Corte costituzionale
Sentenza n. 54/2022
Corte cost., sent. 4 marzo 2022, n. 54
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 54/2022
- Data di deposito
- 4 marzo 2022
- Data di decisione
- 11 gennaio 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:54
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 125, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
- art. 74, decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001
- art. 23-quater, comma 1, decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 31, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 34, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 44743
La discrezionalità che compete al legislatore nel definire le condizioni di accesso alle misure di assistenza sociale non esime la Corte costituzionale dal compito di vagliare la conformità a Costituzione delle scelte di volta in volta compiute. Se, infatti, spetta alla discrezionalità del legislatore il compito di individuare i beneficiari delle prestazioni sociali, tenendo conto del limite delle risorse disponibili, tale individuazione è vincolata al rispetto del canone di ragionevolezza. È dunque consentita l'introduzione di requisiti selettivi, a patto che obbediscano a una causa normativa adeguata e siano sorretti da una giustificazione razionale e trasparente, da valutare alla luce delle caratteristiche della singola provvidenza e delle finalità che ne condizionano il riconoscimento e ne delimitano la ratio . ( Precedenti: S. 112/2021 - mass. 44155; S. 222/2013; S. 172/2013 ).
Massima n. 44744
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione degli artt. 3, 31 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 34 CDFUE - l'art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, nella formulazione antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 3, comma 4, della legge n. 238 del 2021, e l'art. 74 del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 3, lett. a ), della legge n. 238 del 2021, nella parte in cui escludono dalla concessione - rispettivamente - dell'assegno di natalità (c.d. "Bonus bebè") e dell'assegno di maternità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, il quale istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Le disposizioni censurate dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, ledono il diritto alla parità di trattamento nell'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, tutelato dall'art. 34 CDFUE in connessione con l'art. 12 della direttiva 2011/98 UE, che ha riconosciuto un insieme di diritti ai cittadini di Paesi terzi ammessi nello Stato per finalità lavorative o per finalità diverse, ai quali è consentito lavorare. Esse infatti, nell'introdurre presupposti reddituali stringenti per il riconoscimento di misure di sostegno alle famiglie più bisognose, istituiscono, per i soli cittadini di Paesi terzi, un sistema irragionevolmente più gravoso, che travalica la pur legittima finalità di accordare i benefici dello stato sociale a coloro che vantino un soggiorno regolare e non episodico sul territorio della nazione. Tale criterio selettivo nega adeguata tutela a coloro che siano legittimamente presenti sul territorio nazionale e siano tuttavia sprovvisti dei requisiti di reddito prescritti per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, così pregiudicando proprio i lavoratori che versano in condizioni di bisogno più pressante. ( Precedente: O. 182/2020 ).
Massima n. 44745
L'assegno di natalità e l'assegno di maternità - i quali sovvengono a una peculiare situazione di bisogno, che si riconnette alla nascita di un bambino o al suo ingresso in una famiglia adottiva - assicurano un nucleo di garanzie e non possono essere equiparati alle provvidenze aggiuntive che occasionalmente, e con diversi presupposti, sono state attribuite dalla legislazione regionale. Entrambe le misure assolvono una finalità preminente di tutela del minore, che si affianca alla tutela della madre, in armonia con il disegno costituzionale che colloca in un orizzonte comune di speciale adeguata protezione, sia la madre, sia il bambino. ( Precedenti: S. 205/2015 e S. 141/2014 ).
Massima n. 44746
È dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 248, della legge n. 205 del 2017, l'art. 23- quater , comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., l'art. 1, comma 340, della legge n. 160 del 2019, e l'art. 1, comma 362, della legge n. 178 del 2020, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 4, della legge n. 238 del 2021, nella parte in cui escludono dalla concessione dell'assegno di natalità (c.d. "Bonus bebè") i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002. Tali previsioni hanno prorogato fino al 31 dicembre 2021 il beneficio di cui all'art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014 e, pur nella diversa modulazione, ne hanno condizionato l'erogazione al requisito, dichiarato costituzionalmente illegittimo, della titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Massima n. 45267
In un quadro che vede interagire molteplici fonti, è compito della Corte costituzionale assicurare una tutela sistemica, e non frazionata, dei diritti presidiati dalla Costituzione, anche in sinergia con la Carta di Nizza, in una prospettiva di massima espansione delle garanzie. Accertare se talune disposizioni infrangano, in pari tempo, i principi costituzionali e le garanzie sancite dalla CDFUE, nel loro vicendevole integrarsi, costituisce infatti un arricchimento degli strumenti di tutela dei diritti fondamentali. ( Precedente: O. 182/2020 - mass. 43382 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», nella formulazione antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020), nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nel testo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 3, lettera a), della legge n. 238 del 2021, nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di maternità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'art. 1, comma 248, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), dell'art. 23-quater, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, dell'art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), e dell'art. 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), nella formulazione antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 4, della legge n. 238 del 2021, nella parte in cui escludono dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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