Corte costituzionale

Sentenza n. 253/2022

Corte cost., sent. 20 dicembre 2022, n. 253

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
253/2022
Data di deposito
20 dicembre 2022
Data di decisione
18 ottobre 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:253

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29-bis, legge della Regione Molise n. 7 del 8 aprile 1997

Parametri

Massime

Massima n. 45223

Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono legittimate a sollevare, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale, questioni di legittimità costituzionale volte a verificare il rispetto di parametri costituzionali da parte di disposizioni normative produttive di spese a carico della finanza regionale, allo scopo di tutelare la stabilità finanziaria degli enti controllati. Tale funzione è importante per evitare una "zona franca" nel sistema di giustizia costituzionale per norme di spesa che incidono sui beni della finanza pubblica, presidiati dai precetti costituzionali, rispetto ai quali si configurino interessi adespoti. ( Precedenti: S. 235/2021; S. 146/2019 - mass. 42407; S. 18/2019 - mass. 42074; S. 196/2018 - mass. 40372; S. 89/2017 - mass. 41961 ). Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale annuale, sono legittimate a sollevare questioni di legittimità costituzionale avverso disposizioni lesive non solo dei principi che direttamente tutelano l'equilibrio di bilancio e la corretta gestione finanziaria (artt. 81 e 97, primo comma, Cost.), ma anche di quelli che sovrintendono al riparto di competenze fra Stato e regioni, allorché si configuri una "correlazione funzionale" fra la lesione del parametro concernente la competenza e la violazione degli stessi parametri finanziari. ( Precedenti: S. 247/2021 - mass. 44379; S. 215/2021 - mass. 44279; S. 244/2020 - mass. 43116; S. 112/2020 - mass. 43319; S. 146/2019 - mass. 42407; S. 138/2019 - mass. 42391; S. 196/ 2018 - mass. 40372 ). I precedenti giudizi di parificazione, pur conferendo certezza ai rendiconti parificati relativi agli specifici esercizi finanziari, non possono sottrarre a successivi vagli una previsione di spesa sul presupposto che la stessa sia già stata passibile di valutazione in occasione dei precedenti giudizi; un tale effetto preclusivo depotenzierebbe, altrimenti, la funzione di controllo svolta dalle sezioni regionali della Corte dei conti. ( Precedenti: S. 244/2020 - mass. 43112 ).

Massima n. 45224

La disciplina del rapporto di lavoro del pubblico impiego "contrattualizzato", compreso quello dei dipendenti regionali, rientra nella materia dell'ordinamento civile, assegnata in via esclusiva allo Stato; le disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001, parametri interposti della materia, definiscono il rapporto tra i livelli della contrattazione collettiva e assegnano a quella integrativa la determinazione del trattamento economico accessorio, nel rispetto dei limiti e vincoli previsti dal CCNL. L'attribuzione alla contrattazione collettiva della disciplina della retribuzione nel rapporto di lavoro pubblico costituisce principio ispiratore e conformativo della riforma del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, quarto comma, ora terzo comma, e 117, secondo comma, lett. l , Cost., l'art. 29- bis della legge reg. Molise n. 7 del 1997. La disposizione - censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale del Molise per il 2020 - riconosce al personale regionale inserito nell'istituita "area quadri" una apposita indennità retributiva. La previsione di detta indennità, collocandosi fuori dalle previsioni della contrattazione collettiva, non solo collide con la disciplina del rapporto di pubblico impiego - definita dal legislatore nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di ordinamento civile - ma, nella prospettiva propria dello specifico giudizio a quo , introduce una voce di spesa a carico della finanza regionale senza il necessario fondamento nella citata contrattazione, incidendo così sull'equilibrio finanziario dell'ente e ledendo i criteri dettati dall'ordinamento per la corretta gestione della finanza pubblica allargata). ( Precedenti: S. 232/2019 - mass. 40824; S. 138/2019 - mass. 42401; S. 112/2020 - mass. 43320 ).

Massima n. 45225

È dichiarata inammissibile, per assenza di adeguata argomentazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 29- bis della legge reg. Molise n. 7 del 1997 che riconosce al personale regionale inserito nell'istituita "area quadri" una apposita indennità retributiva. Il rimettente non individua gli specifici principi di coordinamento della finanza pubblica che sarebbero violati dalla disposizione censurata né gli eventuali parametri interposti, limitandosi ad affermare in modo generico e tautologico che la disposizione regionale determina una spesa che, nel superare i limiti posti dalla legislazione statale, lede perciò stesso obiettivi di finanza pubblica.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29-bis della legge della Regione Molise 8 aprile 1997, n. 7 (Norme sulla riorganizzazione dell'amministrazione regionale secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29-bis della legge reg. Molise n. 7 del 1997 sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Molise, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2022.

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze