Corte costituzionale
Sentenza n. 175/2022
Corte cost., sent. 14 luglio 2022, n. 175
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 175/2022
- Data di deposito
- 14 luglio 2022
- Data di decisione
- 23 giugno 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:175
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 1, lett. b), decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015
- art. 10-bis, decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000
- art. 7, comma 1, lett. a), decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015
- art. 10-bis, decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2020
Parametri
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 77, comma 1, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 45026
Nella materia penale il legislatore delegante deve adottare criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti. In detta materia il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega è più elevato in quanto - spettando al Parlamento l'individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili - il controllo del rispetto dei princìpi e criteri direttivi da parte del Governo è anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalità. ( Precedenti: S. 174/2021 - mass. 44205; S. 127/2017 - mass. 41586; S. 5/2014; S. 49/1999 - mass. 24473; S. 53/1997; O. 134/2003 - mass. 27715 ). La delega legislativa comporta una discrezionalità del legislatore delegato, più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei princìpi e criteri direttivi determinati nella legge delega, tenendo anche conto della sua ratio e della finalità da quest'ultima perseguita. ( Precedenti: S. 142/2020 -mass. 43518; S. 96/2020 - mass. 43352; S. 10/2018 - mass. 39716 ). (Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 25, secondo comma, 76 e 77, primo comma, Cost., l'art. 7, comma 1, lett. b , del d.lgs. n. 158 del 2015, nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o» nel testo dell'art. 10- bis del d.lgs. n. 74 del 2000, e lo stesso art. 10- bis limitatamente alle parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o». La scelta del legislatore delegato di individuare nell'omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione del sostituto - in precedenza illecito amministrativo tributario - una nuova e distinta fattispecie penale che si affianca all'omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, non è sorretta dai principi e dai criteri direttivi della delega, mentre sarebbe stato necessario un criterio preciso e definito ai fini del rispetto del principio di stretta legalità in materia penale. Ripristinato il regime vigente prima del d.lgs. n. 158 del 2015 - sicché l'integrazione della fattispecie penale richiede che il mancato versamento da parte del sostituto riguardi le ritenute certificate -, in considerazione del recente sviluppo della giurisprudenza civile, spetta al legislatore rivedere tale complessivo regime sanzionatorio per renderlo maggiormente funzionale e coerente).
Massima n. 45027
Laddove sussista un rapporto di chiara consequenzialità tra una disposizione e quella oggetto di una decisione di illegittimità costituzionale, la prima può essere oggetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale consequenziale. (Nel caso di specie, sono dichiarati, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimi, l'art. 7, comma 1, lett. a , del d.lgs. n. 158 del 2015, che ha inserito nella rubrica dell'art. 10- bis del d.lgs. n. 74 del 2000 le parole «dovute o», e lo stesso art. 10- bis , limitatamente alle parole «dovute o» contenute nella rubrica. Dichiarati costituzionalmente illegittimi, in via parziale, l'art. 7, comma 1, lett. b , del d.lgs. n. 158 del 2015, e lo stesso art. 10- bis, - che avevano introdotto il reato di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione del sostituto - l'illegittimità costituzionale si estende alle citate disposizioni, intervenute nel medesimo senso sulla rubrica dell'art. 10- bis ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23) - nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o» nel testo dell'art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205) e dello stesso art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alle parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o»;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 158 del 2015, e dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alle parole «dovute o» contenute nella rubrica della disposizione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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