e un’obbligazione solidale dei componenti del nucleo familiare dell’assegnatario per il pagamento di quanto dovuto. Il giudice a quo , da un lato, ha omesso di descrivere compiutamente la fattispecie concreta; dall’altro, le censure non sono sufficientemente motivate in ordine alla non manifesta infondatezza, essendo tutte apodittiche e generiche. Con riguardo, in particolare, agli artt. 3 e 117, commi terzo e quarto, Cost. la censura è anche imprecisa nella ricostruzione normativa; nella censura di irragionevolezza estrinseca il rimettente non si confronta con i caratteri propri della norma censurata, parte di una disciplina di settore; inoltre, nella censura relativa agli artt. 41, 42 e 47 Cost., lo stesso si limita a menzionare i citati parametri costituzionali e a sintetizzarne il contenuto, senza offrire alcuna indicazione a sostegno delle lamentate lesioni, salvo prospettarle come se fossero corollari della supposta violazione dell’art. 3 Cost. Infine, con riferimento all’art. 117 Cost., commi terzo quarto, lo stesso asserisce la violazione di un non meglio specificato principio fondamentale dell’ordinamento, senza peraltro distinguere i diversi limiti che connotano la competenza legislativa ivi disciplinata).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30, commi 1 e 2, della legge della Regione Toscana 2 gennaio 2019, n. 2, recante «Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 47 e 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siena, sezione unica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2023

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo integrale

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