Corte costituzionale
Ordinanza n. 227/2022
Corte cost., ord. 10 novembre 2022, n. 227
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 227/2022
- Data di deposito
- 10 novembre 2022
- Data di decisione
- 8 novembre 2022
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:227
Norme oggetto del giudizio
- art. 4-bis, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 58-ter, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 2, decreto-legge n. 152 del 13 maggio 1991
- legge n. 203 del 12 luglio 1991
Parametri
Massime
Massima n. 45139
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, quando le modifiche normative incidono profondamente sull'ordito logico che sta alla base delle censure prospettate oppure intaccano il meccanismo contestato dal rimettente, è necessario restituire gli atti al giudice a quo , spettando a quest'ultimo, sia verificare l'influenza della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate, sia procedere alla rivalutazione della loro non manifesta infondatezza. ( Precedenti: O. 97/2022 - mass. 44823; O. 243/2021 - mass. 44405; O. 60/2021 - mass. 43750; O. 185/2020 - mass. 43315; O. 55/2020 - mass. 42497 ).
Massima n. 45140
È ordinata la restituzione degli atti alla Corte di cassazione, prima sez. pen., per la valutazione, alla luce dello ius superveniens , della perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost. - degli artt. 4- bis , comma 1, e 58- ter della legge n. 354 del 1975, nonché dell'art. 2 del d.l. n. 152 del 1991, conv., con modif., nella legge n. 203 del 1991, nella parte in cui escludono che possa essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416- bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia. Le disposizioni introdotte con il d.l. n. 162 del 2022 - adottato per dare seguito ai moniti contenuti nell'ord. n. 97 del 2021 - incidono immediatamente e direttamente sulle norme oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità del condannato all'ergastolo per reati ostativi non collaborante, cui è ora concessa - sia pur in presenza di stringenti requisiti - la possibilità di domandare la liberazione condizionale e, così, di vedere vagliata nel merito la propria istanza. Spetta, pertanto, al rimettente valutare la portata applicativa delle nuove norme, anche all'esito del procedimento di conversione del decreto-legge. ( Precedenti: O. 122/2022 - mass. 44818; O. 97/2021 - mass. 43874 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente.
Così deciso in Roma, nella sede dalla Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2022.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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