Corte costituzionale

Sentenza n. 83/2021

Corte cost., sent. 30 aprile 2021, n. 83

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
83/2021
Data di deposito
30 aprile 2021
Data di decisione
25 marzo 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:83

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 43858

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 148 del d.P.R. n. 115 del 2002, sebbene le censure siano indirizzate dal rimettente all'intero articolo, esse, poiché relative all'omessa previsione di un'anticipazione erariale, devono intendersi riferite specificamente al comma 3 della disposizione, che riguarda appunto le spese anticipate dall'erario nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio.

Massima n. 43859

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Trieste in riferimento agli artt. 35 e 36 Cost. - dell'art. 148, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, che non prevede tra le «spese anticipate dall'erario» l'onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario. La natura occasionale della prestazione dell'ausiliario del magistrato, così come del difensore d'ufficio, impedisce di ricostruirne l'incidenza sulla formazione del reddito complessivo del singolo prestatore e quindi non consente neppure di impostare la valutazione del relativo compenso nei termini della retribuzione adeguata e sufficiente. ( Precedenti citati: sentenze n. 90 del 2019, n. 13 del 2016, n. 192 del 2015, n. 41 del 1996 e n. 88 del 1970 ).

Massima n. 43860

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 148, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede tra le «spese anticipate dall'erario» l'onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario. L'omessa previsione dell'anticipazione erariale determina un'irragionevole disparità di trattamento in danno del curatore dell'eredità giacente rispetto agli altri ausiliari del giudice, in favore dei quali è garantita l'effettività del diritto al compenso, ed evidenzia un'irragionevolezza intrinseca della norma in rapporto alla sua stessa finalità, corrispondente all'interesse pubblico all'ordinato svolgimento della vicenda successoria. ( Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2019, n. 174 del 2006 e n. 302 del 1985; ordinanze n. 446 del 2007, n. 368 del 1994 e n. 488 del 1993 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non prevede tra le «spese anticipate dall'erario» l'onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata, in riferimento agli artt. 35 e 36 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trieste, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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