Corte costituzionale
Sentenza n. 131/2022
Corte cost., sent. 31 maggio 2022, n. 131
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 131/2022
- Data di deposito
- 31 maggio 2022
- Data di decisione
- 27 aprile 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:131
Norme oggetto del giudizio
- art. 262, codice civile
- art. 237, codice civile
- art. 299, codice civile
- art. 72, comma 1, regio decreto n. 1238 del 9 luglio 1939
- art. 33, decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000
- art. 34, decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000
- art. 262, comma 1, codice civile
- art. 299, comma 3, codice civile
- art. 27, comma 1, legge n. 184 del 4 maggio 1983
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 29, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 8, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 14, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 27, legge del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 44781
La carenza di un'adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali la norma censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato è causa di inammissibilità delle questioni sollevate. ( Precedente: S. 30/2021 - mass. 43625 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d'appello di Potenza in riferimento agli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, degli artt. 237, 262 e 299 cod. civ., dell'art. 72, primo comma, del r.d. n. 1238 del 1939 e degli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000. Il giudice a quo afferma apoditticamente la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, limitandosi a una sintetica elencazione delle disposizioni costituzionali che si ritengono violate e compendiando tali affermazioni con una lacunosa citazione di stralci della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale).
Massima n. 44782
Nella disciplina del cognome si realizza l'intreccio fra il diritto all'identità personale del figlio e l'eguaglianza tra i genitori. Il cognome, infatti, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalità individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati. Il nome è autonomo segno distintivo della identità personale nonché tratto essenziale della personalità, riconosciuto come un bene oggetto di autonomo diritto dall'art. 2 Cost. e, dunque, come diritto fondamentale della persona umana. ( Precedenti: S. 286/2016 - mass 39316 ; S. 268/2002 - mass 27097 ; S. 120/2001 - mass 26183 ; S. 297/1996 - mass 22689 ; S. 13/1994 - mass 20206 ). Il momento attributivo del cognome di regola è legato all'acquisizione dello status filiationis . Ne consegue che il cognome, quale fulcro - insieme al prenome - dell'identità giuridica e sociale, collega l'individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status filiationis . Il cognome deve, pertanto, radicarsi nell'identità familiare e, al contempo, riflettere la funzione che riveste, anche in una proiezione futura, rispetto alla persona. Sono, dunque, proprio le modalità con cui il cognome testimonia l'identità familiare del figlio a dover rispecchiare e rispettare l'eguaglianza e la pari dignità dei genitori. La proiezione sul cognome del figlio del duplice legame genitoriale, infatti, è la rappresentazione dello status filiationis : trasla sull'identità giuridica e sociale del figlio il rapporto con i due genitori. Al contempo, è il riconoscimento più immediato e diretto del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali. ( Precedente: S. 286/2016 - mass 39316 ).
Massima n. 44783
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU l'art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio nato fuori del matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. La selezione, fra i dati preesistenti all'attribuzione del cognome, della sola linea parentale paterna - retaggio di una concezione patriarcale della famiglia che riflette una disparità di trattamento concepita in seno alla famiglia fondata sul matrimonio - oscura unilateralmente il rapporto genitoriale con la madre, cosicché, a fronte del riconoscimento contemporaneo del figlio, il segno dell'unione fra i due genitori si traduce nell'invisibilità della donna, recando il sigillo di una diseguaglianza fra i genitori, che si riverbera e si imprime sull'identità del figlio, così determinando la contestuale violazione dei parametri indicati. Il carattere in sé discriminatorio della disposizione censurata dal Tribunale di Bolzano e dalla Corte costituzionale con ordinanza di autorimessione, nonché il suo riverberarsi sull'identità del figlio e la sua attitudine a rendere asimmetrici, rispetto al cognome, i rapporti fra i genitori, devono essere rimossi con una regola che sia il più semplice e automatico riflesso dei principi costituzionali coinvolti. Nel rispetto dell'imprescindibile legame fra il cognome del figlio e lo status filiationis , il «diverso accordo» resta circoscritto al cognome di uno dei due genitori e incarna la loro stessa volontà di essere rappresentati entrambi, nel rapporto con il figlio, dal cognome di uno di loro soltanto. L'accordo può guardare in proiezione futura alla funzione identitaria che svolge il cognome per il figlio e può tenere conto di preesistenti profili correlati allo status filiationis , quale il legame con fratelli o sorelle, che portano il cognome di uno solo dei due genitori. Ne consegue che, per poter attribuire al figlio il cognome di uno dei genitori, è necessario il loro accordo, in quanto implica la scelta di identificare con il cognome di uno dei genitori il duplice legame con il figlio. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi deciso. ( P recedenti: S. 286/2016 - mass 39319; S. 61/2006 - mass 30191 ; O. 145/2007 - mass. 31242; O. 176/1988 - mass. 1039 1). Dichiarato in parte qua costituzionalmente illegittimo l'art. 262, primo comma, cod. civ., che comportava la preferenza per il cognome paterno nell'attribuzione di quello del figlio, si rende necessario individuare un ordine di attribuzione dei cognomi dei due genitori compatibile con i principi costituzionali e con gli obblighi internazionali, senza riprodurre - con un criterio che anteponga meccanicamente il cognome paterno, o quello materno - la medesima logica discriminatoria. Quanto alla disciplina necessaria a dirimere l'eventuale disaccordo, in mancanza di diversi criteri, che potrà il legislatore eventualmente prevedere, lo strumento che l'ordinamento giuridico già appronta per risolvere il contrasto fra i genitori su scelte di particolare rilevanza riguardanti i figli è quello del ricorso all'intervento del giudice, previsto, in forme semplificate, dall'art. 316, commi secondo e terzo, cod. civ., nonché - con riferimento alle situazioni di crisi della coppia - dagli artt. 337- ter , terzo comma, 337- quater , terzo comma, e 337- octies cod. civ.
Massima n. 44784
È dichiarata, in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittima la norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. Tale norma è presupposta dal complesso di disposizioni indicate: innanzitutto l'art. 299, terzo comma, cod. civ., sull'adozione da parte dei coniugi del maggiore d'età, il quale disponeva e dispone attualmente, che «l'adottato assume il cognome del marito». Parimenti, l'art. 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, il quale stabilisce che l'adottato assume e trasmette il cognome degli adottanti, il quale viene univocamente riferito a quello del marito. Ancora, risultava e risulta tuttora presupposta l'attribuzione del cognome del padre dalla norma che vieta di assegnare al bambino lo stesso nome del padre o del fratello o della sorella viventi, disciplina che si rinviene attualmente nell'art. 34 del d.P.R. n. 396 del 2000. Infine, deve ascriversi alle disposizioni che presuppongono la norma di sistema lo stesso art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ.
Massima n. 44785
È dichiarato, in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 costituzionalmente illegittimo l'art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che «l'adottato assume il cognome del marito», anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.
Massima n. 44786
È dichiarato, in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 costituzionalmente illegittimo l'art. 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui prevede che l'adottato assume il cognome degli adottanti, anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.
Massima n. 44787
Dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui prevedono la prevalenza del cognome paterno nell'assegnazione di quello del figlio, a corollario va' formulato un duplice invito al legislatore. In primo luogo, si rende necessario un intervento impellente, finalizzato a impedire che l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome. A fronte sia della sentenza costituzionale n. 286 del 2016, che di varie fonti normative le quali, a partire dal 2006, hanno contribuito al diffondersi di doppi cognomi, nonché della conseguente prassi amministrativa che ha allentato i requisiti sulla base dei quali è ammesso il cambio del cognome anche con l'aggiunta di un secondo cognome (di regola è quello della madre), occorre preservare la funzione del cognome, identitaria e di identificazione, a livello giuridico e sociale, nei rapporti di diritto pubblico e di diritto privato, che non è compatibile con un meccanismo moltiplicatore dei cognomi nel succedersi delle generazioni. La necessità, dunque, di garantire la funzione del cognome, e di riflesso l'interesse preminente del figlio, indica l'opportunità di una scelta, da parte del genitore - titolare del doppio cognome che reca la memoria di due rami familiari - di quello dei due che vuole sia rappresentativo del rapporto genitoriale, sempre che i genitori non optino per l'attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto. In secondo luogo, spetta al legislatore valutare l'interesse del figlio a non vedersi attribuito - con il sacrificio di un profilo che attiene anch'esso alla sua identità familiare - un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle. Ciò potrebbe ben conseguirsi riservando le scelte relative all'attribuzione del cognome al momento del riconoscimento contemporaneo del primo figlio della coppia (o al momento della sua nascita nel matrimonio o della sua adozione), onde renderle poi vincolanti rispetto ai successivi figli riconosciuti contemporaneamente dagli stessi genitori (o nati nel matrimonio o adottati dalla medesima coppia).
Massima n. 44788
Il cognome, una volta assunto, incarna in sé il nucleo della nuova identità giuridica e sociale, il che comporta che possibili vicende che incidano sullo status filiationis o istanze di modifica dello stesso cognome siano regolate da discipline distinte rispetto a quelle relative al momento attributivo. Pertanto, poiché tutte le norme dichiarate costituzionalmente illegittime con la presente sentenza - gli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui prevedono la prevalenza del cognome paterno nell'assegnazione di quello del figlio - riguardano il momento attributivo del cognome al figlio, ciò comporta che la medesima sentenza, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, troverà applicazione alle ipotesi in cui l'attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;
3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che «l'adottato assume il cognome del marito», anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;
4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui prevede che l'adottato assume il cognome degli adottanti, anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;
5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità degli artt. 237, 262 e 299 cod. civ., dell'art. 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e degli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte d'appello di Potenza con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze