Corte costituzionale

Sentenza n. 150/2022

Corte cost., sent. 16 giugno 2022, n. 150

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
150/2022
Data di deposito
16 giugno 2022
Data di decisione
11 maggio 2022
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:150

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 2, lettera e), decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 45002

Nell'esame del merito va esaminata preliminarmente la censura di violazione dell'art. 76 Cost., trattandosi di una censura logicamente prioritaria, poiché incidente sul piano delle fonti. ( Precedenti: S. 133/2021; S. 142/2020; S. 198/2018 - mass. 41481; S. 189/2018) .

Massima n. 45003

Nelle materie di competenza concorrente, come la tutela e sicurezza del lavoro, la delega è limitata alla determinazione dei principi fondamentali. ( Precedente: S. 50/2005 - mass. 29143 ). La previsione di cui all'art. 76 Cost. non osta all'emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo. Il sindacato costituzionale sulla delega legislativa deve, così, svolgersi attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, riguardanti, da un lato, le disposizioni che determinano l'oggetto, i princìpi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delegazione e, dall'altro, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i princìpi e i criteri direttivi della delega. Il che, se porta a ritenere del tutto fisiologica quell'attività normativa di completamento e sviluppo delle scelte del delegante, circoscrive, d'altra parte, il vizio in discorso ai casi di dilatazione dell'oggetto indicato dalla legge di delega, fino all'estremo di ricomprendere in esso materie che ne erano escluse. ( Precedenti: S. 133/2021 - mass. 43963; S. 142/2020 - mass. 43518; S. 96/2020 - mass. 43352; S. 10/2018 - mass. 39716; S. 198/2010 - mass. 41489 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dal Consiglio di Stato, sez. terza, dell'art. 5, comma 2, lett. e , del d.lgs. n. 276 del 2003, laddove prescrive, per le cooperative di produzione e lavoro che intendano svolgere attività di somministrazione di manodopera, oltre ai requisiti giuridici e finanziari prescritti per tutte le agenzie, lo specifico requisito della presenza, come socio sovventore, di un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La norma censurata, conformemente al criterio direttivo di cui all'art. 1, comma 2, lett. l , della legge delega n. 30 del 2003, ha prescritto uno specifico requisito abilitante le agenzie per il lavoro, individuandolo in base al tipo di attività svolta e alla natura giuridica dell'intermediario).

Massima n. 45004

La somministrazione di lavoro costituisce una fattispecie negoziale complessa in cui due contratti si combinano per realizzare la dissociazione tra datore di lavoro e fruitore della prestazione di lavoro. Tale interposizione è autorizzata dall'ordinamento in quanto soggetta a particolari controlli e garanzie, condizioni per prevenire il rischio che l'imputazione del rapporto a persona diversa dall'effettivo utilizzatore si presti a forme di elusione delle tutele del lavoratore. ( Precedente: S. 250/ 2021 - mass. 44430 ). La somministrazione di lavoro rientra nella materia della tutela e sicurezza del lavoro e ricomprende sia la disciplina dei soggetti ad essa abilitati, sia quella dei rapporti intersoggettivi che dalla stessa nascono. ( Precedente: S. 50/2005 - mass. 29179 ). I servizi per l'impiego sono predisposti alla soddisfazione del diritto sociale al lavoro. ( Precedente: S. 50/2005 ).

Massima n. 45005

L'istituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ad opera della legge n. 59 del 1992, è ispirata alla mutualità di sistema o esterna, volta a incentivare la cooperazione nella sua globalità. Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella scelta dei mezzi più idonei ad incrementare la cooperazione. ( Precedenti: S. 334/1995 - mass. 22252; O. 19/1988 - mass. 10186; O. 371/1987 - mass. 3619 ). Non è configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica privata allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda, oltre che alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana, all'utilità sociale, purché l'individuazione di quest'ultima, che spetta al legislatore, non appaia arbitraria e non venga perseguita mediante misure palesemente incongrue. ( Precedenti: S. 151/2018 - mass. 40000: S. 47/ 2018 - mass. 39973; S. 16/2017 - mass. 39249; S. 56/2015 - mass. 38312 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 45 Cost., dal Consiglio di Stato, sez. terza, dell'art. 5, comma 2, lett. e , del d.lgs. n. 276 del 2003, laddove prescrive, per le cooperative di produzione e lavoro che intendano svolgere attività di somministrazione di lavoro, oltre ai requisiti giuridici e finanziari prescritti per tutte le agenzie, lo specifico requisito della presenza, come socio sovventore, di un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Nel bilanciamento di interessi realizzato dal legislatore, detto obbligo non sacrifica irragionevolmente la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità, mirando a realizzare un obiettivo generale di tutela dei lavoratori ed essendo volto alla garanzia dei crediti del lavoratore nei confronti dell'agenzia e a superare la difficoltà di provvista dei mezzi finanziari; inoltre, il fondo mutualistico, socio sovventore, partecipa anch'esso del carattere di mutualità. Il legislatore ha anche compiuto un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica delle citate agenzie e le utilità sociali, limiti di ordine generale ad essa, essendo ricomprese in quest'ultime la tutela del lavoratore e il buon funzionamento del mercato del lavoro; è, infine, escluso che per soddisfare il requisito in parola le società cooperative debbano aderire ad un'associazione nazionale riconosciuta per la rappresentanza del movimento cooperativo). ( Precedenti: S. 250/ 2021 - mass. 44430; S. 170/2008 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, 45 e 76 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione terza, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2022.

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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