Corte costituzionale

Sentenza n. 96/2022

Corte cost., sent. 14 aprile 2022, n. 96

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
96/2022
Data di deposito
14 aprile 2022
Data di decisione
23 marzo 2022
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:96

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 44717

La questione è inammissibile laddove il rimedio al vulnus riscontrato richieda interventi normativi di sistema, implicanti scelte di fondo tra opzioni alternative rientranti tutte nella discrezionalità del legislatore. ( Precedenti: S. 259/2021 - mass. 44434; S. 240/2021 - mass. 44425; S. 146/2021 - mass. 44059; S. 103/2021 - mass. 43908; S. 33/2021 - mass. 43636; S. 32/2021 - mass. 43583; S. 250/2018 - mass. 40626; S. 252/2012 - mass. 36713 ).

Massima n. 44718

Nel processo penale il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato: potendo una disparità di trattamento risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia. ( Precedenti: S. 18/2022 - mass. 44600; S. 10/2022 - mass. 44484; S. 34/2020 - mass. 42625 )

Massima n. 44719

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 153 cod. proc. pen., sollevate dal GUP del Tribunale di Messina in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 Cost., nella parte in cui non consente alle parti o ai difensori di eseguire le notificazioni al pubblico ministero mediante posta elettronica certificata (PEC). Se è innegabile che dal quadro normativo precedente alla legislazione emergenziale del 2020, dovuta all'epidemia da COVID-19, trasparisse una evidente disparità di trattamento tra le parti del processo penale - in quanto al PM era consentito in via generale l'uso della PEC per le notificazioni al difensore dell'imputato o indagato, laddove analoga possibilità era preclusa al difensore, senza ragionevoli giustificazioni, per le notificazioni al pubblico ministero -, d'altra parte le modifiche normative nel frattempo intervenute fanno sì che la richiesta del giudice a quo sia ormai in conflitto con la diversa scelta compiuta dal legislatore del 2020 di prevedere - quanto meno sino al 31 dicembre 2022 - che memorie, documenti, richieste e istanze del difensore al pubblico ministero (compresa quella di interrogatorio dell'indagato ai sensi dell'art. 415- bis , comma 3, cod. proc. pen.) siano depositati sul portale del processo penale telematico (PPPT), anziché inviati mediante PEC. Inoltre, l'auspicata pronuncia di illegittimità costituzionale rischierebbe di determinare essa stessa nuove disarmonie e incongruenze, perché, anzitutto, l'introduzione della facoltà, per le parti e i difensori, di effettuare notificazioni al PM tramite PEC presuppone una complessa attività di normazione primaria e secondaria, volta a creare le condizioni pratiche perché tale facoltà possa essere utilmente esercitata, che esorbita dai poteri della Corte costituzionale, la quale non potrebbe con la propria pronuncia assicurare il corretto funzionamento dei flussi comunicativi. Infine, l'intervento richiesto si sovrapporrebbe in maniera disorganica all'esercizio della delega di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge n. 134 del 2021, finalizzata a introdurre una compiuta e stabile disciplina del processo penale telematico. Va tuttavia formulato il pressante auspicio che il Governo dia puntuale attuazione alla delega indicata, confermando così anche per il futuro la facoltà per il difensore di giovarsi di modalità telematiche per l'effettuazione di notificazioni e depositi presso l'autorità giudiziaria. Ciò in coerenza con il dovere costituzionale di assicurare piena effettività al diritto di difesa, e assieme di superare definitivamente l'irragionevole disparità di trattamento tra parte pubblica e privata ravvisata, a ragione, dal rimettente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 153 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Messina con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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