Corte costituzionale

Sentenza n. 45/2022

Corte cost., sent. 28 febbraio 2022, n. 45

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
45/2022
Data di deposito
28 febbraio 2022
Data di decisione
11 gennaio 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Maria Rosaria San Giorgio
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:45

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge della Regione Molise n. 12 del 11 novembre 2020
  • art. 2, comma 1, legge della Regione Molise n. 12 del 11 novembre 2020
  • art. 2, comma 2, legge della Regione Molise n. 12 del 11 novembre 2020
  • art. 5, comma 1, lett. a), legge della Regione Molise n. 12 del 11 novembre 2020
  • art. 5, comma 2, legge della Regione Molise n. 12 del 11 novembre 2020
  • art. 5, comma 1, lett. b), legge della Regione Molise n. 12 del 11 novembre 2020
  • art. 5, comma 1, lett. c), legge della Regione Molise n. 12 del 11 novembre 2020
  • art. 5, comma 1, lett. d, legge della Regione Molise n. 12 del 11 novembre 2020

Parametri

Massime

Massima n. 44645

La materia dei beni culturali è segnata dalla linea di confine che separa la "valorizzazione" dalla "tutela", le quali corrispondono, secondo la Costituzione, ad aree di intervento diversificate, essendo la prima rimessa alla competenza concorrente di Stato e Regioni e la seconda attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s , Cost.); gli artt. 3 e 6 cod. beni culturali ne hanno definitivamente precisato i rispettivi ambiti. ( Precedenti: S. 138/2020 - mass. 42569; S. 140/2015 - mass. 38470; S. 26/2004 - mass. 28272; S. 9/2004 - mass. 28255 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, nella tutela dei beni culturali sono ricompresi non solo la regolazione ed amministrazione giuridica dei beni culturali, ma anche l'intervento operativo di protezione e difesa dei beni stessi, mentre la valorizzazione corrisponde al complesso delle attività di intervento integrativo e migliorativo ulteriori, finalizzate alla promozione, al sostegno della conoscenza, fruizione e conservazione del patrimonio culturale, nonché ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione di esso, anche da parte delle persone diversamente abili. ( Precedente: S. 138/2020 - mass. 42569 ).

Massima n. 44646

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina sui trabucchi va ricondotta alla materia dei beni culturali. ( Precedente: S. 138/2020 ). L'individuazione dei beni culturali - che presuppone l'accertamento della effettiva sussistenza dell'interesse culturale, dal quale consegue la loro sicura appartenenza al "patrimonio culturale" - costituisce momento qualificante dell'attività di loro tutela, come tale rimesso alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Esigenze di esercizio unitario delle funzioni di tutela, connesse al perseguimento della finalità della preservazione della memoria della comunità nazionale, impongono di riservare allo Stato la funzione di selezionare i beni culturali, destinati ad essere sottoposti alla disciplina dettata dal codice dei beni culturali. ( Precedenti: S. 164/2021 - mass. 44166, S. 140/2015; S. 194/2013 - mass. 37232 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s , Cost, l'art. 1, comma 2, della legge reg. Molise n. 12 del 2020, il quale individua i trabucchi come bene culturale, come tali sottoposti alla disciplina del d.lgs. n. 42 del 2004. L'inequivoco tenore letterale della norma tradisce l'intento del legislatore regionale di sostituirsi allo Stato nello svolgimento della funzione dell'individuazione dei beni culturali, rimessa alla competenza esclusiva di quest'ultimo. La disposizione impugnata dal Governo, inoltre, facendo riferimento a tutti i trabucchi esistenti sul territorio regionale, senza distinzione in ordine all'epoca della loro realizzazione, contrasta con il cod. beni culturali, che esclude l'assoggettamento a tutela culturale delle cose che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni. L'illegittimità costituzionale comprende la parte del citato comma 2 che si riferisce all'«area circostante fino ad una fascia di 50 metri dal sedime», in quanto - pur se non specificamente contestata dal ricorrente - strettamente ed inscindibilmente connessa con l'individuazione dei trabucchi come bene culturale).

Massima n. 44647

Il piano paesaggistico regionale costituisce uno strumento di ricognizione del territorio oggetto di pianificazione non solo ai fini della salvaguardia e valorizzazione dei beni paesaggistici, ma anche nell'ottica dello sviluppo sostenibile e dell'uso consapevole del suolo, in modo da poter consentire l'individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio. Per tale motivo è necessario salvaguardare la complessiva efficacia del piano paesaggistico, ponendola al riparo dalla pluralità e dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali. ( Precedenti: S. 24/2022 - mass. 44555; S. 219/2021 - mass. 44345; S. 74/2021 - mass, 43837; S. 86/2019 - mass. 42648; S. 172/2018 - mass. 40159 ). L'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica che la normativa statale ha assunto a valore imprescindibile non può essere compromessa e va posta al riparo dalla pluralità e dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali. ( Precedente: S. 261/ 2021 ). Il trasferimento delle decisioni operative concernenti il paesaggio alla dimensione pianificatoria comunale si pone in contraddizione con il sistema di organizzazione delle competenze delineato dalla legge statale a tutela del paesaggio, che costituisce un livello uniforme di tutela, non derogabile dalla Regione, nell'ambito di una materia a legislazione esclusiva statale ex art. 117 Cost., ma anche della legislazione di principio nelle materie concorrenti del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali. ( Precedente: S. 182/2006 - mass. 30386 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s , Cost., l'art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. Molise n. 12 del 2020 che, rispettivamente, affida ai Comuni il compito di redigere i piani per il recupero, il ripristino e la conservazione dei trabucchi e ne dispone il recepimento nel Piano paesaggistico regionale. La legge regionale non può riservare alla pianificazione comunale interi contenuti del PPR - come quello delle aree costiere su cui insistono i trabucchi - e la prevalenza di quest'ultimo rispetto agli strumenti urbanistici conduce ad escludere che un piano comunale debba essere in esso "recepito").

Massima n. 44648

Sono dichiarate non fondate, nei termini indicati, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost., dell'art. 5, commi 1, lett. a ), b ), c ) e d ), e 2, della legge reg. Molise n. 12 del 2020, che stabilisce i limiti dimensionali per la realizzazione di nuovi trabucchi e ne dispone l'applicazione anche per la ristrutturazione e l'ampliamento di quelli già esistenti. La disposizione impugnata - nel prevedere che la valorizzazione e l'utilizzo dei trabucchi debbano svolgersi secondo le modalità di cui al codice dei beni culturali - deve essere correttamente intesa come disposizione di settore che introduce un'ulteriore condizione ai fini dell'ottenimento del titolo secondo le norme vigenti. Le finalità di circoscrivere l'area destinata alla valorizzazione dei trabucchi non possono, infatti, determinare alcun pregiudizio per le aree attinte da vincolo paesaggistico. Né è ravvisabile alcuna interferenza tra le dimensioni prescritte e quanto stabilito dai Piani spiaggia comunali (PSC), ivi incluso quello di Termoli, non potendo i limiti massimi di superficie considerarsi direttamente applicabili, né tali da autorizzare deroghe rispetto alle previsioni dei vigenti PSC. Né, infine, sussiste un'irragionevolezza intrinseca della legge molisana, non ponendosi la destinazione dei trabucchi ad attività di ristorazione in contrasto con il principio generale della tutela del patrimonio storico-culturale, essendo piuttosto rivolta alla sua valorizzazione in funzione di richiamo turistico. ( Precedente: S. 138/2020 - mass. 42569 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Molise 11 novembre 2020, n. 12 (Disposizioni in materia di valorizzazione e utilizzazione commerciale e turistica del trabucco molisano);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. Molise n. 12 del 2020;

3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, lettere a), b), c) e d), e 2, della legge reg. Molise n. 12 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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