Corte costituzionale

Sentenza n. 222/2022

Corte cost., sent. 27 ottobre 2022, n. 222

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
222/2022
Data di deposito
27 ottobre 2022
Data di decisione
6 ottobre 2022
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:222

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 15 del 6 agosto 2021
  • art. 15, comma 3, legge della Regione Lombardia n. 15 del 6 agosto 2021
  • art. 15, comma 4, legge della Regione Lombardia n. 15 del 6 agosto 2021
  • art. 15, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 15 del 6 agosto 2021
  • art. 17, legge della Regione Lombardia n. 15 del 6 agosto 2021
  • art. 24, legge della Regione Lombardia n. 15 del 6 agosto 2021

Parametri

Massime

Massima n. 45096

La modifica normativa della norma oggetto di questione di legittimità costituzionale in via principale intervenuta in pendenza di giudizio determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni: occorre che il legislatore abbia abrogato o modificato le norme censurate in senso satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e occorre che le norme impugnate, poi abrogate o modificate, non abbiano ricevuto applicazione medio tempore . ( Precedenti: S. 238/2018 - mass. 40579; S. 185/2018 - 40287; S. 171/2018 - mass. 40145; S. 44/2018 - mass. 39910 ). (Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - dell'art. 15, commi 1, 3 e 4, della legge reg. Lombardia n. 15 del 2021 che, con riguardo ai fanghi per l'agricoltura, prevede la possibilità di impiegare i fanghi di depurazione delle acque reflue nella preparazione dei correttivi «gesso di defecazione» e «carbonato di calcio da defecazione». I commi impugnati sono stati in parte abrogati e in parte riformulati in senso satisfattivo rispetto alle doglianze che avevano originato l'impugnativa e non hanno trovato applicazione medio tempore , considerato che il comma 5 dell'art. 15 della legge reg. Lombardia n. 15 del 2021 ne stabiliva l'applicazione a partire dal 1° febbraio 2022, mentre lo ius superveniens è entrato in vigore il 21 dicembre 2021).

Massima n. 45097

La disciplina dell'impiego di sostanze correttive per la modifica e il miglioramento delle proprietà chimiche del suolo è riconducibile alla materia, di competenza residuale regionale, dell'agricoltura ( Precedenti: S. 62/2013 - mass. 36999; S. 116/2006 - mass. 30275; S. 282/2004; S. 12/2004 - mass. 28215 e 28217 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s , Cost. - dell'art. 15, comma 2, della legge reg. Lombardia n. 15 del 2021, che estende all'utilizzo della sostanza correttiva «gesso di defecazione da fanghi» le regole di tracciabilità di cui agli artt. 9, comma 3, 13 e 15 del d.lgs. n. 99 del 1992 previste per l'utilizzazione dei fanghi, anziché dei rifiuti. La disposizione regionale impugnata fa riferimento a una sostanza qualificata come rifiuto - i fanghi -, al solo scopo di prevederne l'applicazione anche per la sostanza correttiva «gesso di defecazione da fanghi». La disciplina dell'impiego di tale correttivo - destinato, secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 75 del 2010, agli utilizzi in agricoltura allo scopo di modificare e migliorare le proprietà chimiche del suolo - è, pertanto, riconducibile alla materia residuale dell'agricoltura).

Massima n. 45098

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse da Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. m ), e terzo, Cost. - dell'art. 17 della legge reg. Lombardia n. 15 del 2021, che prevede la possibilità di riconoscere alle Aziende di servizi alla persona (ASP) fino al 100% del budget assegnato nell'ambito dei contratti sottoscritti per l'esercizio 2020. Posto che le ASP non rientrano nella categoria delle «strutture private accreditate» di cui all'art. 4, commi 5- bis e 5- ter , del d.l. n. 34 del 2020, come conv., il ricorrente non spiega le ragioni del contrasto della norma impugnata con i parametri costituzionali invocati. ( Precedente: S. 215/2015 - mass. 38580 ).

Massima n. 45099

Con riferimento alle questioni proposte in via principale, deve sussistere il necessario requisito della corrispondenza tra il ricorso e la delibera del Consiglio dei ministri che l'ha autorizzato. ( Precedenti: S. 199/2020; S. 83/2018 - mass. 40488; S. 152/2017 - mass. 39959; S. 265/2016 - mass. 39276; S. 239/2016 - mass. 39127 ). I termini per la notifica e per il deposito del ricorso devono intendersi stabiliti a pena di decadenza, perché se così non fosse le controversie fra lo Stato e le Regioni potrebbero essere instaurate sine die , salve le ipotesi di novazione della fonte, che possono consentire l'impugnazione della legge che abbia riprodotto una precedente disciplina non impugnata. ( Precedenti: S. 121/2010 - mass. 34506; S. 9/2010 - mass. 34248 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di corrispondenza tra ricorso e delibera governativa di impugnazione nonché per tardività, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 41, 117, secondo comma, lettera s ), e 120 Cost. - dell'art. 24 della legge reg. Lombardia n. 15 del 2021 che, con riguardo al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, stabilisce una maggiorazione delle aliquote per i rifiuti che provengono da Comuni ubicati fuori dal territorio regionale. Il ricorrente ha impugnato solo l'art. 24, comma 1, lett. g ), che novella il comma 8 dell'art. 53 della legge reg. n. 10 del 2003, e non le ulteriori disposizioni contenute nell'art. 24. Inoltre la disposizione effettivamente impugnata - salva la modifica di un semplice inciso contenuto nella norma, inidonea a configurare un'ipotesi di novazione della fonte - riguarda in realtà disposizioni già contenute nel testo originario del comma 8 dell'art. 53 della legge reg. n. 10 del 2003, a suo tempo non impugnate).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1, 3 e 4, della legge della Regione Lombardia 6 agosto 202l, n. 15 (Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali), promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge reg. Lombardia n. 15 del 2021, promosse, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge reg. Lombardia n. 15 del 2021, promosse, in riferimento agli artt. 3, 41, 117, secondo comma, lettera s), e 120 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2, della legge reg. Lombardia n. 15 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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