Corte costituzionale
Sentenza n. 36/2022
Corte cost., sent. 18 febbraio 2022, n. 36
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 36/2022
- Data di deposito
- 18 febbraio 2022
- Data di decisione
- 11 gennaio 2022
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:36
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge della Regione Veneto n. 48 del 28 dicembre 2018
- allegato PSSR 2019-2023, legge della Regione Veneto n. 48 del 28 dicembre 2018
Parametri
Massime
Massima n. 44654
Il mancato confronto con il complessivo quadro normativo statale di riferimento comporta un'insufficiente motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, con conseguente inammissibilità della questione sollevata. ( Precedente: S. 27/2015 - mass. 38256 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo statale di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tar Veneto in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, commi secondo, lett. l , e terzo, Cost. - dell'art. 1, comma 2, e dell'allegato Piano socio sanitario regionale 2019-2023 della legge reg. Veneto n. 48 del 2018, nella parte in cui autorizza la stipula di contratti di lavoro autonomo per far fronte alle carenze di personale medico specializzato nelle unità operative di pronto soccorso e nell'area internistica e per poter utilizzare medici privi del requisito di specializzazione. La prospettazione del rimettente è inadeguata laddove ha ignorato il quadro evolutivo sull'emergenza sanitaria e la flessibilizzazione dei requisiti, in virtù della quale è prevista la possibilità di stipulare contratti a termine anche di lavoro autonomo, per specializzandi e laureati abilitati. Né il rimettente si è confrontato con la previsione del PSSR, per cui restano salve le disposizioni in materia di rapporti di lavoro autonomo dettate dal d.lgs. n. 165 del 2001, cosicché la disposizione censurata rinvia la verifica del rispetto delle percentuali massime di assunzione al momento della stipula dei singoli contratti. Infine, sono inammissibili, in quanto non autonomamente argomentate rispetto alla violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., anche le censure riferite agli artt. 3 e 32 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, e dell'allegato Piano socio sanitario regionale 2019-2023 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2018, n. 48 (Piano socio-sanitario regionale 2019-2023), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze