Corte costituzionale
Sentenza n. 217/2022
Corte cost., sent. 21 ottobre 2022, n. 217
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 217/2022
- Data di deposito
- 21 ottobre 2022
- Data di decisione
- 14 settembre 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:217
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge della Regione Veneto n. 19 del 30 giugno 2021
- art. 93-bis, legge della Regione Veneto n. 61 del 27 giugno 1985
Parametri
Massime
Massima n. 45115
Il ricorrente in via principale ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali si lamenta la violazione e di proporre una motivazione che non sia meramente assertiva, e che contenga una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati, dovendo contenere una sia pur sintetica argomentazione di merito a sostegno delle censure. ( Precedenti: S. 200/2022; S. 25/2020 - mass. 42256, S. 261/2017 - mass. 42031; S. 32/2017 - mass. 39457; S. 239/2016 - mass. 39125 ). È precluso alla Corte costituzionale valutare la violazione di un parametro costituzionale quando il ricorso ometta del tutto di individuare la normativa statale interposta che reca il principio fondamentale con cui la disposizione regionale impugnata, nell'ambito di una materia di competenza concorrente, contrasterebbe. (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per carenze nella motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Veneto n. 19 del 2021, promossa dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., che prevede, rispetto a due distinte fattispecie, definizioni del concetto di stato legittimo degli immobili a fini edilizio-urbanistici. Il ricorso omette di individuare la normativa interposta recante il principio fondamentale della materia «governo del territorio» con cui detta norma contrasterebbe)
Massima n. 45116
Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, l'omissione di qualsiasi accenno ad un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all'impugnazione dell'organo politico, comporta l'esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la censura a riguardo, con conseguente inammissibilità della questione che, sul medesimo parametro, sia stata proposta nel ricorso. ( Precedenti: S. 179/2022 - mass. 45073; S. 166/2021- mass. 44125; S. 129/2021 - mass. 43980; S. 128/2018 - mass. 41387; S. 239/2016 - mass. 39127; S. 46/2015 - mass. 38289; S. 298/2013 - mass. 37506 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili - per mancata indicazione del parametro nella delibera di autorizzazione ad impugnare della Giunta regionale e per assenza di qualsiasi motivazione - le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 117, primo e settimo comma, Cost., dell'art. 7 della legge reg. Veneto n. 19 del 2021, che prevede, rispetto a due distinte fattispecie, altrettante definizioni del concetto di stato legittimo degli immobili a fini edilizio-urbanistici).
Massima n. 45117
L'urbanistica e l'edilizia sono da ascriversi alla materia di legislazione concorrente «governo del territorio», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. ( Precedenti: S. 70/2020, S. 264/2019; S. 68/2018 - mass. 41441; S. 84/2017 - mass. 41190; S. 233/2015 - mass. 38605; S. 272/2013 - mass. 37449; S. 303/2003 - mass. 28045 ). In relazione all'edilizia e all'urbanistica va riconosciuto il carattere di principi fondamentali della materia del governo del territorio alle disposizioni statali che disciplinano le categorie di interventi edilizi e le tipologie di titoli abilitativi, la loro durata, gli aspetti che ruotano intorno al condono - tra cui quelli che vietano il ricorso a forme surrettizie di sanatoria -, il perimetro degli interventi in zona sismica nonché la documentazione necessaria ai fini della denuncia di esecuzione di nuove opere. ( Precedenti: S. 24/2022 - mass. 44549; S. 245/2021; S. 124/2021 - mass. 43933; S. 77/2021 - mass. 43785S; S. 2/2021 - mass. 43184, 43171, 43177, 43184; S. 290/2019 - mass. 42831; S. 264/2019 - mass. 42868; S. 68/2018 - mass. 41439 e 41441; S. 232/2017 - mass. 41706; S. 73/2017 - mass. 39504; S. 60/2017 - mass. 39842; S. 282/2016 - mass. 39408 e 39425; S. 272/2016 - mass. 39198; S. 233/2015 - mass. 38605; S. 259/2014 - mass. 38170; S. 167/2014 - mass- 38012; S. 101/2013 - mass. 37089 ).
Massima n. 45118
I criteri di determinazione dello stato legittimo dell'immobile a fini edilizio-urbanistici - definiti dall'art. 9- bis , comma 1- bis , t.u. edilizia, introdotto dall'art. 10, comma 1, lett. d ), n. 1, del d.l. n. 76 del 2020, come conv. - rappresentano un principio fondamentale della materia del governo del territorio, che richiede una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale. (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost., l'art. 7 della legge reg. Veneto n. 19 del 2021, che introducendo l'art. 93- bis nella legge reg. Veneto n. 61 del 1985, definisce il concetto di stato legittimo degli immobili a fini edilizio-urbanistici, rispettivamente ai commi 1 e 2, per gli immobili oggetto di variazioni non essenziali antecedenti al 30 gennaio 1977 e per quelli realizzati in epoca anteriore al 1° settembre 1967 in zone esterne ai centri abitati o alle zone di espansione. La disposizione impugnata dal Governo contrasta, in entrambi i commi, con i principi fondamentali della materia «governo del territorio» dettati dall'art. 9- bis , comma 1- bis , t.u. edilizia, che richiede il titolo abilitativo edilizio. Il comma 2, inoltre, incide su titoli abilitativi edilizi pienamente validi ed efficaci, compromettendo le funzioni che la norma statale interposta attribuisce all'attestazione dello stato legittimo).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Veneto 30 giugno 2021, n. 19 (Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo - "Veneto cantiere veloce"), che ha introdotto l'art. 93-bis nella legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio);
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Veneto n. 19 del 2021, promosse, in riferimento agli artt. 3, 117, primo, terzo e settimo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 settembre 2022.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2022.
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
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