Corte costituzionale
Ordinanza n. 80/2022
Corte cost., ord. 29 marzo 2022, n. 80
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 80/2022
- Data di deposito
- 29 marzo 2022
- Data di decisione
- 22 febbraio 2022
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:80
Norme oggetto del giudizio
- decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020
- decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020
- decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020
- decreto legge n. 83 del 30 luglio 2020
- decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020
- decreto legge n. 25 del 5 marzo 2021
- decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021
- decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021
- decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021
- decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021
- decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021
Parametri
Massime
Massima n. 44819
Esiste una sfera di prerogative che spettano al singolo parlamentare, che - qualora risultino lese da altri organi parlamentari - possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato. Tali sono le prerogative, legate all'esercizio del libero mandato parlamentare (art. 67 Cost.), di partecipare alle discussioni e alle deliberazioni esprimendo "opinioni" e "voti" (ai quali si riferisce l'art. 68 Cost., sia pure al diverso fine di individuare l'area della insindacabilità); segnatamente, nell'ambito della funzione legislativa, le prerogative del singolo rappresentante si esplicitano anche nel potere di iniziativa, testualmente attribuito "a ciascun membro delle Camere" dall'art. 71, primo comma, Cost., comprensivo del potere di proporre emendamenti, esercitabile tanto in commissione che in assemblea (art. 72 Cost.). ( Precedente: O. 17/2019 - mass. 41933 ). La legittimazione attiva del singolo parlamentare deve essere rigorosamente circoscritta quanto al profilo oggettivo, ossia alle menomazioni censurabili in sede di conflitto, essendo necessario, ai fini dell'ammissibilità dello stesso, che il ricorrente alleghi una sostanziale negazione o un'evidente menomazione delle proprie prerogative costituzionali e che tali violazioni siano rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione. ( Precedenti: O. 256/2021 - mass. 44438; O. 255/2021 - mass. 44437; O. 275/2019 - mass. 40942; O. 274/2019 - mass. 40941; O. 17/2019 - mass. 41933 ). Il singolo parlamentare non può rappresentare l'intero organo cui appartiene, perché egli non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette nei confronti dell'esecutivo. ( O. 181/2018 - mass. 40206 ). (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per carente motivazione, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla deputata Sara Cunial nei confronti del Governo della Repubblica, per violazione degli artt. 64, 67 e 70 Cost., in relazione all'approvazione, con apposizione della questione di fiducia, di undici disegni di legge di conversione di decreti-legge adottati - tra il marzo 2020 e l'agosto 2021 - per fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale seguita alla diffusione del virus Sars-Cov-2. Il ricorso non offre elementi che portino alla valutazione di una evidente violazione delle prerogative della ricorrente, poiché omette la ricostruzione delle circostanze in cui si sarebbero verificate le dedotte menomazioni ed è carente di informazioni sulla sua effettiva partecipazione alla discussione e al voto sui citati disegni di legge, non chiarendo se e quanti emendamenti ella abbia proposto, né il loro contenuto, e non dando conto del fatto che sia stata richiesta, consentita o negata, l'illustrazione delle proposte emendative). ( Precedente: O. 197/2020 - mass. 42909 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla deputata Sara Cunial, indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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