Corte costituzionale

Sentenza n. 139/2022

Corte cost., sent. 7 giugno 2022, n. 139

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
139/2022
Data di deposito
7 giugno 2022
Data di decisione
6 aprile 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:139

Norme oggetto del giudizio

  • art. 48, comma 3, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 7 del 5 marzo 2001
  • art. 6, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 21 aprile 2017

Parametri

Massime

Massima n. 44945

A rendere ammissibili le questioni incidentali è sufficiente che la norma censurata sia applicabile nel giudizio a quo , senza che rilevino gli effetti che una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale può produrre per le parti in causa. ( Precedenti: S. 46/2014 - mass. 37770; S. 5/2014 - mass. 37591; S. 294/2011 - mass. 35907 ).

Massima n. 44946

Ove un determinato atto amministrativo sia stato adottato sulla base di una norma poi abrogata, la sua legittimità deve essere comunque esaminata, in virtù del principio tempus regit actum , con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. ( Precedenti: S. 170/2019 - mass. 40707; S. 7/2019 - mass. 40304 ).

Massima n. 44947

La natura di norme fondamentali di riforma economico-sociale non può essere affermata sulla base di automatismi, dovendosi valutare concretamente la portata di principio fondamentale di ciascuna disposizione. ( Precedenti: S. 354/1994; S. 170/2001 - mass. 26265; S. 482/1995 - mass. 21794; S. 464/1994 - mass. 23919; S. 349/1991 - mass. 17482 ).

Massima n. 44948

La disciplina degli incarichi della dirigenza sanitaria - di stretta inerenza con l'organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all'utenza - va ricondotta alla materia, di competenza concorrente, della tutela della salute, attribuita alle Regioni a statuto ordinario dalla riforma costituzionale del 2001. In quanto più ampia di quella conferita dagli statuti speciali in materia di igiene e sanità e assistenza ospedaliera, la sua attribuzione comporta l'operatività della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e spetta anche alle Province autonome, con conseguente facoltà per lo Stato di porre solo i principi fondamentali della disciplina. (Precedenti: S. 9/2022 - mass. 44496; S. 231/2017 - mass. 41849; S. 129/2012 - mass. 36333; S. 371/2008 - mass. 32917; S. 50/2007 - mass. 31041; S. 233/2006 - mass. 30498; S. 181/2006 - mass. 30378; S. 134/2006; S. 59/2006 - mass. 30189; S. 182/1997 - mass. 23300; S. 373/1995 - mass. 22323).

Massima n. 44949

È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Bolzano in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, terzo comma, Cost. e agli artt. 5 e 9, primo comma, n. 10, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dell'art. 48, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 7 del 2001 che, nel recare la disciplina in materia di affidamento di incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale di Bolzano, regolamenta la procedura di selezione dei candidati, la composizione e le modalità di nomina della commissione. La genericità della disposizione provinciale e il rinvio, nella sua parte finale, alla vigente disciplina di settore, ne consentiva - già prima dell'emanazione del nuovo regolamento di esecuzione di cui al d. Pres. prov. Bolzano n. 29 del 2021 - una interpretazione costituzionalmente orientata, in grado di recepire evolutivamente i principi fondamentali della legislazione statale posti dall'art. 15, comma 7- bis , del d.lgs. n. 502 del 1992).

Massima n. 44950

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 6 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2017, che reca la disciplina transitoria in materia di affidamento di incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale di Bolzano. La norma censurata dal Tribunale di Bolzano, prevedendo, sia pure solo fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di esecuzione, che la commissione di selezione sia composta, oltre che dal direttore sanitario dell'azienda (membro di diritto), da due esperti nominati da organi della stessa azienda sanitaria, è palesemente in contrasto con l'art. 15, comma 7- bis , del d.lgs. n. 502 del 1992, norma che costituisce un principio fondamentale idoneo a vincolare la potestà legislativa provinciale concorrente in materia di tutela della salute.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 aprile 2017, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in materia di salute);

2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del servizio sanitario provinciale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione e agli artt. 5 e 9, primo comma, numero 10), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Tribunale ordinario di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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