Corte costituzionale
Sentenza n. 263/2022
Corte cost., sent. 22 dicembre 2022, n. 263
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 263/2022
- Data di deposito
- 22 dicembre 2022
- Data di decisione
- 8 novembre 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:263
Norme oggetto del giudizio
- art. 11-octies, comma 2, decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021
- legge n. 106 del 23 luglio 2021
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 19, par. 1, trattato unione europea
- art. 16, par. 1, direttiva CE n. 48 del 23 aprile 2008
- C-383/18, Lexitor, sentenza Corte di Giustizia C.E. del 11 settembre 2019
Massime
Massima n. 45243
È dichiarata inammissibile, per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Torino, sez. prima civile, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 11 -octies , comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come conv., che modifica la disciplina dei prestiti del consumatore e disciplina il rimborso anticipato, prevedendo che il consumatore abbia diritto alla riduzione non solo dei costi recurring , ma anche di quelli relativi alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi c.d. up-front ), solo per i contratti stipulati successivamente alla novella (25 luglio 2011). Il rimettente si è limitato a lamentare una differenza di trattamento, non giustificata dalle fonti europee, fra contratti conclusi anteriormente e successivamente al 25 luglio 2021, senza spiegare le ragioni che renderebbero tale differenza contrastante con il parametro costituzionale. ( Precedenti: S. 128/2022 - mass. 44943; S. 114/2021 - mass. 43914; S. 87/2021 - mass. 43843; S. 39/2021 - mass. 43653 ).
Massima n. 45244
Il dovere di attenersi ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ricomprende le sentenze rese dalla CGUE in sede interpretativa, in conformità al ruolo che l'art. 19, par. 1, del Trattato sull'Unione europea le assegna, anche per le sentenze che dichiarano l'invalidità di un atto dell'Unione, dal momento che la sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata. In virtù degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., la Corte costituzionale è garante del rispetto di tali vincoli e, pertanto, deve dichiarare l'illegittimità costituzionale di una norma che contrasta con il contenuto di una direttiva, come interpretata dalla Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale, con una sentenza dotata di efficacia retroattiva. ( Precedenti: S. 67/2022 - mass. 44764; S. 54/2022 - 44744; S. 269/2017 - mass. 41943; S. 227/2010 - mass. 34777; S. 285/1993 - mass. 19810; S. 389/1989 - mass. 13527; S. 232/1989 - mass. 12711; S. 113/1985 - mass. 10834 - mass. 10835 - mass. 10836; O. 207/2013 - mass. 37250; O. 255/1999 - mass. 24803; O. 132/1990 - mass. 15157).
Massima n. 45245
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla CGUE nella sentenza Lexitor, l'art. 11- octies , comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come conv., limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». La disposizione censurata dal Tribunale di Torino, sez. prima civile, sostituendo il precedente art. 125- sexies t.u. bancario, in termini strettamente fedeli alla sentenza Lexitor, modifica la disciplina dei prestiti del consumatore e disciplina il rimborso anticipato, prevedendo che il consumatore abbia conseguentemente diritto alla riduzione non solo dei costi recurring , ma anche di quelli relativi alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi c.d. up-front ). Tuttavia, il rinvio previsto alle norme secondarie della Banca d'Italia, le quali avallano l'interpretazione riferita unicamente al rimborso dei costi recurring , si pone in contrasto con la indicata sentenza CGUE, che non dispone alcuna modulazione temporale dei suoi effetti. In tal modo la norma censurata utilizza una tecnica qualificata in termini di completamento prescrittivo della norma primaria da parte di quella subprimaria, per cui è una disposizione primaria successiva a integrare il contenuto normativo di una disposizione primaria precedente mediante il rinvio a norme di rango secondario. In definitiva, attraverso il rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, risulta univoco l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza Lexitor, che si discosta dai contenuti della citata pronuncia. ( Precedenti: S. 3/2019 - mass. 40327; S. 200/2018 - mass. 40352; S. 1104/1988 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»;
2) dichiara inammissibile l'intervento spiegato da B. B. spa;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come convertito, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2022.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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