Corte costituzionale
Sentenza n. 87/2021
Corte cost., sent. 5 maggio 2021, n. 87
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 87/2021
- Data di deposito
- 5 maggio 2021
- Data di decisione
- 10 marzo 2021
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:87
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002
- art. 91, codice di procedura civile
- art. 669-quaterdecies, codice di procedura civile
- art. 669-septies, codice di procedura civile
- art. 8, comma 1, legge n. 24 del 8 marzo 2017
- art. 8, comma 2, legge n. 24 del 8 marzo 2017
Parametri
Massime
Massima n. 43838
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, e degli artt. 91, 669- quaterdecies e 669- septies cod. proc. civ., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per carente descrizione della fattispecie concreta, ridondante sulla rilevanza. Le censure dell'ordinanza di rimessione sottendono una questione di carattere più generale, afferente la legittimità costituzionale di un sistema, nel quale tutti gli oneri, ed in specie anche quelli della consulenza tecnica d'ufficio, si assume che siano a carico della parte ricorrente, la quale, nella materia della responsabilità sanitaria, è tenuta a proporre il ricorso ex art. 696- bis cod. proc. civ. che costituisce, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 24 del 2017, condizione di procedibilità della domanda giudiziale di merito.
Massima n. 43839
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, e degli artt. 91, 669- quaterdecies e 669- septies cod. proc. civ., che disciplinano il regime delle spese processuali. Quanto all'art. 8, il rimettente ne ha fatto applicazione; quanto alle altre disposizioni, esse riguardano la disciplina delle spese processuali, sia in generale (art. 91 cod. proc. civ.), sia nel procedimento cautelare uniforme (artt. 669- quaterdecies e 669- septies cod. proc. civ.), mentre le censure del rimettente si focalizzano sulla sorte delle spese processuali all'esito dello speciale procedimento di consulenza tecnica preventiva previsto dall'art. 8 della legge n. 24 del 2017. L'intervenuta applicazione da parte del giudice a quo della disposizione censurata costituisce ragione di inammissibilità della questione. ( Precedenti citati: ordinanze n. 269 del 2020, n. 289 del 2011 e n. 300 del 2009 ).
Massima n. 43840
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017, dell'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, e degli artt. 91, 669- quaterdecies e 669- septies cod. proc. civ., l'oggetto delle questioni deve essere circoscritto all'art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017, ossia alla disciplina della consulenza tecnica preventiva introdotta dalla stessa legge n. 24 del 2017 come condizione di procedibilità della domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria. Dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione si evince chiaramente, infatti, che le altre disposizioni, pur parimenti indicate come censurate, sono in realtà richiamate al solo fine di illustrare il più ampio contesto normativo nel quale si colloca la fattispecie oggetto dei dubbi di legittimità costituzionale.
Massima n. 43841
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di rilevanza, poiché è stato ormai definito, nel giudizio a quo , il procedimento con il deposito della relazione, sicché la necessità di liquidare il compenso al collegio peritale non influirebbe sulla possibilità dei ricorrenti di proporre la domanda giudiziale. Se da un lato, la disciplina dell'anticipazione delle spese della consulenza tecnica (art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002) non rileva, atteso che il rimettente ha già provveduto in proposito e quindi ha ormai applicato tale norma, dall'altro la liquidazione del compenso del consulente non è ancora avvenuta ed è all'esito del procedimento di consulenza tecnica preventiva che il rimettente vorrebbe, contestualmente, regolare le spese della consulenza, ma non rinviene nella norma censurata una disposizione che l'autorizzi a emettere una pronuncia di condanna. ( Precedenti citati: sentenze n. 224 del 2020 e n. 105 del 2018 ).
Massima n. 43842
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per difetto di rilevanza. L'eccezione - per cui la parte ricorrente non deve necessariamente utilizzare il procedimento di cui all'art. 696- bis cod. proc. civ. quale condizione di procedibilità della domanda in materia di responsabilità sanitaria - attiene a un profilo che rientra nella valutazione sulla fondatezza nel merito delle questioni sollevate. ( Precedenti citati: sentenze n. 237 del 2020 e n. 35 del 2017 ).
Massima n. 43843
Sono dichiarate inammissibili, per carenza di adeguata motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017, sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 2 e 32 Cost. Il rimettente si è limitato ad indicare la violazione degli artt. 2 e 32 Cost., ma ha omesso del tutto di argomentarne le ragioni, sviluppate esclusivamente con riguardo agli artt. 3 e 24 Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 30 del 2021, n. 54 del 2020, n. 33 del 2019 e n. 240 del 2017 ).
Massima n. 43844
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017, che disciplinano il regime delle spese processuali relative all'accertamento tecnico preventivo, stabilendo che quando ha avuto normalmente corso l'accertamento tecnico preventivo ed è giunto a conclusione con il deposito dell'elaborato peritale, il giudice non può provvedere sulle spese. La disciplina censurata - che, a differenza di quanto previsto nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità (art. 445- bis cod. proc. civ.), non consente al giudice di regolare le spese processuali, e segnatamente quelle della consulenza tecnica, già all'esito del procedimento stesso - è giustificata in quanto nel procedimento ex art. 8 della legge n. 24 del 2017 non è prevista alcuna verifica, da parte del giudice, in ordine all'accordo delle parti sull'esito dell'accertamento peritale, cosicché, in assenza di un accordo tra le parti, il giudice non avrebbe un criterio per regolare le spese della consulenza tecnica preventiva. Il differimento censurato è pertanto giustificato e non crea un ostacolo, eccessivo e rigido, che possa pregiudicare il diritto alla tutela giurisdizionale, anche considerando che nelle controversie in tema di responsabilità sanitaria la durata del giudizio di merito dovrebbe essere tendenzialmente breve, e che l'art. 8, comma 2, individua, quale condizione di procedibilità alternativa, la mediazione di cui al d.lgs. n. 28 del 2010, consentendo così al ricorrente di scegliere una via per lui meno onerosa. La questione, infine, non è fondata neppure in riferimento all'art. 3 Cost., poiché la disciplina in materia di patrocinio dello Stato ha anch'essa natura processuale, di talché nella conformazione della stessa il legislatore gode di ampia discrezionalità ed il correlato limite della non manifesta arbitrarietà della regolamentazione non è superato in un assetto, quale quello censurato, nel quale la regolamentazione delle spese della consulenza tecnica è differita all'esito del giudizio di merito avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria sulla base della soccombenza. ( Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2021, n. 268 del 2020, n. 80 del 2020, n. 47 del 2020, n. 77 del 2018 e n. 243 del 2014 ). Il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) non impone una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua azionabilità, che può essere differita - anche con riguardo all'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445- bis cod. proc. civ.- ad un momento successivo ove ricorrano esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia. ( Precedenti citati: sentenze n. 243 del 2014, n. 98 del 2014, n. 276 del 2000, n. 406 del 1993 e n. 154 del 1992; ordinanza n. 251 del 2003 ). Il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute; limite che viene superato esclusivamente qualora emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire ( Precedenti citati: sentenze n. 271 del 2019, n. 225 del 2018, n. 199 del 2017, n. 121 del 2016, n. 44 del 2016 e n. 335 del 2004 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)» e degli artt. 91, 669-quaterdecies e 669-septies del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 32 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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