Corte costituzionale

Sentenza n. 80/2021

Corte cost., sent. 29 aprile 2021, n. 80

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
80/2021
Data di deposito
29 aprile 2021
Data di decisione
10 febbraio 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:80

Norme oggetto del giudizio

  • art. 39-ter, comma 2, decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019
  • art. 39-ter, comma 3, decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019
  • legge n. 8 del 28 febbraio 2020

Parametri

Massime

Massima n. 43776

La Corte dei conti, in sede di esame della congruenza del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) - assimilabile al controllo di legittimità-regolarità sui bilanci degli enti locali, al pari di quello nell'ambito dei giudizi di parifica dei rendiconti regionali - ha legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, in ragione della sua particolare posizione istituzionale e della natura delle sue attribuzioni di controllo. Anzitutto, la Corte dei conti è composta di magistrati, dotati delle più ampie garanzie di indipendenza e la sua natura è di unico organo di controllo che gode di una diretta garanzia in sede costituzionale. In secondo luogo, il giudizio sugli atti sottoposti a controllo si risolve nel valutarne la conformità alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico, in funzione cioè di garanzia dell'ordinamento, di controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato preordinato a tutela del diritto oggettivo. In ultimo, tale legittimazione si giustifica anche con l'esigenza di consentire il sindacato di legittimità costituzionale su norme che difficilmente vi verrebbero, per altra via, sottoposte. ( Precedenti citati: sentenze n. 105 del 2019, n. 18 del 2019, n. 49 del 2018, n. 40 del 2014, n. 60 del 2013, n. 384 del 1991 e n. 226 del 1976 ).

Massima n. 43793

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39- ter , commi 2 e 3, del d.l. n. 162 del 2019, come convertito. L'interpretazione che il rimettente offre delle disposizioni censurate, utile a dimostrare la rilevanza della questione, è fondata sul loro stesso dettato letterale.

Massima n. 43794

Rientra nel potere della Corte costituzionale decidere l'ordine delle questioni da affrontare, eventualmente dichiarando assorbite le altre. È così possibile preferire, al criterio per cui va esaminata la questione logicamente prioritaria, quello dell'esame delle violazioni che meglio consentono di chiarire le relative questioni. (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 39- ter , commi 2 e 3, del d.l. n. 162 del 2019, come convertito, al fine di chiarire meglio le questioni, sono state esaminate prioritariamente le censure riferite agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost., rispetto a quella riferita all'art. 136 Cost.). ( Precedenti citati: sentenze n. 246 del 2020, n. 258 del 2019 e n. 148 del 2018 ).

Massima n. 43795

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, 97, primo comma, 119, sesto comma, Cost., l'art. 39- ter , commi 2 e 3, del d.l. n. 162 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 8 del 2020, che prevede l'obbligatorio accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) di un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate nel corso dell'esercizio 2019. Il combinato disposto delle norme censurate dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, nel consentire di ripagare un debito (gli oneri di restituzione della quota annuale) con lo stesso debito (l'anticipazione di liquidità), produce un fittizio miglioramento del risultato di amministrazione, con l'effetto da un lato di esonerare l'ente locale dalle appropriate operazioni di rientro dal deficit e dall'altro di liberare ulteriori spazi di spesa, che potrebbero essere indebitamente destinati all'ampliamento di quella corrente. Il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali lunghi e differenziati, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, vìola altresì i principi di responsabilità del mandato elettivo e di equità intergenerazionale, poiché da un lato consente di differire l'accertamento dei risultati, ivi compresa l'indicazione di idonee coperture, oltre la data di cessazione del mandato stesso, e dall'altro comporta il trasferimento dell'onere del debito e del disavanzo dalla generazione che ha goduto dei vantaggi della spesa corrente a quelle successive. ( Precedenti citati: sentenze n. 4 del 2020, n. 18 del 2019, n. 181 del 2015 e n. 188 del 2014 ). La regola fisiologica del rientro dal disavanzo è quella del ripianamento annuale, al massimo triennale, e comunque non superiore allo scadere del mandato elettorale. Ogni periodo di durata superiore comporta il sospetto di potenziale dissesto e può essere giustificato solo se il meccanismo normativo che lo prevede sia effettivamente finalizzato al riequilibrio. ( Precedente citato: sentenza n. 115 del 2020 ).

Massima n. 43796

Accolta, per violazione degli artt. 81, 97, primo comma, 119, sesto comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39- ter , commi 2 e 3, del d.l. n. 162 del 2019, come conv., restano assorbiti gli ulteriori profili di censura prospettati dal rimettente in riferimento all'art. 136 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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