Corte costituzionale

Sentenza n. 20/2022

Corte cost., sent. 25 gennaio 2022, n. 20

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
20/2022
Data di deposito
25 gennaio 2022
Data di decisione
30 novembre 2021
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:20

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4-bis, comma 1, bis, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 44656

In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo ha la facoltà di assumere tale interpretazione in termini di "diritto vivente" e di richiederne il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali, senza che gli si possa addebitare di non aver seguito altra interpretazione, più aderente ai parametri stessi. È infatti possibile invocare l'intervento della Corte costituzionale anche allorquando il rimettente abbia unicamente l'alternativa di adeguarsi ad un'interpretazione che non condivide o assumere una pronuncia in contrasto, probabilmente destinata ad essere riformata. ( Precedenti: S. 180/2021 - mass. 44153; S. 1/2021 - mass. 43155 ) . (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 4- bis , comma 1- bis , della legge n. 354 del 1975, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per impropria richiesta di avallo interpretativo. Il rimettente muove dal corretto presupposto che, in seguito alla sentenza n. 253 del 2019, la giurisprudenza di legittimità abbia ormai riconosciuto l'esistenza di un "doppio regime probatorio" per l'accesso al permesso premio dei detenuti non collaboranti condannati per reati cosiddetti ostativi, e proprio questa differenziazione costituisce oggetto delle censure prospettate).

Massima n. 44657

È inibito alla Corte costituzionale sia di creare nuove fattispecie criminose o di estendere quelle esistenti a casi non previsti, sia di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti comunque attinenti alla punibilità, salve specifiche eccezioni, che assicurano la dovuta ampiezza del controllo di legittimità costituzionale, ma non vulnerano il principio costituzionale della riserva di legge sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. ( Precedenti: S. 189/2019 - mass. 42791; S. 155/2019 - mass. 41418; S. 37/2019 - mass. 41546; S. 17/2021 - mass. 43462, mass. 43463; O. 219/2020 - mass. 42827; O. 282/2019; S. 59/2019 ). Pur a seguito della più recente giurisprudenza costituzionale che ha operato una revisione dei rapporti tra i principi stabiliti dal secondo comma dell'art. 25 Cost. e la disciplina delle misure concernenti l'esecuzione delle pene detentive, il divieto di applicazione retroattiva non concerne i meri benefici penitenziari, quali i permessi premio. ( Precedenti: S. 17/2021 - mass. 43462, mass. 43463; S. 32/2020 ). (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 4- bis , comma 1- bis , della legge n. 354 del 1975, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per richiesta di un intervento additivo in malam partem , fondata sul rilievo che l'accoglimento della questione determinerebbe a carico del condannato cui sia riconosciuta la collaborazione impossibile o inesigibile un inasprimento degli oneri dimostrativi ai fini dell'accesso al permesso premio. L'intervento richiesto, pur rendendo indubbiamente più gravosa la posizione del condannato, non impedirebbe di provvedere nel senso auspicato dal rimettente, venendo in rilievo il beneficio penitenziario del permesso premio, sottratto al divieto di applicazione retroattiva).

Massima n. 44658

È dichiarata inammissibile - per motivazione oscura, apodittica e intrinsecamente contraddittoria - la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Padova, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., dell'art. 4- bis , comma 1- bis , della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui prevede che i permessi premio possano essere concessi ai condannati per reati cosiddetti ostativi che abbiano ottenuto la collaborazione impossibile o inesigibile ove sia accertata la sola assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Il giudice a quo , da un lato, non spiega perché nei casi considerati la valutazione individualizzata della personalità del richiedente - impedita a suo avviso dalla disposizione censurata che, nell'interpretazione del diritto vivente, non consente l'applicazione della più rigorosa regola "probatoria" prevista per il caso di rifiuto di collaborazione a seguito della sentenza n. 253 del 2019 - sia preclusa, alla luce dei margini di apprezzamento concessi al magistrato di sorveglianza nel giudizio sulla meritevolezza del beneficio, che riguarda anche la pericolosità sociale del detenuto; dall'altro, individuando il vulnus da rimuovere nell'impossibilità di indagare anche le ragioni del silenzio serbato dal detenuto, illustra una condizione riferibile solo a colui che abbia liberamente esercitato la facoltà di non collaborare, pur potendolo fare, non residuando invece nessuna diversa opzione per il detenuto una volta accertata l'impossibilità (o l'inesigibilità) di un'utile collaborazione. ( Precedente: S. 253/2019 - mass. 41928, mass. 41929 ).

Massima n. 44659

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Padova, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 4- bis , comma 1- bis , della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui, nell'interpretazione del diritto vivente, prevede che i permessi premio possano essere concessi ai condannati per reati cosiddetti ostativi che abbiano ottenuto la collaborazione impossibile o inesigibile ove sia accertata la sola assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e non anche l'esclusione del pericolo del loro ripristino, secondo la regola introdotta dalla sentenza n. 253 del 2019 per il caso di rifiuto di collaborazione. La scelta di serbare il silenzio, nonostante una perdurante possibilità di collaborare, produce, come conseguenza di fatto, un effetto di favore per la consorteria criminale, ciò che giustifica una regola "probatoria" di maggiore rigore (esclusione del pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata) rispetto allo standard minimo - l'esclusione dell'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata - imposto, ai fini del superamento del regime ostativo, dai dati di esperienza che accomunano tutte le figure di detenuti non collaboranti. Quando invece la collaborazione non potrebbe comunque essere prestata, come nel caso prospettato dal giudice a quo , l'atteggiamento del detenuto assume un significato del tutto neutro, il che consente di circoscrivere il tema di prova - ai fini del superamento del regime ostativo - all'esclusione di attualità dei collegamenti. Tutto ciò, peraltro, non significa che le motivazioni e le convinzioni soggettive di tutti i detenuti non collaboranti (per scelta o per impossibilità), siano irrilevanti, in quanto le stesse possono essere invece opportunamente valorizzate nella valutazione della "meritevolezza" del permesso premio richiesto. ( Precedente: S. 253/2019 - mass. 41928, mass. 41929 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-bis, della legge n. 354 del 1975, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Magistrato di sorveglianza di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze