Corte costituzionale
Sentenza n. 239/2022
Corte cost., sent. 29 novembre 2022, n. 239
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 239/2022
- Data di deposito
- 29 novembre 2022
- Data di decisione
- 9 novembre 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:239
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Toscana n. 52 del 28 dicembre 2021
- art. 47-bis, comma 4, bis, legge della Regione Toscana n. 39 del 21 marzo 2000
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 135, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 143, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 145, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 146, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 149, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
Massime
Massima n. 45188
Nell'impugnazione in via principale, il ricorrente non solo deve, a pena di inammissibilità, individuare l'oggetto della questione proposta, ma ha anche l'onere - da considerare addirittura più pregnante rispetto a quello sussistente nei giudizi incidentali - di esplicitare una motivazione chiara ed adeguata in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la violazione dei parametri che assume incisi. ( Precedenti: S. 135/2022 - mass. 44991; S. 71/2022 - mass. 44789; S. 5/2022; S. 201/2021; S. 115/2021 - mass. 43928; S. 52/2021 - mass. 43723; S. 29/2021 - mass. 43607). (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s , Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali - dell'art. 1 della legge reg. Toscana n. 52 del 2021, che estende l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica anche ai tagli colturali da eseguirsi nelle aree vincolate, eccetto quelle in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi in modo esclusivo i boschi. Il ricorrente si è limitato ad affermare in modo apodittico un contrasto con la disciplina della pianificazione paesaggistica, ma non ha spiegato perché la norma impugnata contrasterebbe con le citate norme interposte).
Massima n. 45189
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU - dell'art. 1 della legge reg. Toscana n. 52 del 2021, che estende l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica anche ai tagli colturali da eseguirsi nelle aree vincolate, eccetto quelle in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi in modo esclusivo i boschi. Non vi è stata alcuna violazione del diritto, di natura convenzionale, alla corretta esecuzione del giudicato, essendosi la Regione adeguata al giudicato formatosi sul ricorso straordinario al Capo dello Stato, accolto con il d.P.R. 1° ottobre 2020 prima dell'adozione della norma impugnata.
Massima n. 45190
La regione non è competente, in una materia di esclusiva spettanza dello Stato, ad irrigidire nelle forme della legge casi di deroga al regime autorizzatorio, neppure quando essi siano già desumibili dall'applicazione in concreto della disciplina statale. ( Precedenti: S. 144/2021 - mass. 44103; S. 139/2013 - mass. 37146 ). Nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, alla norma regionale non è consentito esplicitare la disciplina statale, anche senza produrre effetti innovativi sull'ordinamento, né riprodurre una disposizione legislativa statale, in quanto anche la semplice novazione della fonte normativa costituisce causa di illegittimità della disposizione regionale. ( Precedenti: S. 178/2018 - mass. 40197; S. 82/2018 - mass. 40660; S. 38/2018 - mass. 39881; S. 233/2015 - mass. 38605 ). La disciplina del provvedimento autorizzatorio, così come l'individuazione delle ipotesi di deroga, attiene al cuore della materia della tutela del paesaggio, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. ( Precedenti: S. 108/22; S. 106/22 - mass. 44809; S. 21/2022 - mass. 44449; S. 141/2021 - mass. 44020; S. 138 / 2021 - mass. 44055 ). Il taglio colturale rappresenta, un'ordinaria attività di gestione e manutenzione del bosco, distinta dalla «trasformazione del bosco». ( Precedente: S. 201/2018 - mass. 40366 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s , Cost, in relazione agli artt. 146 e 149 cod. beni culturali, l'art. 1 della legge reg. Toscana n. 52 del 2021, che estende ai tagli colturali da eseguirsi nelle aree vincolate - con la sola eccezione di quelle in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi in modo esclusivo i boschi - l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica previsto dall'art. 47- bis , comma 4, della legge reg. Toscana n. 39 del 2000. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con il citato parametro, in quanto l'art. 149 cod. beni culturali, che indica le opere non soggette ad autorizzazione paesaggistica, è sottratto a qualsiasi possibilità di intervento ad opera della legge regionale; il medesimo parametro è inoltre violato sotto un diverso profilo, dal momento che - sulla base della giurisprudenza amministrativa e delle più recenti norme statali - l'esonero del taglio colturale dall'autorizzazione paesaggistica non potrebbe in ogni caso operare nelle aree vincolate, sicché la disposizione impugnata non presenta un valore meramente esplicativo del significato della disposizione statale).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2021, n. 52 (Disposizioni in materia di tagli colturali. Modifiche alla l.r. 39/2000);
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Toscana n. 52 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt. 135, 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Toscana n. 52 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2022.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Daria de PRETIS, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 29 novembre 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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