Corte costituzionale
Sentenza n. 233/2022
Corte cost., sent. 21 novembre 2022, n. 233
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 233/2022
- Data di deposito
- 21 novembre 2022
- Data di decisione
- 5 ottobre 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:233
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge della Regione siciliana n. 3 del 17 marzo 2016
Parametri
Massime
Massima n. 45183
L'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici stabilisce condizioni indefettibili nella individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni, con l'impossibilità di destinare risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi. È tuttavia salva l'unica eccezione, prevista dall'art. 30, comma 1, terzo periodo, dello stesso d.lgs. n. 118 del 2011, a favore di Regioni che, gestendo in maniera virtuosa ed efficiente le risorse correnti destinate alla garanzia dei LEA, nonché conseguendo sia la qualità delle prestazioni erogate, sia i risparmi nel bilancio, possono legittimamente mantenere i risparmi ottenuti e destinarli a finalità sanitarie più ampie. ( Precedenti: S. 132/2021 - mass. 43989; S. 197/2019 - mass. 41883 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e ed m , Cost., l'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016 che - con riguardo al prestito sottoscritto tra il Ministero dell'economia e la Regione Siciliana, finalizzato all'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005 - autorizza la copertura delle quote residue di capitale ed interessi, a decorrere dal 2016, mediante il Fondo sanitario. La norma regionale censurata dalla Corte dei conti, sez. riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, vìola la competenza esclusiva statale nella materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, poiché correla ad una entrata certamente sanitaria, come il Fondo sanitario, una spesa invece estranea a questo ambito, alterando così la struttura del perimetro sanitario prescritto dall'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011. Essa vìola altresì la competenza esclusiva statale nella materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni poiché all'onere per la restituzione del prestito allo Stato - spesa non sanitaria - è stata data copertura con le specifiche risorse ordinarie destinate alle spese correnti per il finanziamento e la garanzia dei LEA, distraendole così dalla loro originaria finalità. Sono invece state dichiarate inammissibili, per insufficiente e contraddittoria motivazione della non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione sollevate dal rimettente in riferimento agli artt. 81, sesto comma, e 119, quarto e sesto comma, Cost). ( Precedenti: S. 62/2020 - mass. 43127; S. 181/2015 - mass. 38521 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale);
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, sollevate, in riferimento agli artt. 81, sesto comma, e 119, quarto e sesto comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2022.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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