Corte costituzionale

Ordinanza n. 170/2022

Corte cost., ord. 5 luglio 2022, n. 170

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
170/2022
Data di deposito
5 luglio 2022
Data di decisione
9 giugno 2022
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:170

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 45179

La rilevanza solo ipotetica e virtuale delle questioni di legittimità costituzionale ne determina la manifesta inammissibilità. ( Precedenti: O. 46/2016 - mass. 38764; O. 34/2016 - mass. 38734 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per il carattere ipotetico e virtuale della rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla CTP di Taranto, in riferimento agli artt. 3, 24 e 33, quinto comma, Cost. - dell'art. 15, comma 2- sexies , primo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, come introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. f , n. 2, del d.lgs. n. 156 del 2015, che dispone che nella liquidazione delle spese del processo tributario a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Il rimettente non solo afferma la sussistenza, nel caso di specie, della rilevanza in via meramente eventuale, ma soprattutto prospetta il presupposto perché possa trovare applicazione la norma sospettata come un'ipotesi «alternativa»).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2-sexies, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come introdotto dall'art. 9, comma 1, lettera f), numero 2), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 33, quinto comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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