Corte costituzionale
Sentenza n. 21/2022
Corte cost., sent. 27 gennaio 2022, n. 21
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 21/2022
- Data di deposito
- 27 gennaio 2022
- Data di decisione
- 1° dicembre 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:21
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 8 del 13 luglio 2020
- art. 13, comma 2, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 8 del 13 luglio 2020
- art. 78, comma 2, lett. c), legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 8 del 13 luglio 2020
- art. 78, comma 2, lett. d), legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 8 del 13 luglio 2020
- art. 78, comma 3, lett. a), legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 8 del 13 luglio 2020
- art. 78, comma 4, lett. b), legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 8 del 13 luglio 2020
- art. 78, comma 4, lett. c), legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 8 del 13 luglio 2020
- art. 78, comma 4, lett. d), legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 8 del 13 luglio 2020
- art. 78, comma 6, lett. b), legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 8 del 13 luglio 2020
- art. 78, comma 6, lett. c), legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 8 del 13 luglio 2020
- art. 56, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 15 del 16 giugno 2021
- art. 78, comma 7, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 8 del 13 luglio 2020
- art. 81, comma 3, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 8 del 13 luglio 2020
Parametri
- art. 32, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. q), Costituzione
- art. 7, paragrafo 2, lett. f), direttiva CE n. 36 del 7 settembre 2005
- art. 53, direttiva CE n. 36 del 7 settembre 2005
- art. 2-ter, comma 1, decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020
- art. 13, decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020
- legge n. 27 del 24 aprile 2020
- art. 7, decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007
- art. 5, decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 2, lett. q), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 9, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 2, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 21, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 146, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 149, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- Allegato A, decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 13 febbraio 2017
- art. 181, comma 3, decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020
- legge n. 77 del 17 luglio 2020
- art. 10, comma 5, decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020
- legge n. 120 del 11 settembre 2020
- art. 9-ter, comma 5, decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020
- legge n. 176 del 18 dicembre 2020
Massime
Massima n. 44447
Nel giudizio in via principale, il ricorso è ammissibile se fornisce una sufficiente motivazione sul superamento dei limiti delle competenze statutarie, attraverso il riferimento ai parametri statutari che, nella materia oggetto della singola questione, possono fondare interventi del legislatore regionale. ( Precedente: S. 130/2020 - mass. 43488 ). Con riferimento alle Regioni ad autonomia speciale, il ricorso deve tenere conto di quanto stabilito nello statuto speciale, tramite l'evocazione, pur non diffusamente argomentata, dei limiti di competenza fissati da quest'ultimo, al fine di dimostrare come tali limiti siano stati violati. Infatti, è solo a seguito di tale ricognizione che possono individuarsi i termini esatti della questione posta. ( Precedenti: S. 174/2020 - mass. 43053; S. 109/2018 - mass. 41118 ). Lo scrutinio di ammissibilità, con specifico riguardo all'onere di definire compiutamente il quadro delle competenze statutarie, si è reso meno penetrante nei casi in cui il ricorrente deduca la violazione di parametri a cui ogni competenza legislativa regionale sia palesemente estranea, essendo in tali ipotesi non necessario un puntuale confronto con lo statuto. ( Precedenti: S. 52/2021 - mass. 43723; S. 11/2021 - mass. 43455 ). La motivazione del ricorso deve divenire tanto più esaustiva, quanto più, in linea astratta, le disposizioni impugnate appaiano inerenti alle attribuzioni dello statuto di autonomia. ( Precedenti: S. 279/2020 - mass. 43134; S. 151/2015 - mass. 38485; S. 213/2003 - mass. 27819 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per genericità della denuncia, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 32, 117, commi primo, quest'ultimo in relazione agli artt. 7, par. 2, lett. f , e 53 della direttiva 2005/36/CE, secondo, lett. l e q , in relazione agli artt. 2- ter , comma l, e 13 del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif., e terzo comma, Cost., in relazione all'art. 5 del d.lgs.C.p.S. n. 233 del 1946, e all'art. 7 del d.lgs. n. 206 del 2007 -, aventi ad oggetto l'art. 13, commi 1 e 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020 che prevedono, fino al 31 luglio 2022, ove si rilevi una grave carenza di personale sanitario, che la Azienda USL della Valle possa assumere a tempo determinato personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, senza il previo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana; che detto personale studi la "lingua mancante" e sostenga una prova di verifica dell'apprendimento, al cui esito positivo si subordina la percezione dell'indennità di bilinguismo prevista dalla normativa regionale; che si partecipi successivamente ai concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato e, in caso di assunzione, si presti servizio per almeno tre anni presso l'Azienda. Il ricorso presenta unici e laconici riferimenti allo statuto regionale, nella rubrica del motivo di ricorso e nelle conclusioni dello stesso).
Massima n. 44448
È dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 78, comma 2, lett. c ), della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, che consentono interventi edilizi semplificati prevedendo il rispetto delle discipline vigenti solo se riguardanti edifici classificati "monumento" dai PRG. Il Governo ha rinunciato al ricorso a seguito delle modifiche apportate da parte della legge reg. Valle d'Aosta n. 14 del 2020, di natura satisfattiva, e la Regione resistente ha successivamente accettato la rinuncia.
Massima n. 44449
La tutela dell'ambiente e del paesaggio è competenza spettante allo Stato, in base all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. Il legislatore statale detiene il potere di vincolare la potestà legislativa primaria delle Regioni a cui lo statuto speciale affidi attribuzioni in materia di tutela paesaggistica, così che le norme qualificabili come «riforme economico-sociali» si impongono anche al legislatore regionale. ( Precedenti: S. 160/2021 - mass. 44139; S. 130/2020 - mass. 43492; S. 172/2018 - mass. 40159; S. 189/2016 - mass. 39009 ). Le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio che disciplinano l'utilizzo dei beni soggetti a tutela e, in particolare, quelle sull'autorizzazione paesaggistica, sono riconducibili alle norme «di grande riforma economico-sociale». In riferimento all'autorizzazione paesaggistica, in particolare, alle Regioni non è consentito introdurre deroghe a tale istituto di uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale. ( Precedenti: S. 74/2021 - mass. 43834; S. 172/2018 - mass. 40159; S. 189/2016 - mass. 39010; S. 238/2013 - mass. 37379; S. 235/2011 - mass. 35787; S. 101/2010 - mass. 34468 ; S. 232/2008 - mass. 32630 ). Deroghe alla disciplina dell'autorizzazione paesaggistica possono essere decise solamente dal legislatore statale, in quanto competente in materia. ( Precedente: S. 262/2021 - mass. 44446 ). Anche le disposizioni di un atto regolamentare, in quanto espressione dei principi enunciati dagli artt. 146 e 149 cod. beni culturali, sono idonee a vincolare la potestà legislativa regionale primaria. ( Precedenti: S. 160/2021 - mass. 44139; S. 207/2012 ). Le norme statali che proteggono l'ambiente e il paesaggio operano senz'altro, anche se non espressamente richiamate da parte della legge regionale. ( Precedenti: S. 101/2021 - mass. 43851; S. 54/2021 - mass. 43731; S. 258/2020 - mass. 43543 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 2, lett. q , dello statuto speciale, l'art. 78, comma 2, lett. d , della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, che introduce deroghe alla disciplina attuativa del cod. beni culturali e del paesaggio, prevedendo che gli interventi edilizi indicati - che comprendono la realizzazione di aperture su pareti esterne, da autorizzarsi con titolo semplificato, e il posizionamento di strutture di non facile rimozione in aree sottoposte a vincolo - possono effettuarsi senza previa verifica di compatibilità paesaggistica. Nello stabilire, con la disposizione impugnata dal Governo, tale esonero, il legislatore regionale interviene in un ambito materiale che non gli pertiene e si sovrappone - peraltro, parzialmente contrastandovi - a quanto disciplinato da norme statali «di grande riforma economico-sociale»: è la legge statale, infatti, che deve regolare l'istituto dell'autorizzazione paesaggistica, che può modificarne i tratti o escludere talune fattispecie dall'obbligo di ottenerla).
Massima n. 44450
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 78, commi 3, lett. a ), 4, lett. b ), c ) e d ), e 6, lett. b ) e c ), della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 2 e 3 dello statuto, 9 e 117, secondo comma, lett. m ) ed s ), Cost., in relazione agli artt. 21, 146 e 149 cod. beni culturali, all'Allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017, all'art. 181, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif., e all'art. 10, comma 5, del d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., che individuano una serie di opere che possono realizzarsi, per un certo tempo, con procedure amministrative semplificate, volte all'ottenimento dei titoli abilitativi edilizi, relativi agli interventi su fabbricati esistenti e finalizzati al mantenimento della capacità ricettiva di strutture alberghiere e non, nonché alla prosecuzione delle attività produttive di tipo artigianale, industriale e commerciale, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale adottate per contenere l'emergenza sanitaria. Le norme impugnate rappresentano lo svolgimento delle attribuzioni regionali, da ricondurre alle competenze attribuite alla Regione dallo statuto speciale, che involgono la regolazione dei titoli edilizi, la materia dell'urbanistica e dei piani regolatori nelle zone di particolare importanza turistica, e che devono esercitarsi nel rispetto delle sole norme statali «di grande riforma economico-sociale». Né esse danno adito ad alcuna interpretazione che consenta agli interessati di realizzare le opere senza previa autorizzazione paesaggistica, laddove richiesta dalla normativa statale. ( Precedenti: S. 101/2021 - mass. 43866; S. 118/2019 - mass. 42278; S. 189/2016 - mass. 39009; S. 251/2013 - mass. 37403 ).
Massima n. 44451
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2021, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 2 dello statuto speciale, 9 e 117, secondo comma, lettere m ) ed s ), Cost., in relazione agli artt. 21, 146 e 149 del d.lgs. n. 42 del 2004, all'Allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017, all'art. 10, comma 5, del d.l. n. 76 del 2020, come conv., e all'art. 9- ter , comma 5, del d.l. n. 137 del 2020, come conv., il quale aggiunge un periodo all'art. 78, comma 7, della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, prevedendo che gli interventi edilizi aventi carattere temporaneo ivi disciplinati siano assentiti sino al 31 luglio 2025. La previsione di modalità semplificate per la posa in opera degli allestimenti esterni che consentono il migliore svolgimento delle attività artigianali, industriali e commerciali rientra nelle competenze della legge regionale, purché non determini deroghe, nella specie, alla normativa statale sulla tutela paesaggistica. In tal senso, parimente rientra nelle competenze della legge regionale la decisione sull'efficacia temporale delle norme che stabiliscono tali modalità semplificate. Il termine «assentiti» si riferisce ai titoli abilitativi edilizi; meglio, alla possibilità di assentire gli interventi considerati secondo le nuove modalità, restando fermo che ciò non implica affatto l'irrilevanza paesaggistica degli interventi stessi. Resta, dunque, preservata l'osservanza delle regole sull'utilizzo dei beni culturali e paesaggistici, poiché, ogniqualvolta s'incida su di essi, è richiesto il rispetto delle tutele previste nel codice dei beni culturali e del paesaggio.
Massima n. 44452
Nei giudizi in via principale non si applica l'istituto dell'acquiescenza, atteso che la norma impugnata, anche se riproduttiva, in tutto o in parte, di una norma anteriore non impugnata, ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere. ( Precedenti: S. 56/2020 - mass. 42160; S. 107/2021 - mass. 43923; S. 231/2016 - mass. 39095 ). Nei giudizi in via d'azione, l'interesse consiste nella tutela delle competenze legislative nel rispetto del riparto delineato dalla Costituzione. ( Precedente: S. 56/2020 - mass. 42160 ). Il giudizio promosso in via principale è giustificato dalla mera pubblicazione di una legge che si ritenga lesiva della ripartizione di competenze, a prescindere dagli effetti che essa abbia prodotto. ( Precedente: S. 178/2018 - mass. 40195 ). L'utilità che fonda l'interesse all'impugnazione attiene al corretto inquadramento delle competenze legislative. L'interesse del ricorrente è, dunque, volto a ottenere una pronuncia della Corte costituzionale che dirima ogni incertezza riguardo tale inquadramento. ( Precedente: S. 257/2021 - mass. 44380 ). Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale occorre tenere conto dei parametri vigenti ratione temporis al momento dell'instaurazione del giudizio stesso. ( Precedente: S. 258/2020 ). L'asserita "liberalizzazione" di una materia da parte della normativa statale, rispetto a quanto previsto dalla legge regionale impugnata, non rende la questione promossa dal Governo improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione, e non può condurre a una pronuncia d'inammissibilità delle questioni. ( Precedente: S. 189/2016 ).
Massima n. 44453
La disciplina dei rifiuti va ricondotta alla "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", materia naturalmente trasversale, idonea perciò a incidere sulle competenze regionali. Le norme statali segnano, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme, che s'impone sull'intero territorio nazionale e non consente deroghe su base regionale. I vincoli posti dalla legislazione dello Stato valgono anche nei confronti delle Regioni ad autonomia speciale. Il codice dell'ambiente (artt. 178 e seguenti) fissa i principi che regolano la disciplina dei rifiuti. Entro tale cornice, le Regioni sono legittimate ad intervenire solo a condizione che ciò assicuri livelli di tutela dell'ambiente più elevati di quelli previsti dalla legislazione statale. ( Precedenti: S. 149/2015 - mass. 38483 ). La Regione autonoma Valle d'Aosta è priva sia di una competenza statutaria generale in materia ambientale, sia di un titolo statutario specifico in materia di rifiuti. ( Precedente: S. 61/2009 - mass. 33215 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s , Cost., l'art. 81, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, che prevede la proroga ex lege delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio di discariche per rifiuti speciali inerti di titolarità pubblica. La disposizione impugnata dal Governo è intervenuta in parte qua in un ambito materiale - quello della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - di esclusiva competenza statale. ( Precedenti: S. 86/2021 - mass. 43803; S. 227/2020 - mass. 42658; S. 150/2018 - mass. 39998; S. 58/2015 - mass. 38314; S. 285/2013 - mass. 37479; S. 314/2009 - mass. 34133 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 78, comma 2, lettera d), della legge della Regione Valle d'Aosta 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 32, 117, commi primo - quest'ultimo in relazione agli artt. 7, paragrafo 2, lettera f), e 53 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali -, secondo, lettere l) e q), della Costituzione - in relazione agli artt. 2-ter, comma l, e 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27 -, e terzo comma, Cost., in relazione all'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse) e all'art. 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso n. 85 del 2020, indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 78, commi 3, lettera a), 4, lettere b), c) e d), e 6, lettere b) e c), della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), 9 e 117, secondo comma, lettere m) ed s), Cost., in relazione agli artt. 21, 146 e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), all'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), all'art. 181, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso n. 85 del 2020, indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023), promosse, in riferimento agli artt. 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, 9 e 117, secondo comma, lettere m) ed s), Cost., in relazione agli artt. 21, 146 e 149 del d.lgs. n. 42 del 2004, all'Allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017, all'art. 10, comma 5, del d.l. n. 76 del 2020, come convertito, e all'art. 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso n. 44 del 2021, indicato in epigrafe;
6) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 78, comma 2, lettera c), della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso n. 85 del 2020, indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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