Corte costituzionale
Ordinanza n. 94/2022
Corte cost., ord. 12 aprile 2022, n. 94
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 94/2022
- Data di deposito
- 12 aprile 2022
- Data di decisione
- 23 marzo 2022
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:94
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 2, decreto legge del 6 dicembre 2011
- legge n. 214 del 22 dicembre 2011
Parametri
Massime
Massima n. 44703
Il modo in cui occasionalmente sono poste le questioni incidentali di legittimità costituzionale non può impedire al giudice delle leggi l'esame pieno del sistema nel quale le norme denunciate sono inserite. ( Precedenti: O. 18/2021 - mass. 43561; O. 183/1996 - mass. 22900; O. 230/1975 - mass. 8068; O. 100/1970 - mass. 5070 ).
Massima n. 44705
Non è dimostrato né dimostrabile che in ogni caso, per effetto del matrimonio, si abbia un aumento della capacità contributiva dei due soggetti insieme considerati. ( Precedente: S. 179/1976 - mass. 8458 ).
Massima n. 44706
Sono sollevate dalla Corte costituzionale - che pertanto ne dispone la trattazione innanzi a sé, sospendendo il giudizio e disponendo le notifiche conseguenti -, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53, primo comma, Cost., le questioni di legittimità costituzionale del quarto periodo dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare. Le questioni sollevate dalla CTP di Napoli - relative alla disciplina dell'esenzione dall'imposta municipale unica (IMU) per l'abitazione principale, promosse nella parte in cui non è prevista l'esenzione qualora uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un'immobile ubicato in altro Comune e in rapporto di presupposizione con quelle sollevate in via di autorimessione - sono strettamente connesse alla più ampia e pregiudiziale questione derivante dalla regola generale stabilita dal quarto periodo del medesimo art. 13, comma 2. La necessità, ai fini dell'agevolazione suddetta, della contestuale sussistenza del duplice requisito indicato non era infatti presente nella originaria disciplina dell'IMU e nemmeno nella successiva formulazione. In forza della previsione sottoposta ad autorimessione, la possibilità di accesso all'agevolazione per ciascun possessore dell'immobile adibito ad abitazione principale viene meno al verificarsi della mera costituzione del nucleo familiare, nonostante effettive esigenze possano condurre i suoi componenti a stabilire residenze e dimore abituali differenti, determinando in tal modo un trattamento diverso del nucleo familiare rispetto non solo alle persone singole ma anche alle coppie di mero fatto, in cui a ciascuno dei partner è consentito di accedere all'esenzione della loro, rispettiva, abitazione principale. ( Precedente: O. 18/2021 - mass. 43561 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) solleva, disponendone la trattazione innanzi a sé, questioni di legittimità costituzionale del quarto periodo dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53, primo comma, della Costituzione;
2) sospende il presente giudizio fino alla definizione delle questioni di legittimità costituzionale di cui sopra;
3) ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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