Corte costituzionale
Sentenza n. 9/2022
Corte cost., sent. 20 gennaio 2022, n. 9
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 9/2022
- Data di deposito
- 20 gennaio 2022
- Data di decisione
- 11 novembre 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:9
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 1, lett. c), legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 6 agosto 2020
- art. 12, legge della Provincia autonoma di Trento n. 15 del 3 agosto 2018
- art. 18, comma 9, legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 6 agosto 2020
- art. 31, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 16 del 23 luglio 2010
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
Massime
Massima n. 44492
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 9, comma 1, lett. c ), della legge prov. Trento n. 6 del 2020 che, aggiungendo il comma 10 all'art. 12 della legge prov. Trento n. 15 del 2018, ha incluso, in via transitoria fino al 31 dicembre 2022, il personale assunto con contratto di lavoro flessibile nella riserva di posti, pari al 50% di quelli banditi, riservati al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Successivamente alla proposizione del ricorso è intervenuto l'art. 3, comma 3, della legge prov. Trento n. 15 del 2020, che ha soppresso l'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 12 della legge prov. Trento n. 15 del 2018 e la Provincia autonoma ha attestato la mancata applicazione della norma impugnata. ( Precedenti: S. 287/2019 - mass. 40968; S. 56/2019 - mass. 42336; S. 238/2018 - mass. 40583; S. 185/2018 - mass. 40287; S. 171/2018 - mass. 40145; S. 44/2018 - mass. 39910 ).
Massima n. 44493
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - limitatamente alle parole «o private» - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 18, comma 9, della legge prov. Trento n. 6 del 2020, che individua, quale requisito per la nomina a direttore di un'articolazione organizzativa fondamentale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, l'aver maturato un'esperienza triennale (divenuta quinquennale per effetto delle modifiche successivamente apportate dall'art. 8, comma 4, della legge prov. Trento n. 15 del 2020) di direzione in enti, aziende e strutture pubbliche o private di media o grande dimensione. La normativa statale in materia di incarichi di alta dirigenza sanitaria (d.lgs. n. 502 del 1992 e d.P.R. n. 484 del 1997) esprime un principio fondamentale, idoneo a vincolare la potestà legislativa regionale o provinciale concorrente, secondo cui, al fine della nomina a direttore, è richiesta l'esperienza specifica nel settore pubblico, mentre invece la norma provinciale impugnata prevede che il requisito suddetto possa essere soddisfatto anche da un'esperienza nel settore privato. ( Precedente: S. 179/2021 - mass. 44121 ).
Massima n. 44494
Il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate non opera in via generale e automatica e può essere ammesso soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate, fra le quali rientra l'abrogazione di disposizioni meramente abrogatrici, perché l'unica finalità di tali norme consisterebbe nel rimuovere il precedente effetto abrogativo e così facendo, in sostanza, il legislatore assume per relationem il contenuto normativo della legge precedentemente abrogata. ( Precedenti: S. 255/2019 - mass. 41892; S. 13/2012 - mass. 36048 ).
Massima n. 44495
Rientrano nella materia dell'ordinamento civile i soli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere, i quali si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità. ( Precedenti: S. 32/2017 - mass. 39458; S. 251/2016; S. 186/2016; S. 180/2015 ).
Massima n. 44496
L'organizzazione sanitaria - in quanto idonea ad incidere sulla salute dei cittadini, costituendo le modalità di organizzazione del servizio sanitario la cornice funzionale ed operativa che garantisce la qualità e l'adeguatezza delle prestazioni erogate - non può essere invocata come materia a sé stante, bensì è parte integrante della materia, di competenza concorrente, della tutela della salute di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., attribuita alle Regioni a statuto ordinario dalla riforma del 2001. In quanto più ampia di quella conferita dagli statuti speciali in materia di igiene e sanità e assistenza ospedaliera, la sua attribuzione comporta l'operatività della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e spetta anche alle Province autonome, con conseguente facoltà per lo Stato di porre solo i principi fondamentali della disciplina. ( Precedenti: S. 231/2017 - mass. 41849; S. 54/2015 - mass. 38306; S. 207/2010; S. 371/2008; S. 181/2006 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 9, della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2020, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022), limitatamente alle parole «o private»;
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera c), della legge prov. Trento n. 6 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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