Corte costituzionale
Sentenza n. 64/2022
Corte cost., sent. 10 marzo 2022, n. 64
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 64/2022
- Data di deposito
- 10 marzo 2022
- Data di decisione
- 26 gennaio 2022
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:64
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 44655
La previsione dell'incompatibilità endoprocessuale del giudice - posta a tutela dei valori della terzietà e della imparzialità della giurisdizione, presidiati dagli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. - deve ritenersi costituzionalmente necessaria nel concorso di quattro condizioni, ovvero che: a) le preesistenti valutazioni cadano sulla medesima res iudicanda ; b) il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione (e non abbia avuto semplice conoscenza) di atti anteriormente compiuti, strumentale all'assunzione di una decisione; c) tale decisione abbia natura non "formale", ma "di contenuto", ovvero comporti valutazioni sul merito dell'ipotesi di accusa; d) la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento. ( Precedenti: S. 16/2022 - mass. 44520; S. 7/2022 - mass. 44517; S. 66/2019 - mass. 42113; S. 18/2017 - mass. 39495; S. 183/2013 - mass. 37211, mass. 37212; S. 153/2012 - mass. 36413; S. 177/2010 - mass. 34664; S. 224/2001 - mass. 26389; S. 177/1996 - mass. 22450; S. 155/1996 - mass. 22416, mass. 22417, mass. 22422, mass. 22424; S. 131/1996 - mass. 22334; O. 76/2007 - mass. 31089; O. 123/2004 - mass. 28436; O. 90/2004 - mass. 28398; O. 370/2000 - mass. 25638; O. 232/1999 - mass. 24782 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Spoleto e di Palermo in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. - dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice del dibattimento che ha rigettato la richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova non possa partecipare al giudizio che prosegue nelle forme ordinarie. Il provvedimento di rigetto della richiesta di messa alla prova - cui i rimettenti annettono efficacia pregiudicante - si colloca non già in una fase processuale precedente e distinta, ma nella stessa fase - quella dibattimentale, di cui gli atti preliminari costituiscono una semplice "sub-fase" - rispetto alla quale l'effetto denunciato dovrebbe dispiegarsi; il che esclude in radice, alla luce della costante giurisprudenza costituzionale, la configurabilità di una situazione di incompatibilità costituzionalmente necessaria). ( Precedenti: O. 370/2000 - mass. 25638; O. 232/1999 - mass. 24782; O. 76/2007 - mass. 31089; O. 433/2006 - mass. 30873 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Spoleto e dal Tribunale ordinario di Palermo con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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