Corte costituzionale
Sentenza n. 256/2022
Corte cost., sent. 20 dicembre 2022, n. 256
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 256/2022
- Data di deposito
- 20 dicembre 2022
- Data di decisione
- 22 novembre 2022
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- de PRETIS
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:256
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, comma 2, legge della Regione Puglia n. 14 del 4 agosto 2004
Parametri
Massime
Massima n. 45199
La censura è inammissibile se non sorretta da adeguata motivazione in punto di non manifesta infondatezza. ( Precedenti: S. 118/2022 - mass. 44817; S. 213/2021 - mass. 44351; S. 178/2021 - mass. 44156 ). La descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale è richiesta non solo ai fini della valutazione della rilevanza, ma anche allo scopo di valutare la non manifesta infondatezza della questione sollevata. ( Precedenti: S. 56/2015 - mass. 38312; S. 128/2014 - mass. 37933; O. 261/2019 - mass. 40887; O. 209/2015 - mass. 38572 ). L'omessa ricostruzione del quadro normativo di riferimento determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale. ( Precedenti: S. 225/2022 - mass. 45092; S. 8/2011 - mass. 35232 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, carente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Bari, sez. seconda civile, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, secondo comma, Cost. - dell'art. 22, comma 2, della legge reg. Puglia n. 14 del 2004, che subordina al ricorrere di un requisito reddituale il diritto dell'assistito al rimborso delle spese sostenute per taluni farmaci necessari per la cura di allergopatie. Il rimettente non chiarisce se ad essere leso sia il principio di uguaglianza e, in ogni caso, non ne spiega le ragioni, né individua un idoneo tertium cui comparare la disciplina censurata. Nemmeno illustra se, a suo avviso, la disciplina regionale difetti invece di ragionevolezza, a causa dello specifico criterio reddituale introdotto quale condizione per fruire del rimborso del costo del farmaco, e non spiega se la censura intenda colpire la previsione stessa di un limite reddituale per ottenere il rimborso, o invece la circostanza che tale limite sia riferito, anziché alla condizione del singolo, a quella complessiva del nucleo familiare dell'assistito. Quanto alle censure riferite agli artt. 32 e 117, secondo comma, Cost., l'ordinanza di rimessione non fornisce elementi sufficienti per valutare se si sia in presenza della violazione del nucleo incomprimibile del diritto alla salute e tratteggia il quadro normativo in modo inadeguato rispetto a quanto necessario a sorreggere una censura di lesione del riparto di competenze legislative e regionali).
Massima n. 45200
La tutela apprestata al diritto alla salute dall'art. 32 Cost. non può non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie delle quali dispone, fermo restando che da ciò non può derivare la compressione del nucleo irriducibile del diritto alla salute, quale ambito inviolabile della dignità umana. ( Precedente: S. 203/2016 - mass. 39036 ).
Massima n. 45201
L'erogazione di farmaci rientra nei livelli essenziali di assistenza (LEA), il cui godimento è assicurato a tutti in condizioni di uguaglianza sull'intero territorio nazionale, allo scopo di evitare che, in parti di esso, gli utenti debbano, in ipotesi, assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile dallo Stato. Si è, dunque, in presenza di una competenza legislativa esclusiva statale, anche se la materia presenta possibili punti di contatto con altri ambiti materiali, quali anzitutto la tutela della salute, cui è da ricondurre l'organizzazione del servizio farmaceutico, in regime di competenza ripartita tra Stato e regioni ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. ( Precedenti: S. 330/2011 - mass. 35995; S. 8/2011 - mass. 35233; S. 387/2007 - mass. 31825; S. 87/2006 - mass. 30231; S. 282/2002 - mass. 27187 ). La competenza esclusiva dello Stato nella determinazione dei LEA non preclude alle Regioni di prevedere livelli ulteriori di tutela, purché non siano regioni assoggettate a piano di rientro. ( Precedenti: S. 242/2022 - mass. 45164; S. 190/2022 - mass. 45053; S. 91/2020 - mass. 43521; S. 115/2012 - mass. 36308 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, della legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bari, seconda sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2022.
F.to:
Daria de PRETIS, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2022.
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
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