Corte costituzionale
Sentenza n. 201/2022
Corte cost., sent. 28 luglio 2022, n. 201
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 201/2022
- Data di deposito
- 28 luglio 2022
- Data di decisione
- 7 luglio 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:201
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, legge della Regione siciliana n. 12 del 26 maggio 2021
- art. 10, comma 3, legge della Regione siciliana n. 12 del 26 maggio 2021
Parametri
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016
- art. 4, comma 2, decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016
- art. 97, comma 2, Costituzione
- art. 81, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 44983
È dichiarata inammissibile, per assoluta genericità della motivazione, la questione - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 14 e 17 dello statuto reg. Siciliana - dell'art. 3, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021. La doglianza è sprovvista di argomentazioni a sostegno del contrasto con i parametri indicati. ( Precedenti: S. 86/2022 - mass. 44640; S. 25/2021 - mass. 43611 ).
Massima n. 44984
L'art. 4, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 175 del 2016, che regolamenta la costituzione e l'acquisto di partecipazioni (anche minoritarie) di società pubbliche, attiene non solo alla materia dell'ordinamento civile, ma è anche portatore di profili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione, stabilendo specifici vincoli ai quali le amministrazioni pubbliche devono attenersi. Al riguardo è indicativo della cautela del legislatore l'onere di motivazione analitica richiesto dall'art. 5 TUSP per i relativi atti deliberativi, coerente del resto con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, ultimo comma, Cost., che implica un favor per la società civile con riferimento a quelle attività di interesse generale che essa sia in grado di svolgere (in quanto non è richiesta la natura pubblica del soggetto erogatore) e alle quali ben può l'ente pubblico concorrere con una partecipazione anche di minoranza. ( Precedenti: S. 86/2022 - mass. 44641; S. 100/2020 - mass. 43426 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 3, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021, nella parte in cui prevede che le società ivi considerate possono avere per oggetto sociale prevalente attività diverse dalla realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane. La norma regionale impugnata dal Governo - nel consentire di costituire o partecipare a società per un ampio e indeterminato ventaglio di scopi e di attività, ben al di là di quanto strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni della Regione - vìola l'art. 4, commi 1 e 2, TUSP che, attraverso un doppio specifico vincolo - di scopo pubblico e di attività - punta a contrastare l'aumento ingiustificato delle società a partecipazione pubblica. Ciò tuttavia non determina l'illegittimità costituzionale dell'intera norma impugnata, perché l'attività di realizzazione e di gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva è espressamente considerata dall'art. 4, comma 7, TUSP). ( Precedente: S. 103/2020 ).
Massima n. 44985
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 3, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021, nella parte in cui consente ai Comuni l'acquisizione di partecipazioni di minoranza. L'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2016 non vieta le partecipazioni di minoranza in quanto tali, ma preclude qualsiasi partecipazione, sia o no di controllo, che non soddisfi il vincolo di scopo pubblico. Inoltre, il comma 2 della stessa disposizione - che alle lettere a ) e c ) ammette l'attività di produzione di servizi di interesse generale - tiene fermi i limiti di cui al comma 1 senza prevedere requisiti aggiuntivi che valgano in via di principio a restringere il ricorso allo strumento societario alle sole partecipazioni di controllo.
Massima n. 44986
L'art. 6, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, come conv. - il quale stabilisce in via generale che la partecipazione agli organi collegiali «è onorifica» e che la stessa «può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente» - costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica, applicabile anche alle autonomie speciali. ( Precedente: S. 172/2018 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - dell'art. 10, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021, che prevede la possibilità di invitare tecnici ed esperti ai lavori della Commissione consultiva di coordinamento per le aree sciabili, a titolo gratuito e senza rimborso spese. La norma regionale impugnata - pur senza estendere espressamente nei confronti di tali soggetti, occasionalmente invitati per fornire un parere su singole questioni, la previsione sia della gratuità della partecipazione, sia dell'assenza del rimborso delle spese, che il comma 2 del medesimo art. 10 riferisce espressamente ai soli componenti della commissione medesima - non può comportare nuovi oneri finanziari poiché, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, come conv., richiamato dall'art. 18, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, la partecipazione agli organi collegiali è a titolo onorifico e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione Siciliana 26 maggio 2021, n. 12 (Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano), nella parte in cui prevede che le società ivi considerate possono avere per oggetto sociale prevalente attività diverse dalla realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021, promossa - nella parte in cui consente ai Comuni l'acquisizione di partecipazioni di minoranza -, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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