Corte costituzionale

Sentenza n. 55/2021

Corte cost., sent. 31 marzo 2021, n. 55

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
55/2021
Data di deposito
31 marzo 2021
Data di decisione
25 febbraio 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:55

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 43737

Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., prospettate in riferimento al divieto di prevalenza della diminuente di cui all'art.116, secondo comma, cod. pen. Il rimettente ha plausibilmente motivato in ordine alle ragioni che rendono rilevanti le questioni, mostrando di far proprio il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, in particolare attraverso la descrizione puntuale dello svolgersi della condotta criminosa nel caso concreto. ( Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2020 e n. 250 del 2018 ). L'applicazione della recidiva, pur non obbligatoria, si giustifica in quanto il nuovo delitto, commesso da chi sia già stato condannato per precedenti delitti non colposi, sia espressivo in concreto del maggior grado di colpevolezza e pericolosità nonché di rimproverabilità della condotta tenuta nonostante l'ammonimento individuale scaturente dalle precedenti condanne. ( Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2020, n. 185 del 2015 e n. 192 del 2007 ).

Massima n. 43738

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. Il divieto censurato dal Tribunale di Firenze contrasta con i parametri evocati, perché la struttura della fattispecie prevista dall'art. 116 cod. pen. è tutt'affatto particolare se confrontata con il principio generale della personalità della responsabilità penale, e dalla conseguente preclusione di ogni forma di responsabilità oggettiva penale. La formulazione testuale della norma, infatti, pone in sofferenza il principio della personalità della responsabilità penale, quanto meno nella misura in cui richiede soltanto il solo nesso di causalità materiale; alla sua tenuta costituzionale contribuiscono pertanto l'interpretazione adeguatrice, costituzionalmente orientata - per cui è comunque necessario un coefficiente di partecipazione anche psichica al delitto più grave -, e l'attenuante prevista dal suo secondo comma, che ha una funzione di necessario riequilibrio del trattamento sanzionatorio. La norma censurata, invece, impedisce, in modo assoluto, al giudice di ritenere prevalente la diminuente in questione, in presenza della circostanza aggravante della recidiva reiterata, con ciò frustrando, irragionevolmente, gli effetti che l'attenuante mira ad attuare e compromettendone la necessaria funzione di riequilibrio sanzionatorio che impedisce alla pena di esplicare la propria funzione rieducativa. ( Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2020, n. 205 del 2017, n. 74 del 2016, n. 251 del 2012, n. 106 del 2014, n. 105 del 2014, n. 364 del 1988 n. 42 del 1965 ). Deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze, come disciplinato dall'art. 69 cod. pen., sono sì costituzionalmente ammissibili e rientrano nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, ma sempre che non trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, non potendo in alcun caso giungere a determinare un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale. ( Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2020, n. 88 del 2019, n. 205 del 2017 n. 251 del 2012 e n. 68 del 2012 ). Il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato esige in via generale che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo, cosicché il quantum di disvalore soggettivo dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell'autore, rendendolo più o meno rimproverabile ( Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2020 e n. 222 del 2018 ).

Massima n. 43739

Accolta in parte qua , per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., resta assorbita la questione del medesimo art. 69, quarto comma, cod. pen., sollevata, in via subordinata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza di più circostanze attenuanti sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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