Corte costituzionale
Sentenza n. 155/2022
Corte cost., sent. 20 giugno 2022, n. 155
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 155/2022
- Data di deposito
- 20 giugno 2022
- Data di decisione
- 11 maggio 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:155
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge della Regione siciliana n. 22 del 3 agosto 2021
- art. 11, legge della Regione siciliana n. 22 del 3 agosto 2021
- art. 122, comma 1, bis, legge della Regione siciliana n. 2 del 26 marzo 2002
- art. 12, legge della Regione siciliana n. 22 del 3 agosto 2021
- art. 3, comma 19, bis, legge della Regione siciliana n. 27 del 29 dicembre 2016
Parametri
Massime
Massima n. 45008
Qualunque norma regionale che intenda sostituirsi alla negoziazione delle parti, quale imprescindibile fonte di disciplina del rapporto di pubblico impiego, comporta un'illegittima intrusione nella sfera di attribuzione del legislatore statale in materia di ordinamento civile. (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l , Cost., dal Governo, dell'art. 7 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, che estende al personale dipendente della Servizi ausiliari Sicilia scpa, che abbia svolto servizi sanitari ausiliari in attività afferenti a pazienti COVID-19, l'art. 5, comma 8, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020, relativo a un riconoscimento economico speciale per gli operatori del SSR impegnati nella detta emergenza. La norma impugnata non contiene previsioni direttamente incidenti sulla regolamentazione del rapporto di lavoro, attribuita alla contrattazione collettiva e, quindi, sulla materia dell'ordinamento civile. Essa - operando un rinvio alla norma che autorizza le aziende del SSR a liquidare il riconoscimento, previo accordo tra l'Assessorato regionale della salute e le rappresentanze sindacali dei lavoratori - prevede un importo massimo, stabilendo la copertura della relativa spesa e si colloca, pertanto, nella fase della determinazione delle risorse disponibili, distinta e a monte rispetto a quella, riservata alla contrattazione collettiva, volta alla concreta determinazione del trattamento economico accessorio del personale).
Massima n. 45009
La disciplina degli incarichi della dirigenza sanitaria va ricondotta alla materia «tutela della salute», rilevando la stretta inerenza che tutte le norme de quibus presentano con l'organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all'utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacità, dalla professionalità e dall'impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi, e segnatamente di coloro che rivestono una posizione apicale. ( Precedenti: S. 129/2012 - mass. 36333; S. 371/2008 - mass. 32921; S. 50/2007 - mass. 31041; S. 233/2006 - mass. 30498; S. 181/2006 - mass. 30383, mass. 30378, 30379, 30380 e 30381 ). La potestà legislativa in materia di sanità pubblica, attribuita dall'art. 17 dello statuto reg. Siciliana, si esercita entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, per cui l'ampiezza di tale competenza legislativa coincide, comunque, con quella delle Regioni ordinarie in materia di «tutela della salute». ( Precedenti: S. 159/2018 - mass. 40049; S. 430/2007 - mass. 31958; S. 448/2006 - mass. 30907 ). Le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, che stabiliscono i requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei soggetti idonei alla nomina di direttore amministrativo delle aziende sanitarie regionali, costituiscono un principio fondamentale della legislazione statale in materia di tutela della salute, vincolante, come tale, rispetto alla potestà legislativa della Regione Siciliana in materia di sanità pubblica e una chiara espressione, nel settore sanitario, del principio di buon andamento dell'azione amministrativa. La previsione di un elenco in cui devono essere iscritti i soggetti che intendono partecipare alle singole selezioni regionali è da ricondursi all'esigenza di garantire un alto livello di professionalità dei candidati, i quali debbono possedere requisiti curriculari unitari, esigenza che deve ritenersi espressione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, data l'incidenza che la professionalità delle persone che ricoprono gli incarichi apicali esplica sul funzionamento delle strutture cui sono preposte, con inevitabili riflessi sulla qualità delle prestazioni sanitarie rese. ( Precedente: S. 159/2018 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost, l'art. 11 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, che aggiunge, all'art. 122 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022 il comma 1- bis , che disciplina i requisiti per essere inseriti nell'elenco degli idonei alla direzione amministrativa delle aziende sanitarie regionali. La norma impugnata dal Governo contrasta con il principio fondamentale dettato dal legislatore statale nella materia della tutela della salute, dal momento che modifica la tipologia di esperienza richiesta ai soggetti che richiedono di accedere al detto elenco ed amplia significativamente l'area in cui tale esperienza può essere acquisita, estendendola a settori estranei alla sanità).
Massima n. 45010
La mancata considerazione degli oneri vale a rendere la legge costituzionalmente illegittima per mancanza di copertura non soltanto nel caso di spese obbligatorie, ma anche se si tratta di oneri solo "ipotetici", in quanto l'art. 81 Cost. impone che, ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorre sempre indicare i mezzi per farvi fronte. ( Precedenti: S. 163/2020 - mass. 43309; S. 307/2013 - mass. 37548 ). Devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime quelle leggi in cui l'individuazione degli interventi e la relativa copertura finanziaria è stata effettuata dal legislatore regionale in modo generico e risulta priva della chiarezza finanziaria minima richiesta dalla costante giurisprudenza costituzionale. ( Precedente: S. 227/2019 ). L'equilibrio finanziario presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio integrano una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte violate quando l'antinomia con le disposizioni impugnate coinvolga direttamente il precetto costituzionale. ( Precedenti: S. 274/2017 - mass. 41125; S. 184/2016 - mass. 38970 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost. - l'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, che aggiunge all'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 27 del 2016 il comma 19- bis . La norma impugnata dal Governo - richiedendo, per l'esercizio dell'opzione per la fuoriuscita, in alternativa alla stabilizzazione, prevista per il personale degli enti locali che gode dei trasferimenti a carico dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, il requisito di cinque anni, invece che dieci, al raggiungimento dell'età pensionabile - amplia l'ambito dei soggetti per cui detta opzione è prevista, in assenza di qualsivoglia quantificazione e documentazione sugli oneri da essa derivanti. Detta norma contrasta anche con l'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, ai sensi del quale le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo debbono quantificare l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio di previsione e indicare l'onere a regime, potendo rinviare la quantificazione alla legge di bilancio nel solo caso in cui si tratti di spese non obbligatorie, regola dettata pure dall'art. 7, comma 8, della legge reg. Siciliana n. 47 del 1977).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge della Regione Siciliana 3 agosto 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento e di personale di Sicilia Digitale S.p.A. Disposizioni varie);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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