Corte costituzionale

Sentenza n. 207/2022

Corte cost., sent. 6 ottobre 2022, n. 207

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
207/2022
Data di deposito
6 ottobre 2022
Data di decisione
12 settembre 2022
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:207

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 45068

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'assise di Bologna in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 Cost. - dell'art. 438, comma 1- bis , cod. proc. pen., come inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a ), della legge n. 33 del 2019, nella parte in cui non prevede che l'imputato seminfermo di mente per delitti puniti con l'ergastolo, riconosciuto parzialmente incapace di intendere o di volere al momento del fatto con perizia svolta in incidente probatorio, sia ammesso al rito abbreviato. Il divieto di giudizio abbreviato previsto dalla disposizione censurata è collegato alla comminatoria astratta della pena dell'ergastolo, mentre nessuna incidenza determina la circostanza che il giudice ritenga concretamente inapplicabile tale pena in seguito al giudizio di bilanciamento. Non sussiste pertanto la denunciata disparità di trattamento, perché l'elemento che vale ad impedire all'imputato seminfermo di mente, e non anche all'imputato minorenne, l'accesso al rito abbreviato non è da rinvenirsi nelle diverse conseguenze che discendono dalle rispettive attenuanti, quanto nella diversa regola di sistema - scaturente dalla sentenza n. 168 del 1994 - che impedisce di infliggere la pena perpetua al solo imputato minorenne. Non fondate sono anche le censure di violazione della finalità rieducativa della pena e della tutela della salute dell'imputato affetto da vizio parziale di mente, le quali si apprezzano non nell'ottica dell'accesso più o meno ampio al rito speciale, ma alla luce delle modalità di esecuzione della pena, posto che la misura di sicurezza deve essere conformata in modo da assicurare adeguati trattamenti e fattivo sostegno al riadattamento sociale del soggetto. ( Precedenti: O. 214/2021 - mass. 44330; S. 260/2020 - mass. 43104 - mass. 43106 - mass. 43107 - mass. 43108 - mass. 43109 - mass. 43110; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 168/1994 - mass. 20541 - mass. 20542 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come inserito dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 della Costituzione, dalla Corte d'assise di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 settembre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 6 ottobre 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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