Corte costituzionale
Sentenza n. 5/2022
Corte cost., sent. 17 gennaio 2022, n. 5
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 5/2022
- Data di deposito
- 17 gennaio 2022
- Data di decisione
- 20 ottobre 2021
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:5
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 8 del 13 luglio 2020
- art. 14, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 8 del 13 luglio 2020
- art. 22, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 8 del 13 luglio 2020
- art. 91, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 8 del 13 luglio 2020
- art. 91, comma 3, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 8 del 13 luglio 2020
- art. 46, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 8 del 13 luglio 2020
Parametri
Massime
Massima n. 44457
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis , nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo. ( Precedenti: O. 85/2021 - mass. 43861; O. 43/2021 - mass. 43679) . (Nella specie, è dichiarato estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale -promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi secondo, lettera l , e terzo, Cost. - dell'art. 15 della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, che ha istituito un'indennità una tantum in favore del personale dell'Azienda USL e convenzionato che abbia prestato attività lavorativa in strutture o servizi operanti in forma diretta o indiretta nel periodo marzo/maggio 2020 per l'emergenza epidemiologica da COVID-19)
Massima n. 44458
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, non è necessario confrontarsi con le competenze statutarie quando il ricorrente, nel definire l'oggetto del giudizio, muove da una impostazione di radicale esclusione di tali competenze; nei casi in cui l'ambito materiale a cui ricondurre la norma impugnata è immediatamente riferibile ad un titolo di competenza riservato allo Stato, non è, pertanto, necessario il previo confronto del ricorrente con le competenze legislative assegnate dallo statuto speciale alla Regione autonoma. ( Precedenti: S. 273/2020 - mass. 43072; S. 25/2020 mass. 42257; S. 153/2019 - mass. 42414) . Il ricorso statale non deve necessariamente motivare sul punto, allorché deduce la radicale estraneità della materia disciplinata dalle disposizioni impugnate alle competenze statutarie, in quanto riconducibile ad ambito disciplinare immediatamente riferibile ad un titolo di competenza riservato allo Stato. (Nel caso di specie, non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per mancata motivazione sulla considerazione delle competenze statutarie, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, 22 e 91, commi 1 e 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, avendo il ricorrente ritenuto di ricondurre la materia incisa dalle disposizioni regionali impugnate a quella dell'ordinamento civile)
Massima n. 44459
Quando lo Stato non concorre al finanziamento del servizio sanitario delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, non ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria che è interamente sostenuta da questi soggetti. ( Precedenti: S. 115/2012 - mass. 36309; S. 341/2009 mass. 34224 ). Per le autonomie speciali - in vigenza del metodo pattizio e di accordo tra la Regione autonoma e lo Stato, tradotto in legge statale - la definizione, per tale via, dell'importo annuo del concorso agli obiettivi della finanza pubblica rende non direttamente applicabili nel contesto regionale interessato le specifiche disposizioni statali integranti principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. ( Precedenti: S. 250/2020 - mass. 43095; S. 273/2020 - mass. 43073) . (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi secondo, lettera l , e terzo, Cost., degli artt. 14 e 22 della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, che istituiscono, rispettivamente, indennità per il personale del servizio sanitario e per gli operatori del settore assistenziale che abbiano prestato attività lavorativa nei mesi di marzo/maggio 2020, per l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Provvedendo la Regione autonoma Valle d'Aosta a finanziare la propria spesa sanitaria in autonomia e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, quest'ultimo non ha titolo per dettare, con riguardo al medesimo settore di spesa pubblica, norme di coordinamento finanziario; inoltre, in ragione del regime pattizio - tradotto nell'accordo sottoscritto il 16 novembre 2018 e recepito dalla legge n. 145 del 2018 - non sono direttamente applicabili le disposizioni statali costituenti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica che pongono il limite complessivo delle risorse che possono essere destinate al trattamento accessorio del personale. Gli interventi in oggetto, da ricondurre alla dimensione organizzativa della Regione e degli enti locali, sono espressioni delle relative competenze statutarie; è, infine, lo stesso legislatore statale ad aver previsto che i trattamenti per il personale sanitario possano divergere, per effetto della differente capacità regionale di fornire stanziamenti aggiuntivi in relazione alle proprie disponibilità).. (Precedenti: S. 273/2020 - mass. 43073; S. 250/2020 - mass. 43087 e 43095; S. 241/2018 - mass. 40601 ).
Massima n. 44460
Sul ricorrente grava l'onere di esatta definizione della questione e di puntuale motivazione, in modo ancor più rilevante nel ricorso in via principale; la sua carenza conduce, pertanto, alla inammissibilità della questione. (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per difetto di esatta definizione della questione e di puntuale motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l , Cost., dell'art. 46 della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, che dispone l'istituzione di una indennità una tantum per il personale, regionale e degli enti locali che abbia prestato attività lavorativa presso il dipartimento regionale protezione civile e vigili del fuoco, nei mesi di marzo e aprile 2020 per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pari a ciascuna giornata lavorata. Il ricorrente non solo non specifica quale sia la parte della disposizione impugnata su cui si concentra la censura ma soprattutto nulla argomenta in ordine alla concreta fattispecie impugnata e alla sua specificità). ( Precedente: S. 83/2018 - mass. 40492 ).
Massima n. 44461
L'esistenza di una disciplina contenuta in un precedente testo normativo non impedisce l'impugnazione in via principale di una successiva legge che, novando la fonte, riproduca la medesima disciplina; nell'ordinamento, infatti, non è dato riscontare nella mancata impugnazione di una disposizione di legge, pur avente il medesimo contenuto dell'altra sopravvenuta, nessuna forma di acquiescenza riguardo ad altre successive norme. ( Precedenti: S. 219/2012 - mass. 36623; S. 187/2011; S. 9/2010 ). (Nel caso di specie, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di interesse al ricorso, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 91, commi 1 e 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020)
Massima n. 44462
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost., dell'art. 91, commi 1 e 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, che, rispettivamente, prevedono che - per far fronte alle necessità derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 - l'amministrazione regionale, in deroga ai limiti assunzionali, possa effettuare assunzioni a tempo determinato e autorizza gli enti locali a fare ricorso a forme di lavoro flessibile. La Regione autonoma Valle d'Aosta ha agito nell'esercizio della propria competenza legislativa in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali, nel rispetto del requisito di eccezionalità e temporaneità imposto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, declinato in funzione di emergenza sanitaria.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge della Regione Valle d'Aosta 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 22 della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, commi 1 e 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara estinto il processo limitatamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, promossa, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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