Corte costituzionale
Ordinanza n. 196/2023
Corte cost., ord. 27 ottobre 2023, n. 196
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 196/2023
- Data di deposito
- 27 ottobre 2023
- Data di decisione
- 10 ottobre 2023
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:196
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, comma 1, legge della Regione Toscana n. 2 del 2 gennaio 2019
- art. 30, comma 2, legge della Regione Toscana n. 2 del 2 gennaio 2019
Parametri
Massime
Massima n. 45825
La disciplina delle locazioni di edilizia residenziale pubblica è parte di una disciplina di settore con peculiari riflessi pubblicistici. ( Precedenti: S. 203/2003 – mass. 27765; S. 594/1990 – mass. 16772 ).
Massima n. 45826
La lacunosa descrizione della fattispecie impedisce alla Corte costituzionale di compiere il vaglio esterno circa il carattere non implausibile della motivazione sulla rilevanza delle questioni sollevate. ( Precedenti: S. 249/2022 – mass. 45192; S. 197/2022 – mass. 45033; S. 109/2022 – mass. 44932; O. 37/2023 – mass. 45406; O. 156/2022 – mass. 44941; O. 161/2015 – mass. 38499 ). L’insufficiente motivazione in punto di non manifesta infondatezza determina l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale. ( Precedenti: S. 225/2022 – mass. 45089; S. 75/2022 – mass. 44868; S. 34/2022 – mass. 44681; S. 114/2021 – mass. 43914; S. 87/2021 – mass. 43843: S. 39/2021 – mass. 43653; O. 37/2023 – mass. 45406; O. 13/2023; O. 224/2021 – mass. 44397; O. 159/2021 – mass. 44115; O. 250/2019 – mass. 40860 ). Quando evoca come parametro costituzionale l’art. 117 Cost. il rimettente ha l’onere di specificare quale sia il principio fondamentale ritenuto violato, pena l’inammissibilità della questione. ( Precedenti: S. 253/2022 – mass. 45225; S. 217/2022 – mass. 45115; S. 115/2021 – mass. 43928; O. 201/2017 – mass. 40414 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per plurime ragioni, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Siena in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 47 e 117, terzo e quarto comma , Cost., dell’art. 30, commi 1 e 2, della legge reg. Toscana n. 2 del 2019 che, nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica, prevedono, rispettivamente l’applicazione di una penale dell’1,5% del canone di locazione, per il caso di ritardato pagamento, e un’obbligazione solidale dei componenti del nucleo familiare dell’assegnatario per il pagamento di quanto dovuto. Il giudice a quo , da un lato, ha omesso di descrivere compiutamente la fattispecie concreta; dall’altro, le censure non sono sufficientemente motivate in ordine alla non manifesta infondatezza, essendo tutte apodittiche e generiche. Con riguardo, in particolare, agli artt. 3 e 117, commi terzo e quarto, Cost. la censura è anche imprecisa nella ricostruzione normativa; nella censura di irragionevolezza estrinseca il rimettente non si confronta con i caratteri propri della norma censurata, parte di una disciplina di settore; inoltre, nella censura relativa agli artt. 41, 42 e 47 Cost., lo stesso si limita a menzionare i citati parametri costituzionali e a sintetizzarne il contenuto, senza offrire alcuna indicazione a sostegno delle lamentate lesioni, salvo prospettarle come se fossero corollari della supposta violazione dell’art. 3 Cost. Infine, con riferimento all’art. 117 Cost., commi terzo quarto, lo stesso asserisce la violazione di un non meglio specificato principio fondamentale dell’ordinamento, senza peraltro distinguere i diversi limiti che connotano la competenza legislativa ivi disciplinata).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30, commi 1 e 2, della legge della Regione Toscana 2 gennaio 2019, n. 2, recante «Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 47 e 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siena, sezione unica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2023
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo integrale
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