Corte costituzionale

Sentenza n. 28/2022

Corte cost., sent. 1° febbraio 2022, n. 28

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
28/2022
Data di deposito
1° febbraio 2022
Data di decisione
12 gennaio 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:28

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 44614

L'insufficiente descrizione della fattispecie concreta non consente alla Corte costituzionale di apprezzare la rilevanza delle questioni prospettate. ( Precedenti: S. 114/2021- mass. 43914; O. 136/2021 - mass. 43947; S. 147/2020- mass. 43522) . (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP di Ravenna in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui prevede che, nel determinare l'ammontare della pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva di durata sino a sei mesi, il giudice individui il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato, da moltiplicare per i giorni di pena detentiva, in un valore che non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 cod. pen., pari a euro 250,00, anziché fare applicazione dei criteri di ragguaglio di cui all'art. 459, comma 1- bis , cod. proc. civ., ovvero poter fare applicazione dei meccanismi di adeguamento di cui all'art. 133- bis cod. pen. Il rimettente ha omesso di illustrare per quale ragione la pena pecuniaria sostitutiva prevista debba ritenersi sproporzionata rispetto alle condizioni economiche dell'imputato, sulle quali non fornisce alcuna informazione). ( Precedente: S. 254/2020 - mass. 43014 ).

Massima n. 44616

L'impossibilità di individuare un'unica soluzione costituzionalmente obbligata al vulnus denunciato non costituisce più un ostacolo insuperabile all'ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale, ben potendo la Corte costituzionale reperire essa stessa soluzioni costituzionalmente adeguate, già esistenti nel sistema e idonee a colmare temporaneamente la lacuna creata dalla stessa pronuncia di accoglimento della questione; ferma restando poi la possibilità per il legislatore di individuare, nell'esercizio della propria discrezionalità, una diversa soluzione nel rispetto dei principi enunciati dalla medesima Corte. E ciò tanto in materia di dosimetria sanzionatoria, quanto altrove. ( Precedenti: S. 185/2021 - mass. 44238; S. 63/2021 - mass. 43782; S. 252/2020 - mass. 42717; S. 224/2020 - mass. 42755; S. 242/2019 - mass. 40813; S. 99/2019 - mass. 42189: S. 40/2019 - mass. 42186; S. 233/2018 - mass. 41054; S. 222/2018 - mass. 40937; S. 236/2016 - mass. 39109: S. 214/2014 - mass. 38102 ). (Nel caso di specie, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di soluzione costituzionalmente obbligata, formulata nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981. Il rimettente ha indicato due possibili soluzioni a suo avviso costituzionalmente adeguate).

Massima n. 44618

La circostanza che la disciplina censurata ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea condiziona in via generale, ai sensi dell'art. 51 CDFUE, l'operatività dei diritti da quest'ultima riconosciuti e, di conseguenza, la stessa possibilità di invocarli quali parametri interposti nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale. ( Precedente: S. 213/2021 - mass. 44351 ). L'impossibilità di applicare le norme della CDFUE - a causa della non riconducibilità, ai sensi dell'art. 51 della Carta, della questione all'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea - non esclude la possibilità che i diritti della Carta possano essere utilizzati come strumenti interpretativi nella lettura delle stesse disposizioni costituzionali corrispondenti. ( Precedenti: S. 33/2021 - mass. 43635; S. 102/2020 - mass. 43097) . (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale avente a oggetto l'art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 49, paragrafo 3, CDFUE. Il rimettente non ha chiarito per quali ragioni la disciplina censurata ricade nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea). ( Precedenti citati: S. 185/2021 - mass. 44244; S. 33/2021 - mass. 43635; S. 30/2021- mass. 43626; S. 278/2020 ).

Massima n. 44619

Le pene sostitutive risultano orientate più che a contribuire, in positivo, alla risocializzazione del reo, a evitare, per quanto possibile, gli effetti desocializzanti della carcerazione di breve durata, assicurando al contempo - in conseguenza del loro contenuto comunque afflittivo - un risultato di intimidazione e ammonimento del reo, che dovrebbe distoglierlo dalla commissione di nuovi reati in futuro.

Massima n. 44620

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore nella quantificazione delle pene incontra il proprio limite nella manifesta sproporzione della singola scelta sanzionatoria, sia in relazione alle pene previste per altre figure di reato sia rispetto alla intrinseca gravità delle condotte abbracciate da una singola figura di reato. Il limite in parola esclude, più in particolare, che la severità della pena comminata dal legislatore possa risultare manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato: il che accade, in particolare, ove il legislatore fissi una misura minima della pena troppo elevata, vincolando così il giudice all'inflizione di pene che potrebbero risultare, nel caso concreto, chiaramente eccessive rispetto alla sua gravità. ( Precedenti: S. 112/2019; S. 88/2019; S. 68/2012: S. 409/1989; S. 218/1974; S. 136/2020; S. 73/2020; S. 284/2019; S. 40/2019; S. 222/2018; S. 236/2016; S. 341/1994).

Massima n. 44621

Il limite della manifesta sproporzione della singola scelta sanzionatoria, rispetto all'ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore nella quantificazione delle pene, vale anche per la pena pecuniaria. Mentre, però, la pena detentiva comprime la libertà personale, che è bene primario posseduto da ogni essere vivente, la pena pecuniaria incide sul patrimonio, bene che non inerisce naturalmente alla persona umana; di talché la pena pecuniaria naturalmente comporta l'inconveniente di una disuguale afflittività e al limite, dell'impossibilità di applicarla, in funzione delle diverse condizioni economiche dei soggetti condannati. Dunque, mentre l'impatto di pene detentive di eguale durata può in linea di principio ipotizzarsi come omogeneo per ciascun condannato, così non è per le pene pecuniarie. Di qui, la ricerca di rimedi, atti a salvaguardare l'efficacia e la concreta uguaglianza dell'effetto della pena pecuniaria, mediante meccanismi d'adeguamento alle diverse condizioni economiche dei condannati. Tale adeguamento delle pene pecuniarie alle diverse condizioni economiche dei condannati deve ritenersi imposto dal principio di eguaglianza "sostanziale" e non solo "formale". ( Precedente: S. 131/1979 )

Massima n. 44622

Soltanto una disciplina della pena pecuniaria in grado di garantirne una commisurazione da parte del giudice proporzionata tanto alla gravità del reato quanto alle condizioni economiche del reo, e assieme di assicurarne poi l'effettiva riscossione, può costituire una seria alternativa alla pena detentiva, così come di fatto accade in molti altri ordinamenti contemporanei. ( Precedente: S. 15/2020 - mass. 42460 ).

Massima n. 44623

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., l'art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui prevede che «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 c.p. e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 c.p.». Rimasto senza seguito il monito contenuto nella sentenza n. 15 del 2020, la Corte costituzionale non può che ricorrere alla soluzione di sostituire il minimo di 250 euro, previsto dall'art. 135 cod. pen., con quello di 75 euro per ogni giorno di pena detentiva sostituita, stabilito dall'art. 459, comma 1- bis , cod. proc. pen. in relazione al decreto penale di condanna, fermo restando il limite massimo giornaliero. La semplice ablazione della disposizione censurata renderebbe impossibile la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, pregiudicando la funzionalità di uno strumento importante per contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e determinando un insostenibile vuoto di tutela. Si rende, perciò, necessario reperire nel sistema soluzioni normative già esistenti, che consentano di porre almeno provvisoriamente rimedio agli accertati vizi di legittimità costituzionale, assicurando al contempo la perdurante operatività della sostituzione della pena detentiva. Resta ferma la possibilità che, nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 17, lett. l ), della legge n. 134 del 2021, vengano individuate soluzioni diverse, e in ipotesi ancor più adeguate, a garantire la piena conformità della disciplina della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ai principi costituzionali e, più in generale, la stringente opportunità che il legislatore intervenga a restituire effettività alla pena pecuniaria, anche attraverso una revisione degli attuali meccanismi di esecuzione forzata e di conversione in pene limitative della libertà personale. ( Precedenti: S. 185/2021 - mass. 44237 e 44238; S. 15/2020 - mass. 42460; S. 279/2019 - mass. 42714; S. 222/2018 - mass. 40937; S. 179/2017 - mass. 41197 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede che «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale»;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, sollevate, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Ravenna con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'1 febbraio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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